Festival Internazionale della Cultura Pop "COMICON" Napoli, dall’1 al 4 maggio 2025 la 25° edizione. Presente il MIC con uno stand informativo
- La Redazione
- 30 apr
- Tempo di lettura: 4 min
"In quest’ottica, il MiC presenterà durante l’evento le Carte Cultura, strumenti fondamentali per incentivare... "

Il Ministero della Cultura parteciperà alla 25ª edizione di COMICON Napoli – Festival Internazionale della Cultura Pop, in programma alla Mostra d’Oltremare dall’1 al 4 maggio 2025. La presenza del Ministero alla manifestazione rappresenta un’importante occasione per rafforzare il dialogo con il pubblico più giovane, in coerenza con la missione istituzionale di promuovere la diffusione della cultura e favorirne l’accesso da parte delle nuove generazioni.
In quest’ottica, il MiC presenterà durante l’evento le Carte Cultura, strumenti fondamentali per incentivare l’interesse dei ragazzi verso il mondo culturale e supportarne le passioni, incluso l’universo del fumetto. Un’iniziativa che testimonia il riconoscimento, da parte del Ministero, del valore delle arti visive e narrative nella formazione culturale dei più giovani.
Presso il Padiglione 2, lo stand istituzionale del MiC accoglierà i visitatori offrendo informazioni dettagliate sulla Carta della Cultura Giovani e sulla Carta del Merito, due misure pensate per facilitare l’accesso a un’ampia gamma di beni e servizi culturali. Tra questi: fumetti, manga e graphic novel – linguaggi ormai imprescindibili della cultura pop e tra i più amati dal pubblico giovane.
Destinate agli studenti nati nel 2006, la Carta della Cultura Giovani e la Carta del Merito offrono ciascuna un contributo del valore di 500 euro, da utilizzare per l’acquisto di prodotti e attività culturali.
I fondi possono essere spesi, oltre che per fumetti e manga, anche per biglietti teatrali, proiezioni cinematografiche, concerti, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici (anche digitali), musica registrata e prodotti dell’editoria audiovisiva.
Le due Carte sono cumulabili e disponibili fino al 30 giugno 2025. Ciascuna è valida fino al 31 dicembre dell’anno in cui il beneficiario effettua la registrazione sulla piattaforma ufficiale.
ritiene necessario che l’Amministrazione specifichi che gli anni di servizio su posto di sostegno siano stati prestati in possesso del titolo di accesso alle GPS nello specifico grado di scuola;
rileva una significativa distanza in termini di peso e caratteristiche tra il percorso proposto ed i corsi di specializzazione nel sostegno didattico attivati sino ad oggi ai sensi del D.M. n. 249/2010;
evidenzia, in merito ai costi, la necessità di rimodulare gli stessi;
rileva altresì che il fabbisogno di docenti specializzati per il sostegno didattico agli alunni con disabilità, rilevato nell’Allegato B, ai fini dell’attivazione dei percorsi di formazione, rischia di non essere soddisfatto a causa della modalità di erogazione della formazione completamente on line;
sottolinea che l’approccio a queste problematiche non può essere legato a logiche di emergenza e che occorre ragionare in prospettiva, per delineare un sistema di formazione strutturato in grado di programmare un’offerta formativa di qualità e rispondente al reale fabbisogno del sistema scolastico.
Il CSPI, riguardo al secondo parere espresso su quanto previsto dal citato art. 7 che prevede che “in sede di prima applicazione, coloro i quali, alla data di entrata in vigore del decreto-legge abbiano superato, presso un’università estera legalmente accreditata nel Paese di origine o altro organismo abilitato all’interno dello stesso, un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità ed abbiano pendente, oltre i termini di legge, il relativo procedimento di riconoscimento, ovvero abbiano in essere un contenzioso giurisdizionale per mancata conclusione del procedimento entro i termini di legge per la conclusione, possono iscriversi ai percorsi di formazione attivati dall’INDIRE o dalle università, autonomamente o in convenzione con l’INDIRE, riferiti ad un solo grado di istruzione, se, contestualmente all’iscrizione, presentano rinuncia a ogni istanza di riconoscimento sul sostegno”.
rileva la stessa difformità già segnalata nel primo parere tra i percorsi erogati dalle Università e quelli erogati da INDIRE, nonché tra i titoli finali rilasciati dai due soggetti;
evidenzia un’eccessiva semplificazione dei percorsi rivolti a soggetti che risultano in possesso di titolo di specializzazione conseguito all’estero e non riconosciuto dalle autorità italiane. L’opportunità di accedere a tali percorsi, pur vincolata alla rinuncia all’eventuale contenzioso in corso o all’istanza di riconoscimento già presentata e per la quale siano decorsi i termini di legge previsti per il riconoscimento, comprende i soggetti che abbiano ricevuto dal Ministero dell’istruzione e del merito rigetto dell’istanza;
ritiene che il superamento presso un’università estera legalmente accreditata nel Paese di origine, o altro organismo abilitato all’interno dello stesso, di un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità, con durata non inferiore a 1500 ore o, in alternativa, idoneo al conseguimento di almeno 60 CFU, non costituisca garanzia di coerenza rispetto alle caratteristiche del sistema scolastico italiano;
rileva altresì che non essendo prevista una durata minima dei percorsi, è possibile che gli stessi siano compressi in tempi anche molto ridotti, inferiori alle necessità di una formazione adeguata, peraltro prevista in non meno di 4 mesi per i docenti a tempo determinato con almeno tre anni di servizio su posto di sostegno (art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71);
ritiene, infine, che il sistema controverso di acquisizione dei titoli di specializzazione all’estero richieda attenzione e cautela: le numerose sentenze, talora tra loro contraddittorie, non hanno fatto sufficiente chiarezza su una materia tanto complessa.
di LA REDAZIONE
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