Si tratta di una procedura straordinaria per i posti residuati di sostegno che si può effettuare dopo le immissioni in ruolo
In via straordinaria, esclusivamente per l’anno scolastico 2023/2024, i posti di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle GPS per i posti di sostegno o negli elenchi aggiuntivi. La presente procedura non si applica a coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno con riserva di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all'estero.
Modalità di svolgimento della procedura straordinaria
Completate le operazioni di immissione in ruolo, si provvede, prima dell’avvio delle nomine a tempo determinato e nei limiti del contingente assunzionale autorizzato, alla copertura dei posti di sostegno che risultino ancora vacanti e disponibili, mediante assegnazione del posto con contratto a tempo determinato ai docenti che sono iscritti a pieno titolo nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno. Il contratto a tempo determinato è proposto esclusivamente nella provincia e nelle tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto a pieno titolo nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno.
Gli aspiranti manifestano la volontà di partecipare alla procedura e attestano il possesso dei requisiti tramite istanza nella stessa provincia nella quale risultino iscritti nella prima fascia delle GPS per il posto di sostegno unicamente in modalità telematica, attraverso il Portale unico del reclutamento o l’applicazione “Istanze on Line (POLIS)” tramite credenziali SPID o tramite un’utenza valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero con l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.
L’ aspirante nell’istanza dichiara:
a) di essere iscritto a pieno titolo nella prima fascia delle GPS o nei relativi elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno;
b) le tipologie di posto di sostegno per le quali, avendone titolo, intende partecipare alla procedura;
c) l’ordine di preferenza delle istituzioni scolastiche distinto per tipologia di posto di sostegno; è possibile esprimere le preferenze di sede anche attraverso l’indicazione sintetica di comuni e distretti.
d) di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
L’assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda comporta l’accettazione della stessa e preclude il conferimento delle supplenze per qualunque classe di concorso o tipologia di posto. La mancata presentazione dell’istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura. La mancata indicazione di talune sedi è intesa come rinuncia per le sedi non espresse. La rinuncia all’incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra tipologia di posto di sostegno.
La mancata presentazione dell’istanza o la mancata assegnazione dell’incarico per le tipologie di posto di sostegno e per le sedi richieste consentono la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato. I docenti inseriti a pieno titolo nella prima fascia delle GPS per i posti di sostegno o nei relativi elenchi aggiuntivi che non siano stati destinatari di una proposta di assunzione sulla specifica tipologia di posto di sostegno possono presentare istanza per partecipare all’assegnazione dei posti rimasti vacanti in territori diversi rispetto alla provincia di inserimento nelle GPS.
Nell’istanza l’aspirante dichiara:
a) la provincia di iscrizione nella prima fascia delle GPS o nei relativi elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno;
b) la provincia (o le province della medesima regione, anche diversa da quella di inserimento nelle GPS) per le quali intende partecipare alla procedura;
c) le tipologie di posto di sostegno per le quali, avendone titolo, intende partecipare alla procedura;
d) di aver partecipato alla presente procedura nella provincia di appartenenza per la medesima tipologia di posto di sostegno e di non essere risultato destinatario di una proposta di assunzione;
e) la presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 8.
L’assegnazione di una sede in una provincia indicata nella domanda comporta l’accettazione della stessa e preclude il conferimento delle supplenze per qualunque classe di concorso o tipologia di posto nella provincia di inserimento nelle GPS. La mancata presentazione dell’istanza o la mancata assegnazione dell’incarico per le tipologie di posto di sostegno nella provincia richiesta (o nelle province richieste) consentono la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato.
Non si tiene conto delle istanze che non presentano le dichiarazioni previste e non è presa in considerazione la domanda presentata fuori termine o in modalità difforme da quella indicata, nonché la domanda dell’aspirante privo dei requisiti di ammissione. È escluso dalla procedura l’aspirante di cui siano state accertate dichiarazioni mendaci.
di LA REDAZIONE
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