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CARTA DOCENTE ai PRECARI: 1.000 euro più interessi ad una insegnante a Modena che ha presentato ricorso con Anief. Lo confermano la Corte di Giustizia Europea e la Costituzione

"Arriva un’altra sentenza, l’ennesima, che premia la costanza dell’Anief nel chiedere la Carta del docente anche per... "

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Arriva un’altra sentenza, l’ennesima, che premia la costanza dell’Anief nel chiedere la Carta del docente anche per il personale precario: a dare il via libera stavolta è stato il Tribunale del lavoro di Modena che ha fatto avere 1.500 euro “oltre interessi o rivalutazione” ad una insegnante alle “dipendenze del Ministero dell’Istruzione in forza di plurimi contratti sino al termine delle attività didattiche degli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024”.


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Nella sentenza si sottolinea che “la scelta normativa”, quindi la Legge 107/15, risulta “in contrasto con il diritto dell’U.E., come recentemente statuito dalla CGUE, con l’ordinanza del 18.5.2021, emessa nella causa C-450/21, ove è stato affermato il seguente principio, da cui questo giudice non ha ragione alcuna di discostarsi: “La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell’istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di EUR 500 all’anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica”.


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Inoltre, il giudice del lavoro si è soffermato sulla la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842 del 2022, il quale nell’occasione “ha affermato che la scelta del Ministero di escludere dal beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l’illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost, distaccandosi quindi dall’idea di un sistema di formazione a “doppia trazione” tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l’erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Diversamente da quanto sostenuto dal Ministero, non giova invece il richiamo alla clausola 6 dell’accordo quadro in tema di formazione, posto che la questione è ininfluente (sussistendovi già discriminazione ai sensi della clausola 4 e non a caso la relativa questione è stata assorbita dalla CGUE)”.


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“In definitiva quindi - per il Tribunale di Modena - l’art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato”, anche in considerazione della sentenza della Corte di Cassazione (27.10.2023, n. 29961), da cui si evince che la card annuale da 500 euro per l’aggiornamento “spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell’art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l’omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero”.

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“Ancora una volta - dice Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – i pronunciamenti della Corte di Cassazione, della Corte di Giustizia Europea e prima ancora del Consiglio di Stato costituiscono dei punti fermi per confermare una volta per tutte l’errore macroscopico commesso dall’estensore della Legge 107/2015 nel concedere la Carta del docente solo al personale di ruolo. La discriminazione rispetto ai supplenti annuali o con almeno 150-180 giorni svolti per anno scolastico è ormai chiara come il sole. Ricordo che ci sono tantissimi, tra i precari con questi requisiti, a non avere presentato ricorso gratuito con Anief: se vogliono ottenere giustizia e recuperare fino a 3.500 euro più interessi possono ancora presentare l’istanza, sempre tenendo conto che non possono fare superare i 5 anni dalla stipula del contratto, per via della prescrizione che renderebbe nulla la presentazione del ricorso”.



LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DEL LAVORO DI MODENA

P.Q.M.

Il Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:

1) DICHIARA il diritto di XXXX XXXX a usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente dell’importo nominale di euro 500 annui per gli anni scolastici indicati in ricorso, alle medesime condizioni dei docenti a tempo indeterminato e, per l’effetto, condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a consentirle la fruizione della suddetta Carta elettronica alle medesime condizioni dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato per tali anni scolastici. Oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito del beneficio per ciascun singolo anno di riferimento sino alla sua concreta attribuzione;

2) CONDANNA il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida nella complessiva somma di € 500,00, oltre contributo unificato e accessori come per legge; dispone la distrazione delle spese di lite in favore dei procuratori attorei dichiaratisi antistatari.

di LA REDAZIONE

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