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NASpI: le assenze ingiustificate protratte oltre 15 giorni fanno perdere automaticamente il diritto all'indennità? Ecco quando poter beneficiare di tale misura (CIRCOLARE INPS)

Naspi: nel caso di assenza ingiustificata protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro...

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L'Inps, attraverso apposita circolare N. 154 del 22 Dicembre 2025, ha fornito opportuni chiarimenti in merito alla disciplina contenuta nell’articolo 19 della legge n. 203/2024, che ha introdotto la fattispecie della risoluzione del rapporto di lavoro per effetto di dimissioni per fatti concludenti, evidenziando anche i suoi riflessi sul diritto all’indennità di disoccupazione NASpI.


Più nello specifico l’articolo 19 della legge 13 dicembre 2024, n. 203, introduce la possibilità di intendere risolto il rapporto di lavoro per volontà del lavoratore in caso di assenza ingiustificata dello stesso protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto medesimo o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni.

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L’eventuale risoluzione del rapporto di lavoro comporta, tra l’altro, l’impossibilità per il lavoratore di accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI, mancando il requisito dell’involontarietà della cessazione del rapporto di lavoro medesimo.


Dimissioni per fatti concludenti: perdita NASPI

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro denunciata su UniLav con la causale “FC - dimissioni per fatti concludenti” è precluso l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI, in quanto tale fattispecie non rientra nelle ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.


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Licenziamento disciplinare: accesso alla NASPI ammesso

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Laddove, invece, la causale di cessazione del rapporto di lavoro sia per licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, anche riconducibili a un’assenza ingiustificata del lavoratore protratta nel tempo, il medesimo, se in possesso di tutti i requisiti legislativamente previsti, può accedere all’indennità di disoccupazione NASpI; in tale ipotesi, pertanto, l’accesso è ammesso anche se dalla lettera di licenziamento emerge che il licenziamento stesso sia intervenuto a seguito di procedimento disciplinare derivante da un’assenza ingiustificata protratta nel tempo.


Dimissioni per giusta causa del lavoratore

Laddove il lavoratore rassegni le dimissioni per giusta causa, anche dopo l’avvio della procedura di risoluzione per fatti concludenti, l’assicurato può accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI, sempre che assolva altresì all’onere probatorio di cui alla circolare n. 163 del 20 ottobre 2003 e che soddisfi i requisiti legislativamente previsti per il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione NASpI.


SCARICA LA CIRCOLARE INPS (PDF)


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di VALENTINA TROEPA



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