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NOMINE SUPPLENZE. ASSEGNAZIONE DA GRADUATORIE DI ISTITUTO A SEGUITO DI RINUNCIA


Continua la confusione da parte degli aspiranti supplenti per l’anno scolastico 2022/2023 in merito all’attribuzione delle nomine. Al tempo stesso, i sindacati chiedono al Ministero l’accesso agli atti per conoscere il funzionamento dell’algoritmo.

Gli Uffici scolastici provinciali però non si fermano: a fronte dei numerosi reclami pervenuti dagli aspiranti continuano ad emanare note di chiarimento.


Tra questi, l’ambito territoriale di Bari ha voluto chiarire che “ le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all’ultimo dei candidati trattato dalla procedura”.

Il suddetto ufficio dispone che: “la mancata indicazione di talune sedi nella procedura informatizzata è altresì intesa quale rinuncia per le sedi non espresse e la rinuncia all’incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra classe di concorso o tipologia di posto.”

Pertanto, qualora nell’istanza Polis l’aspirante non abbia indicato tutte le sedi disponibili tra le sue preferenze e, in occasione del primo turno di nomina, non sia stato soddisfatto in relazione alle preferenze espresse per indisponibilità, è considerato rinunciatario con riferimento alle sedi per cui non abbia espresso preferenza, con conseguente perdita di assegnazione dell’incarico a tempo determinato per l’anno scolastico 2022/23. In questo caso si applica la sanzione prevista per la rinuncia, quindi la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GAE e delle GPS, solo per il medesimo insegnamento, permanendo, tuttavia, la possibilità di ottenere supplenze da Graduatorie d’Istituto.

Infine, giova rammentare la disciplina prevista dall’O.M. n. 112/2022 per ciò che attiene al completamento di chi è stato destinatario di spezzoni orario: l’art. 12 comma 13 stabilisce espressamente che “L’aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero pur in presenza di disponibilità di posti interi, non ha titolo a conseguire alcun tipo di completamento d’orario”.




di VALENTINA ZIN


contatti: redazione@ascuolaoggi.it - info@ascuolaoggi.it



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