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BONUS PSICOLOGO, DA OGGI AL VIA LE DOMANDE

Il contributo può avere un valore non superiore a 1.500 euro per persona e viene modulato in base all’ISEE del richiedente. Tutte le informazioni utili per beneficiarne.



Il decreto legge 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, all’articolo 1-quater, comma 3, ha introdotto il contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia (c.d. Bonus psicologo), volto a fornire assistenza psicologica ai cittadini che, nel periodo della pandemia e della correlata crisi economica, hanno visto accrescere le condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica.


Iniziamo a delineare, quindi, gli aspetti più importanti e tutte le informazioni utili per poter beneficiare di tale contributo.


Ambito di applicazione: Chi può richiedere il bonus?

Possono accedere alla prestazione le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.

I requisiti per accedervi sono :


  • residenza in Italia;

  • valore ISEE in corso di validità non superiore a 50.000 euro.


Il contributo può avere un valore non superiore a 1.500 euro per persona e viene modulato in base all’ISEE del richiedente.

L’importo complessivo massimo del beneficio è parametrato in base alle seguenti fasce:

a) con un valore ISEE inferiore a 15.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.500 euro per ogni beneficiario;

b) con un valore ISEE compreso tra i 15.000 e i 30.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.000 euro per ogni beneficiario;

c) con un valore ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 500 euro per ogni beneficiario.





Quando si può richiedere il bonus?


La domanda per l’anno 2023 potrà essere presentata a decorrere dal 18 marzo 2024 fino al 31 maggio 2024.


Per le domande relative all’anno 2024 e agli anni successivi, la finestra temporale per la presentazione delle domande sarà comunicata annualmente con apposito messaggio.







Presentazione della domanda

La domanda per accedere al beneficio può essere presentata, esclusivamente in via telematica, accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” attraverso una delle seguenti modalità: portale web, utilizzando l’apposito servizio[2] on line raggiungibile sul sito dell’Istituto www.inps.it e accessibile direttamente dal cittadino tramite SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o Carta Nazionale dei servizi (CNS); Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).


Si rammenta che, ai fini della presentazione della domanda, il cittadino richiedente deve essere in possesso di un’attestazione ISEE di valore non superiore a 50.000 euro e in corso di validità alla data della domanda.

Nel caso di ISEE contenente omissioni e/o difformità, il richiedente sarà informato in sede di presentazione della domanda della necessità di presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica (DSU) finalizzata a correggere l’ISEE difforme e a consentire l’istruttoria della domanda di accesso al beneficio.

A tale riguardo si precisa che, in conformità a quanto previsto dall’articolo 11, comma 5, del D.P.C.M. n. 159/2013, che equipara, ai fini della richiesta delle prestazioni assistenziali, l’ISEE con omissioni o difformità a un ISEE valido, il richiedente, nel caso di attestazione ISEE rilasciata con omissioni e/o difformità, ha trenta giorni di tempo, dal termine ultimo di presentazione della domanda, per regolarizzare l’ISEE attraverso le tre modalità alternative previste dal medesimo D.P.C.M. e di seguito indicate:

1. presentare una nuova DSU, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte;

2. presentare idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati indicati nella dichiarazione;

3. rettificare la DSU, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora sia stata presentata tramite CAF e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale.


Trascorso il termine indicato, nel caso in cui permanga la difformità riscontrata, la domanda del cittadino è considerata improcedibile ai fini dell’erogazione della prestazione.

Il richiedente può presentare domanda per sé stesso o per conto di un soggetto minore d'età se genitore esercente la responsabilità genitoriale o tutore o affidatario di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. Il beneficio può essere richiesto, inoltre, per conto di un soggetto interdetto, inabilitato o beneficiario dell'amministrazione di sostegno, rispettivamente dal tutore, dal curatore e dall'amministratore di sostegno. Nella domanda deve essere dichiarato sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale sopra citato per l’accesso alla misura. Le domande prive della dichiarazione del possesso dei requisiti e della relativa autocertificazione, rilasciate sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nonché le domande presentate fuori dai termini indicati, saranno considerate inammissibili. Le domande presentate e acquisite nei sistemi gestionali INPS sono sottoposte a istruttoria automatizzata centralizzata.



Elaborazione delle graduatorie, esito della domanda e utilizzo del contributo

Al termine del periodo stabilito dall’Istituto per la presentazione delle domande, vengono stilate le graduatorie per l’assegnazione del beneficio, distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza, tenendo conto del valore ISEE più basso e, a parità di valore ISEE, dell’ordine cronologico di presentazione delle domande.

Il completamento della definizione delle graduatorie è comunicato con apposito messaggio, pubblicato sul sito istituzionale dell’INPS. L’esito della richiesta è notificato tramite SMS e/o e-mail ai soggetti richiedenti, ai recapiti indicati nella specifica sezione “MyINPS” del portale dell’Istituto o, a scelta del richiedente, nella domanda ed è consultabile sulla medesima procedura utilizzata per la presentazione della stessa nella sezione “Ricevute e provvedimenti”. In caso di accoglimento della domanda, nel relativo provvedimento è indicato l’importo del beneficio e il codice univoco associato, che deve essere comunicato per ogni sessione di psicoterapia al professionista, scelto tra gli specialisti privati che hanno aderito all’iniziativa, regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’Albo degli psicologi.

Il professionista, in apposita sezione della procedura, deve indicare il codice univoco, in fase di prenotazione o di conferma della sessione di psicoterapia, unitamente al codice fiscale del beneficiario.

L’erogazione dell’importo spettante, nella quota massima di 50 euro a seduta, avviene direttamente a favore del professionista secondo le modalità dallo stesso indicate.

A partire dall’anno 2023, il beneficiario ha 270 giorni di tempo, decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio, comunicante il completamento delle graduatorie e l’adozione dei provvedimenti, per usufruire del Bonus in oggetto e delle sessioni di psicoterapia utilizzando il codice univoco attribuito. Decorso tale termine il codice univoco è automaticamente annullato e le risorse non utilizzate saranno riassegnate nel rispetto dell’ordine della graduatoria regionale o provinciale, individuando nuovi beneficiari cui si applicheranno le medesime disposizioni. Il beneficio è erogato fino a concorrenza delle risorse stabilite nella Tabella 1 allegata al decreto interministeriale del 24 novembre 2023 e delle ulteriori risorse stanziate dal citato articolo 22-bis del decreto-legge n. 145/2023. Le graduatorie sono valide fino a esaurimento delle risorse stanziate per l’anno di riferimento.




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di VALENTINA TROPEA


contatti: redazione@ascuolaoggi.it - info@ascuolaoggi.it


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