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Docenti, ferie non godute: 2.809 euro a un precario con contratto al 30 giugno. Anief: “Non possono essere cancellate d’ufficio”

Il sindacato richiama la sentenza del Tribunale di Modena e le pronunce della Cassazione: “L’indennità sostitutiva deve essere riconosciuta e può essere rivendicata”

"Le ferie e i giorni di festività soppressa non possono essere cancellati d’ufficio approfittando dei periodi di sospensione dell’attività didattica". A sostenerlo è Anief, richiamando quanto stabilito dalla Corte di Cassazione e una recente sentenza del Tribunale del lavoro di Modena.

Il giudice ha accolto il ricorso presentato dai legali del sindacato in difesa di un insegnante precario, riconoscendogli 2.809,39 euro, oltre agli interessi legali, a titolo di indennità sostitutiva per le ferie e le festività soppresse non godute negli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2018/2019 e 2019/2020.

In quegli anni il docente aveva svolto supplenze annuali con contratto in scadenza il 30 giugno.

Anief richiama la sentenza n. 28587/2024, con la quale la Corte di Cassazione ha affermato che l’attività del docente non si esaurisce nelle lezioni, ma comprende anche le attività funzionali all’insegnamento, individuali e collegiali. Secondo quanto riportato dal sindacato, la Suprema Corte ha stabilito che è necessaria la richiesta del docente o un provvedimento del dirigente scolastico “per ritenere che il docente è in ferie”.

Un passaggio che, si legge nel comunicato, “non costituisce un dato meramente formale, perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo”.

Durante la sospensione delle attività didattiche possono infatti rimanere da svolgere scrutini, programmazione e altre attività connesse alla funzione docente. L’insegnante, pertanto, potrebbe essere richiamato in servizio.

“In estrema sintesi, il regime delle ferie riguardo ai periodi tra la fine delle lezioni e il 30 giugno risulta il seguente: i giorni ivi ricompresi non sono destinati a ferie da alcuna norma e, pertanto, possono essere imputati ad esse soltanto a fronte di specifica richiesta e relativa concessione da parte del dirigente scolastico, nel rispetto della condizione, prevista dall’art. 1, comma 54, seconda parte, che non sia necessaria una sostituzione onerosa”.

Il Tribunale ha quindi accertato il diritto del docente all’indennità sostitutiva, calcolata come differenza tra i giorni di ferie maturati e quelli effettivamente richiesti e fruiti durante i periodi di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico regionale.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato a versare al ricorrente 2.809,39 euro, oltre agli interessi legali maturati dalle singole scadenze fino al saldo. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate.


Sulla decisione il presidente nazionale di Anief, Marcello Pacifico ha affermato:

“La Corte di Cassazione ha ristretto il perimetro, ma non ha cancellato il diritto all’indennizzo. Per il periodo che va dal termine delle lezioni al 30 giugno e per le festività soppresse non effettivamente godute entro il termine del contratto, l’indennità sostitutiva deve essere riconosciuta e può essere rivendicata per i crediti maturati negli ultimi dieci anni”.

Pacifico richiama anche le novità contenute nel decreto-legge PA n. 144 del 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 agosto. Secondo il presidente di Anief, il provvedimento ha introdotto l’obbligo per il dirigente di invitare formalmente il personale scolastico a usufruire delle ferie.

"Le ferie lavoratori precari, vanno usufruite o pagate , sostiene il sindacato, che invita i docenti interessati a verificare la propria posizione e a valutare la possibilità di rivendicare il risarcimento per le ferie e le festività soppresse non fruite.

di La Redazione


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