Corsi sostegno INDIRE/Università: tutto da rifare? Iscrizioni multiple e meritocrazia assente, a rischio la validità della selezione? Facciamo chiarezza
- La Redazione
- 11 lug
- Tempo di lettura: 4 min
"Non può essere il "chi presenta prima la domanda" a determinare l'accesso a un percorso selettivo, in particolare nella scuola. I criteri di selezione, da sempre, si fondano su..." è quanto dichiara una docente precaria.

Con la pubblicazione della FAQ ministeriale sull’accesso ai percorsi semplificati di specializzazione sul sostegno art. 6 e art. 7 del DL 71/2024, emergono criticità importanti: l’impossibilità di candidarsi contemporaneamente a più Università e una selezione che, in molti casi, premia la rapidità della domanda più che titoli e servizi. Mentre i termini per la presentazione delle domande si chiudono, cresce la preoccupazione tra i docenti interessati. Partiamo da una lettera di una nostra lettrice pervenutaci ieri in data 10 luglio.
"Gentile Redazione,
non si può leggere giorno 10 luglio su testate specializzate "finalmente il MIM chiarisce con una FAQ…" senza restare perplessi.
Con la pubblicazione della FAQ sull’accesso ai percorsi semplificati di specializzazione sul sostegno previsti dall’art. 6 e dall'art. 7 del DL 71/2024, il Ministero ha fornito una risposta destinata a suscitare, almeno a mio avviso, dubbi e critiche, soprattutto ora che le procedure per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni stanno per concludersi in molte Università.
Ecco il punto in questione dell'ultima FAQ:
“Posso presentare domanda di iscrizione ai percorsi di cui all’art. 6 del DL 71/2024 a più di una Università contemporaneamente?”
No. Ai sensi dell’art. 6, comma 1, del DM 75/2025, “Coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 presentano istanza di iscrizione ai percorsi erogati dell’INDIRE ovvero da una Università”.
Il Ministero, quindi, esclude la possibilità di presentare domanda in più Atenei, basandosi sull’uso dell’avverbio "ovvero" e sulla definizione, a mio avviso impropria, di “istanza di iscrizione”. Ma siamo di fronte a una selezione caratterizzata da numero chiuso, con graduatorie, requisiti selettivi (chi si iscrive prima entra, questo il requisito predominante), e nessun vincolo economico (se non un contributo di circa € 100) in fase di candidatura. L’iscrizione vera e propria avverrà solo dopo l’eventuale ammissione, con il pagamento della retta.
È proprio su questo punto che si solleva una questione di principio e di legittimità: non può essere il “chi presenta prima la domanda” a determinare l'accesso a un percorso selettivo, in particolare nella scuola. I criteri di selezione, da sempre, si fondano su prove scritte e orali, su titoli e servizi, non sull’ordine cronologico di presentazione. È possibile che quanti non verranno ammessi possano fare ricorso sulle modalità della selezione? Una procedura che permette l’accesso in base alla velocità con cui si presenta la domanda, e non sulla base di criteri oggettivi, rischia di essere non solo iniqua, ma anche vulnerabile sotto il profilo giuridico.
Grazie per l’attenzione."
RISPOSTA
La lettera che pubblichiamo oggi giunge in una fase ormai decisiva: al 10 luglio, molte Università stanno chiudendo le procedure di presentazione delle domande per l’accesso ai percorsi semplificati previsti dall’art. 6 e dall'art. 7 del DL 71/2024. Proprio INDIRE ha il termine fissato al giorno 11 luglio ( ulteriori proroghe a parte ).
Il tema sollevato, dalla docente precaria, è chiaro. Il chiarimento ufficiale purtroppo arriva troppo tardi per modificare in modo sostanziale il comportamento dei candidati e degli Atenei.
Procediamo con ordine: la FAQ ministeriale ha posto un limite, la possibilità di presentare domanda presso un Ateneo o a INDIRE, in una fase in cui molti docenti avevano già predisposto candidature multiple ( questo secondo molte testimonianze presenti sul web, da accertare ). Concordiamo con quanto dichiarato dalla docente sulla distinzione intercorrente tra iscrizione all'università e domanda di partecipazione alla selezione. Servirebbe un ulteriore chiarimento e sostituire il termine iscrizione con presentazione della candidatura, oppure "iscrizione intesa come presentazione della candidatura".
Resta aperta anche una riflessione più ampia: la modalità di selezione adottata, che si fonda sull’ordine di presentazione delle domande, è effettivamente coerente con i principi di meritocrazia e trasparenza? Sarebbe forse stato più opportuno selezionare i candidati in base a titoli e servizi, come avviene in procedure consolidate, oppure ricorrere a una prova di ingresso. Un’altra ipotesi percorribile, già applicata per i percorsi abilitanti da 30 CFU ex art. 13, sarebbe stata quella di non porre un numero chiuso, lasciando aperta la partecipazione a tutti coloro in possesso dei requisiti previsti. La volontà del Ministero è quella di specializzare i docenti di sostegno per favorire la continuità, un tema sul quale grava una certa urgenza, su questo non c'è dubbio. Resta il fatto che i quesiti sollevati in questi giorni sono tanti.
Continueremo a monitorare la situazione e a dare spazio alle voci dei docenti coinvolti.
di Catia Piemontese
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