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Supplenti brevi: 1.088 euro a docente per disparità di trattamento rispetto a insenanti annuali. Il Tribunale riconosce la RPD e condanna il Ministero al pagamento

Il Tribunale di Treviso stabilisce che anche i supplenti brevi hanno diritto alla Retribuzione Professionale Docenti: illegittima la disparità di trattamento con i contratti...

Un docente che nell’anno scolastico 2021/22 aveva svolto 177 giorni di servizio attraverso 12 contratti di supplenza breve ha ottenuto dal Tribunale di Treviso il riconoscimento della Retribuzione Professionale Docenti (RPD) non percepita, per un importo pari a circa 1.088 euro oltre interessi. Secondo il giudice, infatti, la RPD ha natura fissa e continuativa e non può essere esclusa soltanto perché il contratto è stato stipulato come supplenza breve e saltuaria. “Le supplenze temporanee non sono diverse da quelle annuali.


L’amministrazione pubblica non ne vuole sapere? Allora noi continueremo a ricorrere in tribunale e a fare risarcire i precari, anche i lavoratori Ata supplenti a cui viene sottratta la Cia in modo altrettanto illegittimo”. A dirlo è stato Marcello Pacifico, a commento di una sentenza del Tribunale di Treviso, che ha condannato il Ministero dell’Istruzione ad assegnare ad un insegnante circa 1.088 euro più interessi a seguito della stipula di “12 contratti durante l’a.s. 2021/22 per la durata di 177 giorni senza ricevere, trattandosi di supplenze brevi e saltuarie, l’emolumento denominato “retribuzione professionale docenti” di cui al CCNL 15.3.2001”. Nella sentenza, il giudice del lavoro ha spiegato che “la Corte di Cassazione con le ordinanza 20015/18 e 6293/20 ha affermato che l’emolumento “retribuzione professionale docenti” (RPD) ha natura fissa e continuativa e, pertanto, non è ricollegato a particolari modalità di svolgimento della professione.


Argomentando, poi, dall’art. 4 Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (che, secondo l’interpretazione più volte datane anche dalla Corte di Giustizia, esclude qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato ed ha carattere incondizionato, potendo così essere fatta valere davanti al giudice nazionale il quale ha l’obbligo di applicare il diritto dell’Unione disapplicando, se necessario, il diritto interno), ha affermato “una volta escluse significative diversificazioni nell’attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall’art, 6 del d.lgs 368/01, deve guidare l’interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo”.


Lo stesso giudice del Tribunale veneto ha aggiunto che “è da condividersi l’affermazione secondo la quale il riconoscimento di un emolumento sganciato da qualsiasi particolarità della prestazione, quale la R.P.D.) , non può, a pena di violare il principio di non discriminazione (che, come è noto, ammette le sole differenze di trattamento giustificate da altrettante differenze della prestazione, che non possono consistere nella temporaneità o meno del rapporto), dipendere dalla qualifica che l’ordinamento scolastico attribuisce alle supplenze.


Il Tribunale ha inoltre evidenziato come le supplenze brevi e saltuarie, nella pratica, possano coprire periodi molto lunghi dell’anno scolastico. Per questo motivo, secondo il giudice, non sono ravvisabili differenze sostanziali tra il lavoro svolto dai supplenti e quello svolto dal personale destinatario di incarichi annuali. Da qui la conclusione sostenuta anche dall’Anief: a parità di lavoro svolto, la Retribuzione Professionale Docenti non può essere negata esclusivamente in ragione della tipologia di supplenza attribuita.

di La Redazione




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