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Ferie non godute: 1.373 euro ad un supplente fino al 30 giugno, non è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto

"Il giudice ha stabilito che non si può consentire “la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell’indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia ... "

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Dopo il giudice del lavoro di Ferrara è la volta del Tribunale di Agrigento, ma la risposta dell’aula di giustizia è sempre la stessa: le ferie non usufruite e non sollecitate dai dirigenti scolastici vanno monetizzate e chi fa ricorso riceve un equo risarcimento, comprensivo degli interessi legali maturati. A favore del docente che ha presentato ricorso, attraverso i legali Anief, è stato quindi disposto, dal giudice di Agrigento, il pagamento di “un importo pari a 1.373,41 euro, oltre interessi legali dal sorgere al soddisfo”.

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Secondo la sezione Lavoro del Tribunale siciliano, “la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 5 maggio 2022, n. 14268)” ha infatti bene evidenziato la “necessità di interpretare le norme interne — e, tra esse, l'articolo 5, comma otto, DL nr. 95/2012, così come integrato dall'articolo 1 comma 55 L. nr. 228/2012 — in conformità alle norme del diritto dell'Unione. 18. La Corte di Giustizia, grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 ( rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16) nell'interpretare l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto ad un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo”.


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“Tale orientamento – scrive ancora il giudice del lavoro di Agrigento nella sentenza - è stato confermato dalla giurisprudenza più recente (cfr. 17 giugno 2024, n. 16715), la quale – dopo aver ribadito che “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all’indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso”. Inoltre, continua il giudice, la Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), ha stabilito che non si può consentire “la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell’indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro”: si può quindi escludere con certezza, ha continuato la Corte UE, “che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell’art. 1 della legge n. 228 del 2012”.

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La conclusione del giudice, sempre all’interno della sentenza, è stata pertanto inevitabile: “Alla luce di tali considerazioni, va riconosciuto il diritto della parte ricorrente alla percezione dell’indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 e, conseguentemente, in mancanza di specifica contestazione sull’ammontare dell’importo rivendicato, va disposta la condanna del Ministero resistente al pagamento, in suo favore, dell’importo complessivo pari a 1.373,41 euro, oltre interessi legali dal sorgere al soddisfo”.


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“Quella di Agrigento – ha commentato Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – è l’ennesima sentenza sul giudicare illegittimo il comportamento di quei dirigenti che sottraggono le ferie al personale precario senza neanche averli mai invitati ad utilizzarle nei periodi consoni. Invitiamo tutti coloro che hanno subito questo torto a presentare ricorso con Anief, anche perché tantissimi giudici, come la Corte Cassazione con la sentenza n. 3021 del 10 febbraio 2020, hanno spiegato che l'indennità sostitutiva delle ferie non godute è un diritto che non si può dissolvere con il termine del contratto di lavoro a tempo determinato”.


LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DI AGRIGENTO

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di parte ricorrente alla percezione dell’indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 e, per l’effetto, condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in suo favore, dell’importo pari a 1.373,41 euro, oltre interessi legali dal sorgere al soddisfo;

condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali che si liquidano in complessivi 1.100,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge, e ne dispone la distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.


di LA REDAZIONE




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