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FERIE ATA : 15 GIORNI CONSECUTIVI IN ESTATE SONO OBBLIGATORI, COSA FARE IN CASO DI RIFIUTO

"La programmazione ferie scuola è uno dei compiti principali dell’amministrazione scolastica nella fase estiva. La responsabilità primaria ricade sul dirigente scolastico... "


Forti dubbi e incertezze ogni anno, scuotono il mondo scolastico, sulla programmazione delle ferie del personale ATA. l’ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) ha fornito importanti chiarimenti sulle ferie ATA in estate, rendendo più trasparente la normativa per tutti gli interessati. La normativa attuale prevede che il personale ATA (Assistenti Tecnici, Amministrativi e Collaboratori Scolastici) abbia diritto a un periodo di ferie annuali, secondo le modalità definite dal CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro).

In particolare, l’art. 13 del CCNL stabilisce:

  • Il personale ATA ha diritto a ferie retribuite di durata variabile in base all’anzianità di servizio;

  • È garantita la fruizione di almeno 15 giorni lavorativi consecutivi di ferie nel periodo 1 luglio – 31 agosto;

  • Le ferie sono programmate compatibilmente con le esigenze di servizio;

  • Il personale può richiedere una suddivisione delle ferie in più periodi, ma la decisione finale spetta al dirigente scolastico.

Queste regole si applicano annualmente e si affiancano a eventuali deroghe per malattia, maternità, o esigenze di servizio straordinarie. 

La programmazione ferie scuola è uno dei compiti principali dell’amministrazione scolastica nella fase estiva. La responsabilità primaria ricade sul dirigente scolastico, che deve coordinare:

  • La ricezione delle richieste individuali da parte del personale ATA;

  • L’analisi delle esigenze di servizio della scuola (aperture estive, attività amministrative, manutenzione locali, ecc.);

  • La predisposizione di turni ferie scuola estate che garantiscano la presenza minima;

La procedura segue normalmente questi passaggi:

  1. Raccolta delle richieste di ferie ATA entro un termine fissato (generalmente maggio-giugno);

  2. Valutazione da parte del dirigente dell’impatto di tali richieste sulle attività scolastiche estive;

  3. Redazione di un piano ferie ATA da comunicare formalmente agli interessati;

  4. Possibile confronto/sindacato interno in caso di controversie, secondo regole definite dal contratto.

Occorre sottolineare che la trasparenza e la tempestività della comunicazione sono due pilastri fondamentali per evitare incomprensioni e garantire il rispetto delle regole e delle esigenze di tutti.

In caso di richieste contrastanti o di assenza di copertura minima dei servizi, il dirigente ha la facoltà di modificare la turnazione ferie, fornendo una motivazione scritta e, ove necessario, aprendo un confronto con i sindacati interni della scuola, sempre nel rispetto del diritto fondamentale dei lavoratori a godere del periodo di riposo annuale. 

Un tema frequente riguarda la suddivisione ferie personale ATA: molti lavoratori, per ragioni personali, familiari o logistiche, richiedono di frazionare le ferie in più momenti nell’arco dell’anno. Quando le esigenze entrano in conflitto, spetta al dirigente trovare soluzioni eque, anche stabilendo turni particolari o concedendo priorità a chi ha maturato particolari motivazioni (es. salute, anzianità, famiglia numerosa).


I chiarimenti ARAN ribadiscono quindi la centralità del dialogo e della corretta pianificazione tra le parti. 

Non mancano però i casi particolari. Può capitare che alcuni lavoratori ATA siano impossibilitati a godere dei 15 giorni consecutivi per motivi di servizio o personali eccezionali. In queste situazioni:

  • Il dirigente può concedere una deroga, purché motivata e documentata;

  • Il personale impossibilitato può chiedere il rinvio delle ferie all’anno successivo;

  • In caso di controversia, è sempre consigliabile il ricorso al confronto interno preventivo con le RSU (Rappresentanze Sindacali Unitarie) o i sindacati di categoria.

Cosa fare in caso di rifiuto ferie:

  • Richiedere sempre una motivazione scritta;

  • Rivolgersi alle rappresentanze sindacali della scuola;

  • In ultima istanza, adire alle vie legali (giudice del lavoro).

Gli strumenti di tutela sono previsti sia dal contratto che dalla legge e garantiscono al lavoratore la possibilità di far valere i propri diritti senza timore di ripercussioni.


di LA REDAZIONE



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