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SPEZZONI PARI O INFERIORI A 6 ORE: POSSONO ESSERE ASSEGNATI SOLO AL PERSONALE IN SERVIZIO NELLA SCUOLA OPPURE NO? SCOPRIAMOLO INSIEME

Un aspetto importante sul quale occorre soffermarsi è quello relativo all'assegnazione degli spezzoni pari o inferiori a 6 ore. A tal proposito bisogna...


Un aspetto importante sul quale occorre soffermarsi è quello relativo all'assegnazione degli spezzoni pari o inferiori a 6 ore.


A tal proposito bisogna far riferimento all'art. 2, comma 4, dell'Ordinanza Ministeriale 88/2024.

Sulla base di tale normativa, infatti, nella scuola secondaria di primo e di secondo grado il dirigente scolastico provvede alla copertura delle ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedra, attribuendole, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione o specializzazione per l’insegnamento di cui trattasi, prioritariamente:

  • al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario;

  • personale con contratto a tempo indeterminato fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo;

  • personale con contratto a tempo determinato fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo.


    In subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che non sia stato possibile assegnare al personale in servizio nella scuola, i dirigenti scolastici provvedono all’assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto


A tal fine ci si pone un quesito: Un docente di ruolo con cattedra da 18 ore può accettare da altra istruzione scolastica ulteriori 6 ore o meno?

A tale quesito, stante quanto previsto poc'anzi dall'art. 2, comma 4, dell'Ordinanza Ministeriale 88/2024, possiamo senza dubbio rispondere negativamente.



Possiamo infatti affermare che le sei ore, come aggiuntive oltre l’orario d’obbligo, fino al limite di 24 ore settimanali, possono essere assegnate solo al personale in servizio nella scuola.


Nei casi in cui rimangano ore che non sia stato possibile assegnare al personale in servizio nella scuola, i dirigenti scolastici provvedono all’assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto.




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di VALENTINA TROPEA




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