Educazione sessuale a scuola ma con il consenso informato preventivo delle famiglie. Facciamo chiarezza insieme. Ecco cosa stabilisce il Ddl Valditara (Testo pdf)
- La Redazione

- 17 giu
- Tempo di lettura: 3 min
"Le istituzioni scolastiche sono tenute a richiedere il consenso informato preventivo dei genitori o degli studenti, se maggiorenni, per la partecipazione a eventuali attività che riguardino temi attinenti all’ambito della sessualità... "

Presentato, dal Ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, alla Camera dei Deputati il disegno di legge che prevede disposizioni in materia di consenso informato preventivo delle famiglie in relazione ad attività che riguardano tematiche dell’ambito della sessualità e disposizioni per il coinvolgimento di soggetti esterni in attività formative curricolari o extracurricolari.
Disposizioni in materia di consenso informato preventivo delle famiglie
ART.1
1. Le istituzioni scolastiche sono tenute a richiedere il consenso informato preventivo dei genitori o degli studenti, se maggiorenni, per la partecipazione a eventuali attività che riguardino temi attinenti all’ambito della sessualità, nonché ad acquisire tale consenso previa messa a disposizione, per opportuna visione, del materiale didattico che intendono utilizzare per le attività medesime, secondo le disposizioni del presente articolo. Le istituzioni scolastiche adeguano il Patto educativo di corresponsabilità di cui all’articolo 5-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, alle disposizioni del primo periodo.
2. La partecipazione alle attività extracurricolari eventualmente previste dal Piano triennale dell’offerta formativa che riguardino temi attinenti all’ambito della sessualità richiede il consenso informato preventivo, in forma scritta, dei genitori o degli studenti, se maggiorenni, acquisito previa messa a disposizione, per opportuna visione, del materiale didattico che si intende utilizzare per le attività medesime. Il consenso informato preventivo deve essere richiesto entro il settimo giorno antecedente alla data prevista per lo svolgimento delle attività. La richiesta di consenso esplicita le finalità, gli obiettivi educativi e formativi, i contenuti, gli argomenti, i temi e le modalità di svolgimento delle attività di cui al primo periodo, oltre che l’eventuale presenza di esperti esterni o di rappresentanti di enti o di associazioni a vario titolo coinvolti. Gli eventuali esperti esterni e i rappresentanti di enti o di associazioni a vario titolo coinvolti sono individuati nel rispetto del procedimento di cui all’articolo 2. Resta fermo che in caso di mancata adesione alle attività di cui al presente comma gli studenti si astengono dalla frequenza.
3. La partecipazione alle attività relative all’ampliamento dell’offerta formativa eventualmente previste dal Piano triennale dell’offerta formativa che riguardino temi attinenti all’ambito della sessualità richiede il consenso informato preventivo, in forma scritta, dei genitori o degli studenti, se maggiorenni, secondo le modalità di cui al comma 2. In caso di mancata adesione alle attività di cui al presente comma, l’istituzione scolastica garantisce, mediante i propri strumenti di flessibilità e di autonomia didattica e organizzativa, la fruizione di attività formative alternative, comunque comprese nel Piano triennale dell’offerta formativa.
4. Fermo restando quanto previsto dalle Indicazioni nazionali adottate ai sensi dell’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria sono escluse, in ogni caso, le attività didattiche e progettuali nonché ogni altra eventuale attività aventi ad oggetto temi attinenti all’ambito della sessualità.
ART.2
Disposizioni in materia di coinvolgimento di soggetti esterni nello svolgimento dei attività scolastiche
1. Il coinvolgimento di soggetti esterni nello svolgimento di attività formative curricolari ed extracurricolari è subordinato alla deliberazione del collegio dei docenti e all’approvazione del consiglio di istituto. Ai fini della selezione dei soggetti esterni di cui al primo periodo, il collegio dei docenti definisce i criteri sulla base dei quali procedere alla comparazione e alla valutazione dei titoli e della comprovata esperienza professionale, scientifica o accademica nelle materie oggetto dell’intervento nonché della coerenza con la finalità educativa e dell’adeguatezza al livello di maturazione e all’età degli studenti.
ART.3
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all’attuazione degli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
TESTO
di CLAUDIO CASTAGNA
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