Medicina, Odontoiatria e Veterinaria, firmato il DECRETO di attuazione della riforma d’accesso alle facoltà in vigore dall'a.a. 2025/26. Quali sono le modalità di svolgimento degli esami?
- La Redazione
- 5 giu
- Tempo di lettura: 9 min
"Per l’a.a. 2025/2026, le disposizioni del presente decreto non si applicano ai corsi di studio erogati dalle università non statali legalmente riconosciute... "

A decorrere dall’a.a. 2025/2026, l’iscrizione degli studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all’articolo 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché dei Paesi non UE residenti all’estero, al semestre filtro dei corsi di studio in lingua italiana afferenti alla Classe di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia (LM-41), alla Classe di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria (LM-46) e alla Classe di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina Veterinaria (LM-42), di cui alla legge 14 marzo 2025, n. 26 (d'ora innanzi, Classi LM-41, LM-46 e LM-42), è libera.
Lo studente si iscrive a uno dei corsi di studio di cui al comma 1 e, contemporaneamente, a uno dei corsi di studio di cui all’articolo 8, di seguito denominati “corsi affini”, ai fini del presente decreto.
Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai corsi di studio erogati in lingua inglese presso le università statali e non statali legalmente riconosciute.
Per l’a.a. 2025/2026, le disposizioni del presente decreto non si applicano ai corsi di studio erogati dalle università non statali legalmente riconosciute. Con successivo decreto del Ministro saranno individuati i termini e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto alle università non statali legalmente riconosciute.
Accesso al semestre filtro
Ai fini dell’accesso al semestre filtro, lo studente procede all’iscrizione, in prima applicazione entro il mese di luglio, attraverso il sistema informatico e secondo le modalità previsti dall’Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, e indica:
a) la sede di uno dei corsi di studio, tra quelli afferenti alle Classi LM-41 o LM-46 o LM-42, ove intende frequentare il semestre filtro, e il corso affine, tra quelli individuati dall’articolo 8, ove intende iscriversi;
b) almeno dieci sedi ove intende proseguire il corso di studio di cui all’articolo 1, comma 1, la prima delle quali deve coincidere con quella scelta per il semestre filtro, per l’ipotesi di utile collocazione nella graduatoria di merito di cui all’articolo 7;
c) almeno dieci sedi ove intende proseguire il percorso di studi nel corso di studio affine, per l’ipotesi di mancata collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito di cui all’articolo 7 per l’ammissione al secondo semestre del corso di studio di cui all’articolo 1, comma 1.
Mediante il sistema informatico di cui al comma 1, il Ministero comunica all’università la sede presso cui lo studente si iscrive per frequentare il semestre filtro e le sedi scelte per il corso affine.
L’iscrizione contemporanea al semestre filtro e al corso di studio affine è consentita anche in deroga al divieto di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 29 luglio 2022, n. 930.
Resta in ogni caso ferma la possibilità di iscriversi a un altro corso di studio afferente a Classi diverse da quelle individuate all’articolo 8, secondo quanto disposto dalla legge 12 aprile 2022, n. 33.
Status dello studente
Per effetto dell’iscrizione al semestre filtro ai sensi dell’articolo 2, lo studente acquista lo status di “studente contemporaneamente iscritto” al corso di studio afferente alla Classe LM-41 o LM-46 o LM-42 prescelto e al corso di studio affine prescelto, tra quelli di cui all’articolo 8, ai soli fini della prosecuzione del percorso di studi di cui all’articolo 2, comma 1, lett. c).
L’iscrizione al primo semestre di uno dei corsi di studio affini è gratuita e non comporta per lo studente il rispetto degli obblighi di frequenza eventualmente previsti dai regolamenti di Ateneo.
Semestre filtro
Le attività formative del semestre filtro, di norma, iniziano il 1° settembre e si concludono entro il 30 novembre.
Il semestre filtro si compone dei seguenti insegnamenti, a cui sono assegnati 6 crediti formativi (CFU) ciascuno:
a) Chimica e propedeutica biochimica;
b) Fisica;
c) Biologia.
Con apposito decreto, il Ministro provvede a nominare due commissioni di esperti, incaricate una di predisporre i Syllabus relativi ai programmi degli insegnamenti di cui al comma 2, e l’altra di definire le prove di esame. Entrambe le commissioni sono articolate in sottocommissioni, ciascuna delle quali è composta da professori individuati per gli insegnamenti di propria afferenza.
Le commissioni sono composte da professori universitari di ruolo o in quiescenza e rimangono in carica per due anni, rinnovabili una volta. I componenti della commissione incaricata di formulare le domande per le prove d’esame non possono svolgere attività didattica nel semestre filtro e assicurano il rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa vigente.
Le università disciplinano, nell’esercizio della propria autonomia, la metodologia didattica per l’erogazione delle attività formative, ai sensi della normativa vigente, e adeguano i piani di studio al fine di erogare gli insegnamenti di cui al comma 2. 5. La frequenza ai corsi di studio è obbligatoria ai sensi delle direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE. È onere dell’università predisporre un sistema per il controllo della partecipazione degli studenti alle attività didattiche.
Modalità di svolgimento degli esami
Gli esami di profitto dei tre insegnamenti di cui all’articolo 4 si svolgono nella medesima data e contemporaneamente in tutte le università in cui è erogato il semestre filtro, anche in deroga al divieto di sostenere esami nella medesima data previsto dai Regolamenti didattici di Ateneo.
Lo studente ha a disposizione, al termine delle attività formative, due appelli per ciascun insegnamento, a distanza di almeno quindici giorni. Con provvedimento annuale, il Ministero definisce le date degli appelli.
