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Docenti di Sostegno confermati dalle famiglie: la CISL SCUOLA esprime TOTALE DISSENSO nei confronti di una norma che presenta possibili elementi di ILLEGITTIMITÁ e forse anche di INCOSTITUZIONALITÁ

Le disposizioni volte a consentire la conferma del supplente su posto di sostegno per favorire la continuità didattica, fortemente...


Le disposizioni volte a consentire la conferma del supplente su posto di sostegno per favorire la continuità didattica, fortemente criticate in più occasioni dalla CISL Scuola, scaturiscono da una successione di atti normativi aventi origine dalla legge 107/2015, cui fece seguito nel 2017 un decreto legislativo (n. 66 del 13.4.2017), successivamente modificato in alcune parti dal decreto-legge 21 maggio 2024, n. 71 (convertito dalla legge 29 luglio 2024, n. 106).


L'ultimo atto, il DM 26.2.2925, n. 32, è quello che dà attuazione a quanto stabilisce il DL 71/2024, attraverso modalità che sono illustrate dalla nota Nota n. 105914 del 7 maggio 2025 a firma del Capo Dipartimento per il sistema educativo e di istruzione del MIM.


L'Ufficio sindacale - legale della CISL Scuola nazionale ha predisposto sull'argomento una scheda di lettura nella quale, oltre alle valutazioni politiche e a una più dettagliata ricostruzione dell'excursus normativo prima sinteticamente descritto, vengono illustrati i punti salienti del DM 32 e le conseguenti indicazioni contenute nella nota del Capo Dipartimento istruzione, che costituiscono un punto di riferimento essenziale per quanti sono interessati e coinvolti, a diverso titolo (docenti, dirigenti, famiglie degli alunni), nella complessa procedura da seguire per dare attuazione alle disposizioni sulla possibile conferma dei supplenti.


ECCO LA SCHEDA DI LETTURA DELLA CISL (PDF)


Proprio per dirimere ogni possibile dubbio e favorire una corretta applicazione di quanto previsto dalle norme, al di là delle riserve più volte manifestate nei loro confronti, la CISL Scuola ha chiesto un incontro urgente al Capo Dipartimento Istruzione del MIM, anche perché sollecitata dalle numerose richieste di chiarimento che stanno pervenendo in questi giorni alle sedi territoriali da parte di docenti potenzialmente coinvolti nella procedura.


La CISL Scuola, sin dalla presentazione della bozza del D.M. avvenuta il 30 gennaio, ha espresso il proprio totale dissenso nei confronti di una norma in cui si rinvengono possibili elementi di illegittimità e forse anche di incostituzionalità.

Il Decreto, infatti, introduce un elemento nuovo, il "gradimento" della famiglia, nell'ambito della gestione di un rapporto di lavoro nella scuola che, in quanto rapporto di natura pubblica, è soggetto alle previsioni dell'articolo 97 sull’obbligo di imparzialità dell'Amministrazione. Questa verrebbe certamente meno nel momento in cui diventassero determinanti la richiesta della famiglia e la valutazione del dirigente scolastico per avere la conferma del supplente.


Non è assolutamente accettabile che il tema della continuità sul sostegno, nell'interesse prima di tutto degli alunni con più bisogno, sia affrontato scegliendo soluzioni divisive e anche di dubbia efficacia, laddove lo stesso andrebbe affrontato a partire dalla considerazione che oggi l'organico stabile di sostegno corrisponde solo alla metà dei posti effettivamente funzionanti. È questa, per la Cisl Scuola, la ragione vera che impedisce stabilità e continuità, portando a soluzioni che mettono apertamente in discussione l’oggettività e l’imparzialità delle procedure di reclutamento.

Il Cspi (Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione) ha espresso, a maggioranza, il proprio parere nell’Adunanza del 19 febbraio. La delegazione della CISL Scuola ha espresso un voto contrario in coerenza con le valutazioni negative sopra riportate. La delegazione della CISL Scuola, in particolare, ha evidenziato come, sull’integrazione, gli interventi prospettati considerino esclusivamente il rapporto tra alunni e insegnanti di sostegno, mentre, in realtà, si tratta di un processo che coinvolge nel suo insieme la comunità scolastica e, in modo più specifico, la classe in cui sono presenti gli stessi alunni con disabilità.

Nel merito del provvedimento esaminato, il CSPI:

• ha preso atto che lo schema di decreto ministeriale è stato predisposto in coerenza ed in attuazione della previsione normativa;

• ha ritenuto che la questione sia delicata e complessa; ha condiviso, quindi, la volontà di trovare una soluzione all’annoso problema della continuità dei docenti di sostegno, mettendo al centro il maggior interesse degli studenti con disabilità;

• ha osservato che, per una serie di ragioni attinenti alla regolazione del rapporto di lavoro e alla specificità professionale dei docenti, la soluzione indicata nel provvedimento in esame lascia margini di complessità attuativa, considerando in primis che il rapporto di lavoro dei docenti, anche a tempo determinato, è instaurato tenendo conto di un importante principio costituzionale (vincolo dell’azione amministrativa all’imparzialità);

• ha rilevato che la procedura indicata nel provvedimento in esame appare potenzialmente in contrasto con la vigente O.M. 88/2024 sotto i profili della garanzia di trasparenza e dell’ordine di graduatoria;

• ha rilevato, altresì, che l’attribuzione alla famiglia della facoltà di intercettare e interpretare, in campo scolastico, i bisogni formativi dei propri figli insieme all’individuazione delle risorse più adeguate a una proposta didattica coerente e qualificata possa non garantire una valutazione fondata su criteri oggettivi e su consolidate competenze pedagogiche;

• ha ricordato che la Costituzione italiana getta le fondamenta del principio di inclusività dell’azione della scuola e del servizio di istruzione e che la figura dell'insegnante di sostegno, in coerenza con questi principi, è una figura professionale titolare della classe a cui è assegnato. Di conseguenza, l’operare in direzione diversa potrebbe persino innescare processi di delega impropria e di isolamento dello studente con disabilità, in direzione opposta a quella inclusiva;

• ha evidenziato il rischio che la scelta di legare la continuità alla conferma del docente di sostegno avalli e legittimi, anziché contrastare, l’errata prassi di affidare lo studente con disabilità alla cura di un’unica figura di docente, piuttosto che valorizzare quest’ultima come risorsa dell'intera classe;

• ha segnalato criticità dal punto di vista organizzativo qualora uno studente con disabilità abbia più docenti assegnati alla classe o nel caso di docente assegnato a più classi;

• ha ritenuto opportuno segnalare l’urgenza dell’emanazione di provvedimenti finalizzati alla formazione ed alla stabilizzazione del personale a tempo determinato sui posti di sostegno.



di VALENTINA TROPEA



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