Carta docente, le sentenze vanno eseguite: il Tar dell’Emilia Romagna ordina al Ministero di risarcire l’insegnante precario con 1.500 euro entro 60 giorni, altrimenti lo farà il commissario ad acta
- La Redazione 
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"Lo ha chiarito il Tribunale Amministrativo dell’Emilia Romagna nell’accogliere il ricorso presentato dai legali Anief per dare seguito alla “sentenza n. 5/2024 del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, pubblicata in data 2.10.2024” riguardante tre annualità di Carta del docente non assegnate ... "

Una sentenza passata in giudicato e notificata va eseguita in tempo brevi, esattamente così come è stato fissato dal giudice con apposita sentenza: lo ha chiarito il Tribunale Amministrativo dell’Emilia Romagna nell’accogliere il ricorso presentato dai legali Anief per dare seguito alla “sentenza n. 5/2024 del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, pubblicata in data 2.10.2024” riguardante tre annualità di Carta del docente non assegnate ad un insegnante precario il giudice del lavoro: secondo il giudice del lavoro, il supplente è stato infatti discriminato, così come indicato dal Consiglio di Stato, dalla Corte di Giustizia Europea e dalla Corte di Cassazione.
Il Tar emiliano-romagnolo ha quindi ordinato “al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza predetta entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa della presente sentenza”. Ha quindi stabilito che “in caso di ulteriore inadempienza da parte del Ministero predetto alle operazioni necessarie provvederà, su istanza di parte ricorrente, in sostituzione dello stesso ed entro i successivi novanta giorni, un commissario ad acta che il Tribunale nomina, fin da ora, nel Dirigente responsabile dell’Ufficio VII – Formazione del personale Scolastico, formazione dei Dirigenti scolastici e accreditamento degli Enti – Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di Istruzione (Ministero dell'Istruzione e del Merito), con facoltà di sub delega dell'incarico ad un dirigente/funzionario esperto del suddetto o altro Ufficio”.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “le decisioni dei Tribunali del Lavoro non possono rimanere nel limbo: i Tribunali amministrativi regionali, sollecitati sempre dai nostri legali, lo stanno ribadendo. Già è accaduto per il Tar della Calabria e del Lazio, oltre che del Veneto: tutti hanno imposto 60 giorni di tempo per ottemperare al pagamento, con il subentro del commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza. È bene quindi che tutti i supplenti annuali, attuali e passati, anche se entrati nel frattempo di ruolo, presentino ricorso gratuito con Anief, così da recuperare fino a 3.500 euro, più interessi legali, facendo sempre attenzione a non oltrepassare cinque anni dalla sottoscrizione del contratto a tempo determinato”.
LE CONCLUSIONI DEL TAR DELL’EMILIA ROMAGNA
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda), accoglie il ricorso in epigrafe indicato e dispone come in motivazione.
Condanna il Ministero intimato al pagamento delle spese di causa che si liquidano in complessivi euro 1500 (millecinquecento), oltre spese generali ed oneri accessori nonché alla restituzione di un importo pari al contributo unificato versato, con distrazione delle spese a favore del difensore.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
di LA REDAZIONE
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