Ferie non godute, il Tribunale di Verona condanna il Ministero a pagare 2.549,76 euro a un docente precario per le supplenze fino al 30 giugno
Il Tribunale del lavoro di Verona riconosce a un insegnante con supplenze annuali dal 2014 al 2024 il diritto all’indennità per le ferie non...

"Ancora una condanna del Ministero dell’Istruzione al pagamento ad un docente supplente per le ferie non godute e non pagate: stavolta il Tribunale del lavoro, in questo caso di Verona, ha deciso di risarcire l’insegnante precario, con supplenze annuali svolte tra il 2014 e il 2024, tutte con scadenza 30 giugno dell’anno successivo, con una somma pari a 2.549,76 euro più gli interessi maturati nel corso del tempo.
Nella sentenza, il giudice del lavoro ha spiegato, in particolare, che “i principi rilevanti elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, alle cui ampie motivazioni si rimanda, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. In particolare, quanto al periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno («In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno» così, espressamente, Cass. n. 15415 del 2024, cit., e Cass. n. 16715 del 2024, cit. ma in senso analogo anche Cass. n. 28587 del 2024, cit.):
“Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all’indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva”.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DI VERONA
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire € 2.549,76 lordi a titolo di indennità sostitutiva per i giorni di ferie e per le giornate di riposo ex lege n. 937 del 1977 non goduti negli anni scolastici 2014/2015, 2016/2017, 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e, conseguentemente, condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della suddetta somma, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla maturazione al saldo effettivo;
2) dichiara le spese di lite compensate per un mezzo e condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla rifusione della restante parte che liquida nella predetta quota in euro 1.314,00 oltre al 15% dei compensi per spese forfetarie, oltre alla maggiorazione del 15% ex art. 4, co.1bis DM 55/14 s.m.i., oltre IVA e CPA come per legge, oltre rimborso della metà del CU versato, pari nella predetta quota ad euro 59,25, con distrazione a favore dei difensori antistatari.
di La Redazione
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