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Graduatorie interne d'istituto Docenti 2025/2026: ecco le TEMPISTICHE entro le quali devono essere formulate. Possibilità di presentare RECLAMO? Chi perde la TITOLARITÁ? Scopriamolo insieme

Nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria si compilano, distintamente, le graduatorie interne...

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Ormai a ridosso della fase conclusiva delle domande di mobilità volontaria (ultimo giorno: docenti- oggi 25 marzo / personale educativo-27 marzo / personale ATA-31 marzo), si aprono i termini per la formulazione delle graduatorie d’istituto finalizzate all’individuazione dei perdenti posto con relativa pubblicazione all’albo.

A tal proposito ci si chiede quali siano le tempistiche per la formulazione di queste ultime e soprattutto se vi sia la possibilità di presentare reclamo.


Personale DOCENTE: la tempistica

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• Le graduatorie vanno formulate e pubblicate all’albo dell’Istituzione Scolastica entro 15 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande di mobilità (per i docenti: 25 marzo 2025).

• Immediatamente dopo il dirigente scolastico notifica per iscritto la soprannumerarietà agli interessati.

• Il soprannumerario è riammesso alle operazioni di mobilità entro i 5 giorni successivi alla notifica.

• È possibile presentare reclamo entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

• I reclami sono esaminati con l’adozione di eventuali provvedimenti correttivi entro i 10 giorni successivi.

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Le graduatorie interne: infanzia e primaria

Nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria si compilano, distintamente, le seguenti graduatorie interne:

• Posto comune.

• Lingua inglese (solo per la primaria). • Posti di educazione motoria nella scuola primaria.

• Posti di sostegno (minorati della vista).

• Posti di sostegno (minorati della dell’udito).

• Posti di sostegno (minorati psicofisici).

• Posti ad indirizzo didattico differenziato.

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Le graduatorie interne: secondaria di primo grado

Nella scuola secondaria di primo grado si compilano, distintamente, le seguenti graduatorie interne:

• Posto comune (graduatorie distinte per c.d.c).

• Posti di sostegno (minorati della vista).

• Posti di sostegno (minorati della dell’udito).

• Posti di sostegno (minorati psicofisici).


Le graduatorie interne: secondaria di secondo grado

Nella scuola secondaria di secondo grado si compilano, distintamente, le seguenti graduatorie interne:

• Posto comune (graduatorie distinte per c.d.c).

• Posti di sostegno.

• I corsi serali hanno un organico proprio.


Compilazione delle graduatorie interne a.s. 2025/2026

Le graduatorie d’istituto vengono compilate per tutto l’organico dell’autonomia con l’inserimento dei docenti in ordine di punteggio decrescente secondo questo criterio:

1. docenti con titolarità acquisita nell’istituto prima del 1/09/2024

Sono compresi i docenti trasferiti d’ufficio e coloro che rientrano nella scuola di titolarità in quanto ex perdenti posto nel decennio.

2. docenti con titolarità acquisita nell’istituto a partire dal 1/09/2024

Sono compresi i docenti perdenti posto nel decennio che chiedono il rientro nella scuola di ex titolarità, ma sono soddisfatti per altre preferenze. Non sono compresi nella graduatoria i docenti con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo.


CHI PERDE LA TITOLARITÀ

Il personale in servizio nelle scuole italiane all’estero o comandato, chi beneficia di particolari aspettative, chi ha svolto supplenza in diverso grado di istruzione / classe di concorso / tipologia di posto (ex art. 36 ora art. 47 del CCNL), se non effettua il rientro, perde la titolarità ed è escluso dalla graduatoria interna.

La perdita di titolarità deve essere notificata dal dirigente scolastico:

• dopo 1 anno per chi è in servizio nelle scuole italiane all’estero

• dopo 1 anno di aspettativa per coniuge all’estero (Legge 26/1980)

• dopo 5 anni continuativi per il personale comandato

• dopo 3 anni anche non-continuativi di incarico a TD – art.47.


Compilazione delle graduatorie interne: esclusioni

In applicazione della legge 104/92 art. 33 commi 5 e 6, il CCNI recepisce il diritto della persona in assistenza o con disabilità personale a mantenere la sede di lavoro più vicina a quella del familiare o alla propria residenza, e il diritto a non essere trasferito senza il suo consenso.

Pertanto:

sono esclusi dalle graduatorie interne ai fini dell’individuazione dei soprannumerari i beneficiari delle seguenti precedenze:

Precedenza art. 13 punto I (Disabilità e gravi motivi di salute)

a) Personale non vedente.

b) Personale emodializzato.


Precedenza art. 13 punto III (Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative)

a) Personale art. 21 della legge 104/92 con invalidità superiore ai due terzi o con maggiorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della legge 648/90.

b) Personale che necessita di particolari cure a carattere continuativo per gravi patologie.

c) Personale con disabilità art. 33 c. 6 della legge 104/92


Precedenza art. 13 punto IV (Assistenza al coniuge, al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio al genitore con disabilità; assistenza da parte di esercita la tutela legale)

A. Genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità (anche con certificazione rivedibile) o chi esercita tutela legale (non amministratore di sostegno). Fratelli o sorelle conviventi del disabile in situazione di gravità (anche con certificazione rivedibile), nel caso di impossibilità di assistenza da parte dei genitori in quanto deceduti o affetti da patologie invalidanti o con almeno 65 anni di età.


B. Coniuge, parte dell’unione civile o convivente di fatto di disabile in situazione di gravità (anche con certificazione rivedibile).

C. Figli che prestano assistenza al genitore disabile in situazione di gravità (non rivedibile).

D. Fratelli o sorelle non-conviventi del disabile in situazione di gravità (non rivedibile), nel caso di impossibilità di assistenza da parte dei genitori in quanto deceduti o affetti da patologie invalidanti o con almeno 65 anni di età.


Altri parenti o affini, anche se in assistenza ai sensi dell’art. 33 comma 3 della Legge 104/92, non sono beneficiari di precedenza come da CCNI art. 13, quindi non vengono esclusi dalla graduatoria di istituto.

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Precedenza art. 13 punto VII (Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali)

Sono compresi i consiglieri di parità. L’esclusione si applica durante l’esercizio del mandato e solo se questo coincide con la provincia di titolarità del docente.

L’eventuale venir meno della condizione che ha dato titolo all’esclusione (avviene in caso di nuove elezioni) deve essere dichiarato entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo del SIDI delle domande di mobilità, fissato al 30 aprile 2025)


I beneficiari delle precedenze punto IV) non sono inseriti nelle graduatorie alle seguenti condizioni:

• solo se si è titolari in una scuola della stessa provincia dell’assistito

se la scuola di titolarità è ubicata in un comune (o distretto sub-comunale) diverso da quello dell’assistito, l’esclusione si applica a seguito di presentazione della domanda volontaria di trasferimento a.s. 2025/2026 verso il comune (o distretto sub-comunale) di residenza dell’assistito.

Il comune sarà quello viciniore in assenza di posti richiedibili.


Nel caso in cui la contrazione di organico renda necessario il coinvolgimento dei docenti «tutelati» si provvederà a graduarli secondo la categoria di appartenenza e nell’ordine di priorità decrescente previsto dall’art. 13 comma 1 del CCNI.


SCARICA LA GUIDA DELLA CGIL SULLE GRADUTORIE D'ISTITUTO A.S. 2025/2026 (PDF)


di VALENTINA TROPEA

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