Il decreto legge n.90 del 24 giugno del 2014, poi convertito e modificato dalla legge 11 agosto 2023 n.114, ha abolito l’istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età, ma con eccezione per coloro che per avere il diritto alla pensione devono maturare un’anzianità minima. Inoltre, in merito alle cessazioni a partire dal 1° settembre 2023, coloro che compiranno 67 anni di età entro il 31 agosto 2023, potranno chiedere la permanenza in servizio, purché non siano in possesso di 20 anni di anzianità contributiva e non devono aver presentato la domanda di cessazione tramite polis.
Inoltre, l’art 1 comma 257 della legge 208/2015, prevede una deroga rivolta al personale scolastico impegnato in progetti didattici innovativi e internazionali svolti in lingua straniera: una volta entrati in possesso dei requisiti per la quiescenza, potranno chiedere l’autorizzazione al trattenimento in servizio per un massimo di tre anni. Quest'ultimo, è autorizzato dal dirigente scolastico o dal direttore generale dell’ufficio scolastico regionale se la domanda viene inviata dai dirigenti.
È bene ricordare che le domande di trattenimento dovranno essere inviate all’ufficio competente entro la data del 21 ottobre 2021.
di CLAUDIO CASTAGNA
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