Per l’anno accademico 2024/2025 l’ammissione dei candidati al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e...
Per l’anno accademico 2024/2025 l’ammissione dei candidati al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria in lingua inglese avviene a seguito di superamento di apposita prova d’esame disciplinata dal presente decreto.
PROVA DI AMMISSIONE
La prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria in lingua inglese, alla quale partecipano i candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all’articolo 39, comma 5, del decreto legislativo n. 286 del 1998 (cit.), così come modificato dall’art. 26, comma 1, della legge n. 189 del 2002, e i candidati dei Paesi non UE residenti all’estero, è unica ed è di contenuto identico in tutte le sedi di prova.
La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi, ragionamento logico e problemi, biologia, chimica, fisica e matematica sulla base dei programmi di cui all’Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti:
quattro (4) quesiti di competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi;
cinque (5) quesiti di ragionamento logico e problemi;
ventitré (23) quesiti di biologia;
quindici (15) quesiti di chimica;
tredici (13) quesiti di fisica e matematica.
La prova di ammissione si svolge il giorno 17 settembre 2024 presso gli Atenei italiani nonché nelle sedi estere indicate nella tabella A allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante. Le iscrizioni alla prova vengono effettuate dal giorno 2 settembre 2024 e si chiudono inderogabilmente alle ore 15:00 (GMT+2) del giorno 12 settembre 2024, con le modalità indicate nell’Allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.
La prova nelle sedi italiane ha inizio alle ore 11:00 con adeguamento del predetto orario ai fusi orari dei Paesi esteri ove si svolge la prova di ammissione, come da tabella A allegata al presente decreto. Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di 100 minuti.
Con successivo Avviso, da pubblicarsi sul sito istituzionale del Ministero dell’università e della ricerca - nonchè sui siti internet degli Atenei interessati, a cura di questi ultimi- sono indicati gli indirizzi delle sedi (sia italiane che estere) presso le quali si svolgerà la prova, con indicazione delle aule.
Le procedure relative allo svolgimento della prova sono disciplinate nell’Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
GRADUATORIE, SOGLIA DI PUNTEGGIO MINIMO E VALUTAZIONE DELLE PROVE
Nell’ambito dei posti disponibili per le immatricolazioni, sono ammessi al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria in lingua inglese i candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all’articolo 26 della legge n. 189/2002 nonché, nell’ambito della relativa riserva di posti, i candidati dei Paesi non UE residenti all’estero utilmente collocati nella graduatoria di cui all’Allegato 2.
I candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all’articolo 39, comma 5, del decreto legislativo n. 286 del 1998, così come modificato dall’art. 26, comma 1, della legge n. 189 del 2002, sono idonei all’ammissione al corso di laurea di cui al presente decreto se hanno ottenuto nella rispettiva prova un punteggio minimo pari a venti (20) punti; quelli non idonei non sono inseriti in graduatoria.
In conformità con gli orientamenti dell’Unione Europea sull’accesso di studenti stranieri all’istruzione universitaria e in coerenza con le esigenze di politica estera culturale di cui all’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, con riferimento alla riserva di posti destinati ai candidati dei Paesi non UE residenti all’estero, non si applica la soglia minima di idoneità di cui al precedente comma 2. I candidati dei Paesi non UE residenti all’estero sono idonei solamente se hanno ottenuto un punteggio superiore a zero (0). Non sono inseriti in graduatoria i candidati dei Paesi non UE residenti all’estero che non hanno fornito nessuna risposta a nessun quesito.
Per la valutazione della prova sono attribuiti al massimo novanta (90) punti, tenendo conto dei seguenti criteri:
1,5 punti per ogni risposta esatta;
meno 0,4 (- 0,4) punti per ogni risposta errata;
0 punti per ogni risposta omessa.
Sulla base del punteggio ottenuto da ciascun candidato, calcolato da CINECA secondo i criteri di cui al comma 4, è redatta una graduatoria unica nazionale per i candidati dei Paesi UE e non UE di cui all’articolo 39, comma 5, del decreto legislativo n. 286 del 1998, così come modificato dall’art. 26, comma 1, della legge n. 189 del 2002, secondo le procedure di cui all’Allegato 2. La graduatoria riservata dei candidati dei Paesi non UE residenti all’estero è definita dalle Università.
