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Carta docente, il Tar del Veneto ordina al Ministero di risarcire con 2mila euro una supplente precaria entro 60 giorni

"Un’altra sentenza sulla Carta del docente da estendere ai precari passata in giudicato e notificata, ma a cui l’amministrazione non ha ... "

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Un’altra sentenza sulla Carta del docente da estendere ai precari passata in giudicato e notificata, ma a cui l’amministrazione non ha dato seguito: a mettere le cose a poste ci pensa così il Tar, stavolta del Veneto, che la scorsa settimana ha ribadito che “l’Amministrazione ha l’obbligo di conformarsi al giudicato formatosi sul provvedimento giurisdizionale”.

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Nella fattispecie, il Tar ha “dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di attivare, a favore della parte ricorrente”, una insegnante precaria difesa dai legali Anief, “la Carta elettronica del docente e di rendere disponibile su tale N. 01111/2025 REG.RIC. strumento di pagamento la somma complessiva di € 2.000,00 (duemila/00), in conformità a quanto richiesto nel ricorso per ottemperanza”.


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Sempre il Tar del Veneto ha quindi stabilito che il Ministero debba “essere conseguentemente condannato a dare esecuzione alla sentenza ottemperanza, che ha riconosciuto alla parte ricorrente la spettanza del contributo destinato all’aggiornamento e alla formazione professionale per gli anni scolastici in cui ha prestato servizio quale docente precaria”.

Anche il Tribunale amministrativo regionale del Veneto ha quindi intimato il Ministero a provvedere “entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza o, se anteriore, dalla notifica della stessa a cura della parte ricorrente.


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Una volta decorso infruttuosamente tale termine, provvederà un commissario ad acta che sin d’ora si nomina nel Direttore generale della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione” del Ministero intimato, con facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi ad altro dirigente dello stesso Ufficio, il quale vi dovrà provvedere nell’ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione che gli dovrà a tal fine essere effettuata a cura della parte ricorrente”.


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Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, non nasconde la sua soddisfazione: “i Tribunali amministrativi regionali, sollecitati sempre dai nostri legali, stanno procedendo a realizzare quanto stabilito dai giudici del lavoro e prima ancora dal Consiglio di Stato, dalla Corte di Giustizia Europea e dalla Corte di Cassazione.


È già è accaduto con i Tar della Calabria e del Lazio: tutti hanno imposto 60 giorni di tempo per ottemperare al pagamento, con il subentro del commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza. Purtroppo, per arrivare a questo risultato continua ad essere necessario presentato ricorso gratuito con Anief: in questo modo si potranno recuperare fino a 3.500 euro, più interessi legali, facendo sempre attenzione a non oltrepassare cinque anni dalla sottoscrizione del contratto a termine”.


LE CONCLUSIONI DEL TAR DEL VENETO

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), lo accoglie nei

sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

N. 01111/2025 REG.RIC. Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese e delle competenze di causa liquidandole nella complessiva somma di 800,00 (ottocento/00), oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, a favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.



di LA REDAZIONE




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