DL scuola, In VII Commissione Senato approvati emendamenti Anief su proroga corsi Indire, titolo ITP, ruoli da GPS Sostegno
- La Redazione
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"I Corsi Indire potranno concludersi entro il 2026, alla seconda tornata per i triennalisti potranno partecipare chi ha ... "

DL 127/25 (S 1634). Approvati in7a Commissione emendamenti chiesti da Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, su proroga corsi indire, assunzioni Fps sostegno, validità titolo Itp. il testo all'esame dell'aula.
I Corsi Indire potranno concludersi entro il 2026, alla seconda tornata per i triennalisti potranno partecipare chi ha prestato servizio negli ultimi otto anni incluso l'anno scolastico appena trascorso, per gli specializzati all'estero coloro che hanno conseguito il titolo e presentato domanda di riconoscimento e contenzioso entro il 24 aprile 2025. La validità del titolo ITP per la partecipazione ai concorsi è prorogata al 2026. Anche per il prossimo anno scolastico potranno essere utilizzare le graduatorie di prima fascia di sostegno delle supplenze per l'immissione in ruolo, nell'attesa dell'esame della proposta di legge S545 presentata dalla senatrice Bucalo sulla riforma del reclutamento sempre all'esame della 7a Commissione.
Gli emendamenti approvati seguono quello del relatore sull'estensione della carta docente ai supplenti al 30 giugno e l'ordine del giorno sul precariato Afam e la valorizzazione dei direttori dei conservatori.
Il testo dei nuovi emendamenti approvati
4.6 (id. a 4.5)
Bucalo, Fallucchi, Marcheschi, Cosenza, Campione, Speranzon
Approvato
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 18-bis, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, dopo le parole: «graduatorie dei concorsi per il personale docente indetti ai sensi dell'articolo 59, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,» sono inserite le seguenti: «nonché degli elenchi regionali di cui all'articolo 399, comma 3-ter, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, »; le parole «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026», e le parole: «del biennio 2024/2026» sono soppresse.»
4.8 (testo 2) [id. a 4.7 (testo 2), 4.9 (testo 3)]
Bucalo, Fallucchi, Marcheschi, Cosenza, Campione, Speranzon
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6:
1) al comma 1, le parole "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026";
2) al comma 2, le parole: "nei cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "negli otto anni";
b) all'articolo 7, comma 1, le parole "alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 24 aprile 2025".
1-ter. All'attuazione del comma 1-bis si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
di LA REDAZIONE
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