Per il primo mese al personale della scuola spetta un’indennità pari al 100% della retribuzione. Per i mesi successivi, invece, l’indennità è del 30%
La Legge di Bilancio per il 2024, all’articolo 1, comma 179, interviene sulla disciplina dei congedi parentali (art.34 del D.Lgs. 151/2001), prevedendo norme di maggior favore per i lavoratori dipendenti che ne fruiscono. Come è noto, la durata complessiva del congedo parentale è di 6 mesi, fruibili alternativamente dai due genitori entro il sesto anno di vita del/la figlio/a.
Per il primo mese, al personale della scuola spetta un’indennità pari al 100% della retribuzione; per i mesi successivi, l’indennità è del 30%. Ora, con le nuove disposizioni viene portato al 60% l’importo dell’indennità per il secondo mese (che diventa 80% per il solo 2024). Chi avesse nel frattempo già fruito di congedi retribuiti al 30%, potrà recuperare in una delle mensilità residue il trattamento più favorevole previsto dalla legge di bilancio.
TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE
di CLAUDIO CASTAGNA
contatti: redazione@ascuolaoggi.it - info@ascuolaoggi.it
Comments