TFA sostegno XI ciclo, guida per docenti su requisiti e procedure (FLC CGIL)
- La Redazione

- 9 lug
- Tempo di lettura: 6 min
Il Decreto ministeriale n. 926 del 26 giugno 2026 autorizza l’avvio dell’XI ciclo del TFA sostegno e definisce la distribuzione...

È stato pubblicato il decreto che dà il via all’XI ciclo del TFA sostegno, il percorso di specializzazione rivolto ai docenti che intendono conseguire l’abilitazione per il sostegno agli alunni con disabilità. Dopo l’emanazione del Decreto ministeriale n. 926 del 26 giugno 2026 e della relativa Tabella con la distribuzione dei posti, la FLC CGIL ha predisposto una guida con le principali informazioni utili per orientarsi tra requisiti, procedure e modalità di accesso al percorso formativo.
Titoli di accesso
A cosa serve la specializzazione di sostegno
È il titolo specifico richiesto per l’insegnamento sulla tipologia di posto di sostegno didattico agli alunni e alle alunne con una disabilità. Chi acquisisce la specializzazione nel sostegno didattico può iscriversi nelle GPS di 1 fascia di sostegno o negli elenchi del sostegno presenti nelle GAE e potrà partecipare ai futuri concorsi per i posti di sostegno.
Posti disponibili per i corsi di specializzazione
I posti del I ciclo anno accademico 2025/2026 sono definiti dall’Allegato A al Decreto ministeriale 926 del 26 giugno 2026 e sono pari a 30.241.
Requisiti di accesso ai corsi per i vari ordini di scuola
Per accedere ai corsi per i vari ordini di scuola occorre essere in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione in materia di accesso all’insegnamento (consulta la nostra applicazione online).
Scuola dell’infanzia
Abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia:
a) Laurea in Scienze della formazione primaria vecchio ordinamento indirizzo infanzia.
b) Laurea magistrale a ciclo unico (quinquennale) in Scienze della formazione nuovo ordinamento. Diploma di scuola magistrale (o sperimentazioni equipollenti: progetto Egeria) purché il titolo sia stato conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002.
c) Diploma di istituto magistrale, (o sperimentazioni equipollenti compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico e a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali) purché il titolo sia stato conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002.
Scuola primaria
Abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria:
a) Laurea in Scienze della formazione primaria vecchio ordinamento indirizzo primaria.
b) Laurea magistrale a ciclo unico (quinquennale) in Scienze della formazione nuovo ordinamento.
c) Diploma di istituto magistrale, (o sperimentazioni equipollenti compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico e a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali) purché il titolo sia stato conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002.
Scuola secondaria di I e II grado (tabella A)
(I corsi sono distinti per I e II grado, pertanto per accedere è necessario possedere i requisiti per quel grado di scuola) Abilitazione all’insegnamento per una delle classi di concorso della scuola secondaria. Oppure, possesso del titolo di accesso previsto per le classi di concorso della scuola secondaria (consulta la nostra applicazione online).
Insegnanti tecnico pratici (Tabella B DPR 19/16)
Per gli insegnanti tecnico pratici fino al 31 dicembre 2026 è sufficiente il possesso dei titoli di accesso previsti per le classi di concorso della tabella B, compresi i diplomi di istruzione secondaria (consulta la nostra applicazione online).
Accesso, prove selettive e organizzazione dei corsi
La prova di accesso al “TFA sostegno”
È predisposta da ciascuna università e si articola in:
a) un test preliminare;
b) una o più prove scritte ovvero pratiche; una prova orale.
La prova di accesso è volta a verificare, oltre alla capacità di argomentazione e al corretto uso della lingua, il possesso, da parte del candidato di:
a) competenze didattiche diversificate in funzione del grado di scuola;
b) competenze su empatia e intelligenza emotiva;
c) competenze su creatività e pensiero divergente;
d) competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche.
Test preliminare
Il test preliminare si svolge contestualmente in tutti gli atenei:
a) 14 luglio: scuola dell’infanzia
b) 15 luglio: scuola primaria
c) 16 luglio: scuola secondaria di I grado
d) 17 luglio: scuola secondaria di II grado
È costituito da 60 quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, fra le quali il candidato deve individuarne una soltanto. Almeno 20 quesiti sono destinati a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta errata vale 0 punti. Il test ha la durata di due ore. Le singole università possono prevedere una tassa di iscrizione alla prova preselettiva.
Ammissione alla prova (prove) scritto/pratiche
Sono ammessi alla prova scritta (o alle prove scritto/pratiche) i candidati che hanno conseguito un voto non inferiore a 21/30, in numero pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede. Sono ammessi anche tutti i candidati che abbiano conseguito lo stesso punteggio dell’ultimo candidato ammesso.
