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FORMAZIONE OBBLIGATORIA DOCENTI: LE ORE ECCEDENTI COME VANNO RETRIBUITE?

Nel caso in cui la contrattazione integrativa d’Istituto stabilisca un compenso forfettario inferiore rispetto a quanto fissato dal CCNL, dunque, secondo Anief, è possibile rivendicare il diritto alla..




In relazione alla formazione obbligatoria dei docenti si pone una problematica relativa alla equa e corretta retribuzione delle ore eccedenti svolte dai docenti oltre il limite stabilito per le Attività funzionali all'insegnamento, come definito dall'art. 44, comma 3, del CCNL 2019/2021. Quest'ultimo, infatti, espressamente stabilisce che: "Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:

a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole dell’infanzia e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue;

b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione, inclusi i gruppi di lavoro operativo per l’inclusione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue;

c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.

Anief si sta impegnando per garantire proprio tale corretta retribuzione laddove la contrattazione integrativa d’istituto, cui il Contratto demanda per la fissazione dei compensi, stabilisca un compenso forfettario inferiore rispetto a quanto previsto a livello nazionale come retribuzione lorda oraria dalla Tabella E1.6 del vigente CCNL.


La tabella E1.6 – SCUOLA del CCNL 2019/21 “Misure del compenso orario lordo spettante dal 1° gennaio 2024 al personale Docente per prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo da liquidare a carico del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa”, quantifica il compenso orario per le ore aggiuntive non di insegnamento per un importo pari a 19,25 Euro per ogni ora e l’art. 36 comma 7 del CCNL 2019/21 statuisce che “le ore di formazione ulteriori rispetto a quelle di cui all’art. 44, comma 4 (Attività funzionali all’insegnamento) sono remunerate con compensi, anche forfettari stabiliti in contrattazione integrativa, a carico del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa di cui all’art. 78”.

Nel caso in cui la contrattazione integrativa d’Istituto stabilisca un compenso forfettario inferiore rispetto a quanto fissato dal CCNL, dunque, secondo Anief, è possibile rivendicare il diritto alla medesima retribuzione di queste ore con il compenso previsto proprio dal CCNL vigente.



“Le ore di formazione sono ore funzionali all’insegnamento e un contratto integrativo a livello di istituzione scolastica non può remunerare tali ore in misura forfettaria minore (in peius) rispetto a quanto stabilito in un contratto collettivo nazionale (nello specifico nella tabella E1.6 del CCNL 2019/21) – spiega Marcello Pacifico, Presidente Nazionale Anief – dunque laddove la contrattazione d’istituto abbia stabilito una quota inferiore, ad avviso del nostro sindacato è possibile contestare tale previsione che contrasta con il CCNL vigente e rivendicare in tribunale una corretta applicazione delle Tabelle nazionali sul compenso orario lordo per le attività funzionali retribuite.

Per questo motivo Anief avvia le procedure di preadesione allo specifico ricorso e mette a disposizione di quanti effettueranno la preadesione la specifica diffida elaborata dall’Ufficio Legale Anief per recuperare il pagamento (19,25 euro l’ora) le ore di formazione svolte nell’ultimo quinquennio e interrompere la prescrizione.







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di VALENTINA TROPEA




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