Studente minaccia il suo prof: “Appena finisce la scuola vengo a trovarti”, ma la cassazione annulla la condanna. Resistenza a pubblico ufficiale o oltraggio?
- La Redazione

- 5 ore fa
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“Secondo la Corte di Cassazione il provvedimento disciplinare nei confronti dello studente era stato già avviato, quindi la frase non aveva lo scopo di impedire la sanzione ma è stata...”

«Appena finisce la scuola vengo a trovarti, non è una minaccia ma un avvertimento, per me le regole non valgono, tu mi hai fatto sospendere per 25 giorni», sarebbe stata questa la frase rivolta ad un docente da un alunno indignato per un provvedimento disciplinare a lui rivolto, ma secondo la cassazione non si tratta di resistenza a pubblico ufficiale.
Secondo la Corte di Cassazione il provvedimento disciplinare nei confronti dello studente era stato già avviato, quindi la frase non aveva lo scopo di impedire la sanzione ma è stata piuttosto una protesta, illegittima ad una sanzione già disposta. Questa decisione ha così annullato la condanna del Tribunale dei minorenni dalla corte d’appello di Milano disponendo un nuovo giudizio di secondo grado. Lo studente era stato condannato per l’aggressione verbale nei confronti dell’insegnante , ma secondo quanto si apprende “la frase rivolta dall’imputato all’insegnante non era diretta ad ostacolare un atto d’ufficio. Al momento della condotta contestata, la sospensione era già stata irrogata, quindi non poteva sussistere alcun nesso tra la minaccia e l’esercizio della pubblica funzione”.
I magistrati evidenziano che «il reato di resistenza a pubblico ufficiale presuppone espressamente che la condotta illecita sia finalisticamente diretta a impedire il compimento di un atto d’ufficio, tant’è che è richiesto il dolo specifico», per cui il reato in questione «non può ritenersi consumato». In conclusione secondo i giudici certamente non si tratta di resistenza, ma in nuovo giudizio potrebbe trattarsi di oltraggio o minaccia.
di NATALIA SESSA






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