La prova (prove) scritto/pratiche
L’articolazione delle prove scritto/pratiche è stabilita dalle università. La loro valutazione è espressa in trentesimi. Le prove vertono su una o più delle tematiche previste e non prevedono domande a risposta chiusa.
Ammissione alla prova orale
Per essere ammesso alla prova orale il candidato deve conseguire, nella prova scritto/pratica (ovvero nelle prove) una votazione non inferiore a 21/30. Nel caso di più prove, la valutazione è ottenuta dalla media aritmetica della valutazione ottenuta nelle singole prove, ciascuna delle quali deve essere comunque superata con una votazione non inferiore a 21/30.
La prova orale
La prova orale è valutata in trentesimi ed è superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a 21/30.
Titoli culturali e professionali
Il bando di indizione delle prove di accesso, predisposto dalle università, individua, ai fini della compilazione della graduatoria finale, le tipologie dei titoli culturali e professionali valutabili e il punteggio ad essi attribuibile, che comunque non può essere superiore complessivamente a 10 punti.
Graduatoria finale
La graduatoria finale è costituita dai candidati che abbiano superato tutte le prove. Il punteggio (in 100-mi) è dato dalle votazioni riportate nelle tre prove sommato al punteggio dei titoli. A parità di punteggio prevale il candidato che ha maggiore anzianità di servizio per l’insegnamento sul sostegno. In caso di ulteriore parità oppure nel caso di candidati che non abbiano svolto tale servizio, prevale il candidato anagraficamente più giovane.
Ammissione al corso
È ammesso al corso un numero di candidati pari ai posti disponibili. Sono possibili scorrimenti in caso di rinuncia. Nel caso in cui la graduatoria risulti composta da un numero di candidati inferiore al numero di posti messi a bando, si può procedere ad integrarla con soggetti, collocati in posizione non utile nelle graduatorie di merito di altri atenei, che ne facciano specifica richiesta, a loro volta graduati e ammessi dagli atenei sino ad esaurimento dei posti disponibili. A tal fine, preso atto che la valutazione dei titoli è demandata alle autonome scelte delle sedi, gli atenei provvedono a rivalutare i titoli in conformità ai propri bandi.
Ammissione in sovrannumero (senza prova di accesso e in aggiunta ai posti previsti) Sono ammessi in soprannumero ai relativi percorsi i docenti che, in occasione dei precedenti cicli di specializzazione:
a) abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso;
b) siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;
c) siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie dimerito,ma non in posizione utile (idonei).
Accesso semplificato per i docenti con 3 anni di servizio su sostegno negli ultimi 10 Il Decreto-legge 22/20 (articolo 2 c. 8) ha previsto che i docenti che nei 10 anni scolastici precedenti abbiano svolto almeno 3 annualità su sostegno, nel medesimo grado a cui si riferisce la procedura, siano esonerati dalle prove preselettive e accedano direttamente a quelle scritte.
Organizzazione corso “TFA sostegno”
Il corso di specializzazione per il sostegno è un corso universitario introdotto dal regolamento sulla formazione iniziale (DM 249/10, articolo 13) e ha un costo di frequenza elevato. La FLC CGIL rivendica il diritto all’accesso alla formazione gratuito, o comunque a costi sostenibili.
Durata
Il corso ha una durata di almeno 8 mesi, di cui almeno 5 mesi per le attività di tirocinio diretto e indiretto. Il corso dovrà concludersi entro il 30 giugno 2027 (DM 926/26).
Modalità organizzative e obbligo di frequenza
I percorsi sono svolti con modalità di erogazione convenzionale, interamente in presenza o, esclusivamente per attività diverse dalle attività di tirocinio e laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque non superiore al 20 per cento del totale. Per ogni insegnamento è previsto un massimo di assenze fino al 20%: eventuali maggiori assenze sono recuperabili con attività definite dal docente. Non sono previste assenze per i laboratori e il tirocinio.
Durata del tirocinio
Le attività di tirocinio devono avere una durata di 300 ore, da svolgersi in almeno 5 mesi. Il tirocinio diretto è di 150 ore e quello indiretto (incluse le attività relative alle TIC) di ulteriori 150 ore (vedi allegato B al “DM sostegno”).
Percorsi abbreviati
Per i docenti ammessi ai corsi che siano in possesso di specializzazione sul sostegno in un altro grado di istruzione, gli Atenei dovranno valutare le competenze già acquisite e predisporre i relativi percorsi abbreviati con riconoscimento di crediti, fermo restando l’obbligo di acquisire i 9 crediti di laboratorio e i 12 crediti di tirocinio.
Acquisizione del titolo
Il corso si conclude positivamente con il conseguimento di 60 crediti formativi universitari (vedi allegato B al “DM sostegno”) e il superamento dell’esame finale. La valutazione complessiva finale è espressa in trentesimi ed è riportata nella certificazione del titolo di specializzazione.
DECRETO (pdf)
GUIDA FLC CGIL (pdf)
di La Redazione
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