Viaggi d’istruzione, il docente può rifiutare? Dalla disponibilità all’incarico, cosa cambia per chi accompagna
Prima di accettare servono indicazioni chiare su programma, alunni affidati e gestione degli imprevisti. Anche la rotazione dipende dalle scelte della scuola...

Cosa succede quando la scuola approva un viaggio d’istruzione ma un docente non vuole o non può partire? Nessun obbligo, perché l’approvazione del viaggio non vincola tutti gli insegnanti a partecipare e, prima di individuare gli accompagnatori, il dirigente deve raccogliere la disponibilità di ciascuno, come già ricordava la circolare ministeriale 291 del 1992.
Affrontare questi casi prima della partenza, tenendo conto anche delle esigenze specifiche degli studenti, consente di intervenire con più prontezza quando serve.
Sul modo in cui si scelgono gli accompagnatori contano anche i criteri adottati da ogni istituto, perché la rotazione indicata dalla circolare del 1992 non è un obbligo valido ovunque allo stesso modo: la nota MIUR 2209 dell’11 aprile 2012 ha chiarito che le circolari precedenti offrono orientamenti e suggerimenti operativi, ma hanno perso il carattere prescrittivo. Di conseguenza bisogna guardare alle delibere degli organi collegiali e al regolamento della scuola, nel rispetto delle norme e del contratto, e anche dove è prevista una rotazione resta necessario chiedere prima la disponibilità dei docenti.
Una volta partiti, la vigilanza deve essere adeguata all’età degli alunni, alle attività previste e ai rischi prevedibili, anche durante i trasferimenti e i pernottamenti, ed è per questo che i compiti vengono distribuiti tra gli accompagnatori, in modo che il gruppo sia seguito in ogni situazione. Davanti a un pericolo il docente interviene nell’ambito delle proprie competenze, attiva i soccorsi se necessari e informa la scuola. Per il trasporto in autobus, la nota ministeriale 2059 del 2016 precisa che agli insegnanti non spettano verifiche tecniche sul mezzo né controlli professionali sul conducente, mentre resta loro il compito di segnalare comportamenti e situazioni di pericolo evidenti.
Quanto alle responsabilità, il verificarsi di un incidente non comporta da solo una responsabilità penale dell’accompagnatore, perché occorre prima accertare che cosa sia accaduto e quali condotte siano state tenute. Sul piano civile, invece, l’articolo 2048 del codice civile disciplina anche la responsabilità per i danni provocati dagli alunni mentre sono affidati alla vigilanza degli insegnanti.
Resta infine la questione economica, che è bene chiarire con la scuola prima della partenza. Gli eventuali compensi per l’accompagnamento dipendono dalla contrattazione d’istituto e dalle risorse disponibili, e il forfait discusso nella trattativa nazionale è per ora solo una proposta, da non confondere con le disposizioni già applicabili. Per i rimborsi delle spese vanno invece rispettati condizioni, limiti e documentazione richiesta, e un confronto con la segreteria permette di sapere quali costi siano già coperti dalla scuola e quali debba anticipare il docente, per poi chiederne il rimborso.
di Leandro Castagna
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