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Carta docente, a Rovigo il giudice sostiene che il ruolo del personale educativo è assimilabile a quello degli insegnanti: 1.000 euro ad un’educatrice

"Gli educatori sono equiparati ai docenti di scuola primaria, quindi hanno pieno diritto alla Carta del docente, anche quando sono precari.... "

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Gli educatori sono equiparati ai docenti di scuola primaria, quindi hanno pieno diritto alla Carta del docente, anche quando sono precari. Lo ha bene spiegato il giudice del lavoro di Rovigo che ha accordato i 1.000 euro chiesti dai legali Anief in favore di un’educatrice che per due anni ha svolto il suo lavoro a tempo determinato formandosi a proprie spese.


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Secondo il giudice del tribunale veneto, invece, “sebbene la normativa di settore utilizzi il termine “docente”, si deve ammettere che anche gli educatori possano beneficiare delle stesse disposizioni, come recentemente affermato anche dalla Corte di Cassazione, che sul punto richiamando numerosi precedenti ha ribadito: “la carta in discorso è attribuita, dunque, al personale docente, nel cui ambito può ben dirsi rientrare quello educativo ad esso assimilato sul piano funzionale dall’art. 395 d.lgs. n. 297 del 1994, rubricato «funzione docente», il quale prevede: «La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità».


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Con specifico riguardo alla posizione del personale educativo, l’assimilabilità di questo con quello docente è altresì confermata anche dalla contrattazione collettiva”.

Ancora il giudice del lavoro di Rovigo ha sottolineato che “alla luce di una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria, si può dunque concludere che “il personale educativo seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e all’istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l’espressa collocazione all’interno dell’area professionale del personale docente” (Cass. Civ. sez. lav. 24.02.2025, n. 4810; Cass. Cass. Civ. sez. lav., ord. 12.04.2024, n. 9984).

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La Suprema Corte ha infine ribadito – nell’equiparare il personale educativo al personale docente, estendendo anche al primo il beneficio della c.d. Carta docente - quanto già espresso con la sentenza n. 32104 del 31 ottobre 2022, ossia che non si spiegherebbe una differenziazione di trattamento tra le due figure “posto che entrambe le figure professionali sono soggette, a ben vedere, a precisi oneri formativi, tanto da giustificare l’introduzione di un sostegno datoriale in correlazione all’esborso economico per le spese di aggiornamento e di studio” (Cass. Civ. sez. lav., ord. 12.04.2024, n. 9984)”.


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Il giudice ha quindi citato altri rilevanti precedenti giurisprudenziali: “il Consiglio di Stato (sentenza n. 1842/2022) ha annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 2015, evidenziando come una interpretazione costituzionalmente orientata della L. n. 107/2015 imponga di riconoscere il bonus di € 500,00 anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost. e degli artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L. del 29/11/2007, secondo cui l’obbligo formativo grava anche sui docenti precari, e che sulla vicenda è intervenuta anche la Corte di giustizia dell’Unione Europea, che con ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21 ha concluso stabilendo che: “La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di EUR 500 all’anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica”.


Infine, il giudice di Rovigo ha evidenziato, focalizzando l’attenzione sulla “giurisprudenza di legittimità”, che “la Suprema Corte (sentenza n. 29961 pubblicata il 27.10.2023) ha esaminato diffusamente la questione, insieme alle altre, ponendo in risalto la destinazione del beneficio al sostegno della formazione continua dei docenti, che costituisce un obbligo tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato. Dall’altra parte l’Amministrazione è tenuta a fornire tutti quegli strumenti, risorse e opportunità – nei quali ricade indubbiamente anche la c.d. “Carta docenti” - che garantiscano la formazione in servizio”.


Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “quello che sta accadendo in tutti i tribunali d’Italia è esattamente quanto hanno previsto la Cassazione, con la sentenza n. 29961 del 27 ottobre, la Corte di Giustizia europea, che ha prodotto una ordinanza chiarissima attraverso la VI Sezione, il18 maggio 2022, e anche da parte del nostro Consiglio di Stato, che con la sentenza n. 1842/2022 ha messo in ginocchio la parte della Legge 107/15 che discrimina i precari privandoli della Carta del Docente. Adesso, i precari o ex precari che ancora non hanno presentato ricorso gratuito con Anief hanno un motivo in più per farlo e recuperare fino a 3.500 euro netti più interessi, facendo attenzione a non andare oltre i cinque anni dalla stipula del contratto a tempo determinato per non incappare nella prescrizione”.


LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DEL LAVORO DI ROVIGO

P.Q.M.

Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,

definitivamente decidendo nella causa n. 55/2025 promossa da XXXX XXXX contro il

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro

tempore, ogni diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, così provvede:

1) Dichiara la contumacia del Ministero convenuto;

2) Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio

economico di € 500,00 annui relativo alla Carta elettronica per l’aggiornamento e

la formazione del personale docente, per l’anno scolastico 2023/2024 e fino ad €

500,00 per l’anno scolastico 2024/2025 e condanna il Ministero convenuto a

mettere a disposizione della parte ricorrente il relativo importo tramite il sistema

della Carta elettronica, oltre interessi legali dalla data del diritto all’accredito sino

alla concreta attribuzione;

3) Condanna il Ministero convenuto a rifondere alla parte ricorrente – e per lei ai

procuratori costituiti, che si sono dichiarati antistatari - le spese di lite, che liquida

in € 336,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15%

e spese esenti per € 21,50.



di LA REDAZIONE



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