In caso di parità di punteggio si applicano i seguenti criteri:
a) prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di biologia, chimica, fisica e matematica, ragionamento logico e problemi e competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi;
b) prevale il possesso, entro la data della chiusura delle iscrizioni, delle certificazioni linguistiche di cui all’Allegato 3, così come dichiarato dal candidato all’atto dell’iscrizione alla prova. Il possesso di certificazioni linguistiche richieste ai candidati ai fini della procedura di cui al presente decreto è autocertificata e resa ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 citato in premessa. Le Amministrazioni coinvolte nella presente procedura si riservano, in ogni fase della stessa, la facoltà di accertare la veridicità della dichiarazione resa dal candidato, ai sensi della normativa vigente in materia. Il candidato dovrà pertanto fornire tutti gli elementi necessari per consentire le opportune verifiche. Nel caso in cui nella documentazione presentata dal candidato risultino dichiarazioni false o mendaci, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia e l’esposizione del dichiarante all’azione di risarcimento del danno da parte dei controinteressati, si procederà all’annullamento dell’eventuale immatricolazione, al recupero degli eventuali benefici concessi e a trattenere le tasse e i contributi universitari versati;
c) in caso di parità tra uno o più candidati invalidi in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o disabili con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3, e uno o più candidati non rientranti nelle predette categorie, viene preferito il candidato/i invalido/i in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o disabile con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3. Il candidato invalido in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o il candidato disabile con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992, art. 3, comma 3 in possesso di certificazione medica, anche se non aggiornata a causa delle limitazioni dell’attività del SSN causata dalla pandemia da COVID-19, che intenda, in caso di parità con altro candidato non rientrante nelle predette categorie, far valere tale preferenza è tenuto ad esibire all’Ateneo ove risultasse “assegnato” entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni decorrenti dall’assegnazione, ivi compreso il primo giorno, il certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o la certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3, pena l’esclusione dalla graduatoria nazionale. Decorso inutilmente tale termine, il titolo di preferenza non documentato non potrà essere preso in considerazione.
d) Al di fuori dell’ipotesi di cui alla lettera c) del punto 6, in caso di ulteriore parità, prevale il candidato anagraficamente più giovane.
La condizione di idoneo all’ammissione ai corsi di laurea di cui all’art. 1 si riferisce alla sola procedura selettiva in atto: da essa non scaturisce alcun diritto in relazione all’accesso ai corsi di cui al presente decreto in anni successivi a quello in cui si è sostenuta la prova.
CANDIDATI CON INVALIDITÀ, CON DISABILITÀ E CON DIAGNOSI DI DSA
Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dagli atenei tenendo conto delle singole esigenze dei candidati con invalidità, disabilità a norma dell'articolo 16 della legge n. 104/1992 nonché dei candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170/2010.
I candidati con certificato di invalidità, con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 o con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170 del 2010 possono beneficiare, nello svolgimento della prova, di appositi ausili o misure compensative, nonché di tempi aggiuntivi facendone apposita richiesta secondo le modalità previste nel bando di ateneo.
I candidati di cui al precedente comma 2 possono essere ammessi allo svolgimento della prova con la certificazione medica di cui sono in possesso, anche se non aggiornata a causa della limitazione dell’attività del SSN causata dalla pandemia da Covid-19, con riserva, da parte degli Atenei, di richiedere successivamente l’integrazione della documentazione ivi prevista.
L’Ateneo presso il quale il candidato si iscrive per lo svolgimento della prova provvederà alle necessità correlate alla richiesta formulata, adottando tutte le misure necessarie a far fronte alle singole esigenze manifestate dai candidati, tenendo anche conto di quanto specificato nei punti che seguono:
a) il candidato con certificato di invalidità o con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992, dovrà tempestivamente presentare all’ateneo, ai fini dell'organizzazione della prova, la certificazione – in originale o in copia autenticata in carta semplice – rilasciata dalla commissione medica competente per territorio, comprovante il tipo di invalidità e/o il grado di handicap riconosciuto. Il candidato ha diritto ad un tempo aggiuntivo non eccedente il 50% in più rispetto a quello previsto per lo svolgimento delle prove previste dal precedente articolo 1;
b) il candidato con DSA di cui alla legge n. 170 del 2010 dovrà tempestivamente presentare all’ateneo la diagnosi di DSA originale o in copia autenticata in carta semplice. In aderenza a quanto previsto dalle “Linee guida sui disturbi specifici dell’apprendimento” allegate al D.M. 12 luglio 2011, prot. n. 5669, ai candidati con DSA è concesso un tempo aggiuntivo pari a un massimo del 30% in più rispetto a quello definito per la prova di ammissione. In caso di particolare gravità certificata del DSA, gli atenei - nella loro autonomia - possono valutare ulteriori misure, atte a garantire pari opportunità nell’espletamento delle prove stesse, assicurando la congruità delle misure individuate in relazione alla tipologia della prova e l’equità in generale delle stesse. La diagnosi di DSA deve essere stata rilasciata al candidato da non più di 3 anni, se antecedente al compimento del diciottesimo anno di età oppure in epoca successiva al compimento del diciottesimo anno di vita e deve essere stata rilasciata da strutture sanitarie locali pubbliche o da enti e professionisti accreditati con il servizio sanitario regionale.
I candidati con invalidità, disabilità o con DSA residenti in Paesi esteri, che intendano usufruire delle misure di cui ai commi precedenti, devono presentare la certificazione legalizzata, ove previsto dalle norme internazionali vigenti, attestante lo stato di invalidità, di disabilità o di DSA rilasciata nel Paese di residenza, accompagnata da una traduzione giurata e di traduttore ufficiale o certificata conforme al testo originale dalle rappresentanze diplomatiche italiane, in lingua italiana o in lingua inglese. Gli organi di ateneo incaricati di esaminare le certificazioni di cui ai commi precedenti accertano che la documentazione straniera attesti una condizione di invalidità, disabilità o di disturbo specifico dell’apprendimento riconosciuta dalla normativa italiana.
Decreto (scarica pdf)
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