Ciascuna prova d’esame consiste nella somministrazione di trentuno (31) domande, di cui quindici (15) a risposta multipla e sedici (16) a risposta con modalità a completamento, secondo quanto previsto dall’Allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto. A decorrere dall’a.a. 2026/2027, il provvedimento di cui al comma 2, secondo periodo, può ridefinire anche la tipologia delle prove d’esame di cui al presente comma.
Per lo svolgimento di ogni prova relativa a ciascun insegnamento è assegnato un tempo pari a 45 minuti.
Le procedure connesse allo svolgimento degli esami di profitto di cui al comma 1 sono disciplinate nell’Allegato 2.
Le università organizzano lo svolgimento degli esami di profitto nel rispetto delle garanzie previste per gli studenti con invalidità e disabilità a norma dell'articolo 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per gli studenti con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, secondo quanto previsto dall’Allegato 2.
Definizione del punteggio, valutazione d’esame e rinuncia
Le prove d’esame sono valutate in trentesimi, oltre alla lode a cui è attribuito il valore di un punto. Ai fini dell’inserimento nella graduatoria di cui all’articolo 7, il punteggio è attribuito come segue:
1 punto per ogni risposta esatta;
0 punti per ogni risposta omessa;
meno 0,25 (- 0,25) punti per ogni risposta errata.
Per la valutazione complessiva delle tre prove d’esame di cui al comma 1, sono attribuiti al massimo novantatré (93) punti.
Ai fini della determinazione del voto d’esame per la carriera dello studente, i punteggi conseguiti nelle prove si arrotondano all’unità più prossima solo qualora lo studente abbia superato l’esame conseguendo un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30).
Allo studente è riconosciuta la possibilità di rinunciare alla votazione ottenuta in ciascun esame per poterlo sostenere nuovamente all’appello successivo del medesimo semestre filtro ovvero qualora si iscriva nuovamente ai sensi dell’articolo 9 del presente decreto.
Inserimento nella graduatoria di merito nazionale
Solo gli studenti che hanno ottenuto in ciascun esame un punteggio non inferiore a diciotto su trenta (18/30) accedono alla graduatoria di merito ai fini della prosecuzione degli studi nel corso di cui all’articolo 1, comma 1.
In caso di mancata collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito di cui al comma 1, ovvero in caso di rinuncia all’immatricolazione a uno dei corsi di studio di cui all’articolo 1, comma 1, gli studenti possono immatricolarsi al secondo semestre del corso di studio affine, con la garanzia dell’integrale riconoscimento dei CFU conseguiti nel semestre filtro, secondo l’ordine della graduatoria di merito dei corsi affini di cui all’articolo 8.
Gli studenti che non accedono alla graduatoria di merito a causa del mancato superamento di tutti gli esami di profitto del semestre filtro, ovvero in caso di rinuncia alla votazione conseguita almeno a uno degli esami di profitto sostenuti secondo le modalità definite dall’Allegato 2, possono iscriversi ad altro corso di studio, nel rispetto dei requisiti di accesso previsti dalla normativa vigente e in presenza di posti disponibili, anche oltre i termini previsti dal Regolamento didattico di Ateneo.
Nell’ipotesi di cui al comma 3, il riconoscimento dei CFU conseguiti nel semestre filtro è rimesso alla valutazione dell’università ove lo studente si iscrive e può avvenire anche in forma parziale.
I criteri per la formazione della graduatoria e le modalità di assegnazione delle sedi nel corso di studio di cui all’articolo 1, comma 1, o nel corso affine sono stabiliti con apposito decreto ministeriale.
Corsi affini
1. I corsi affini relativi alle Classi delle Lauree Magistrali a ciclo unico LM-41, LM-46 e LM-42 sono tutti i Corsi di studio afferenti alla Classe delle Lauree in Biotecnologie (L-2), alla Classe delle Lauree in Scienze Biologiche (L-13), alla Classe delle Lauree Magistrali a Ciclo Unico in Farmacia e Farmacia Industriale (LM-13), alla Classe delle Lauree in Scienze Zootecniche e Tecnologie delle Produzioni Animali (L-38), nonché, i corsi di studio afferenti alle Classi delle Lauree per le Professioni sanitarie che presentano un rapporto tra iscritti al primo anno e posti disponibili per il medesimo anno, riferito all’anno accademico precedente, inferiore a 0,9. Tali corsi di studio - in prima applicazione - sono i seguenti:
a) Assistenza sanitaria afferente alla Classe L/SNT4;
b) Educazione professionale afferente alla Classe L/SNT2;
c) Infermieristica afferente alla Classe L/SNT1;
d) Ortottica ed assistenza oftalmologica afferente alla Classe L/SNT2;
e) Podologia afferente alla Classe L/SNT2;
f) Tecniche audiometriche afferente alla Classe L/SNT3;
g) Tecniche audioprotesiche afferente alla Classe L/SNT3;
h) Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro afferente alla Classe L/SNT4;
i) Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare afferente alla Classe L/SNT3;
j) Tecniche di neurofisiopatologia afferente alla Classe L/SNT3;
k) Terapia occupazionale afferente alla Classe L/SNT2;
l) Tecniche ortopediche afferente alla Classe L/SNT3. Con provvedimento annuale il Ministero aggiorna l’elenco dei predetti corsi delle Classi di Laurea per le Professioni sanitarie, tenendo conto del criterio di cui al primo periodo.
2. Ai corsi di studio afferenti alle Classi individuate dal comma 1 sono ammessi, anche in sovrannumero e di norma nel limite del venti per cento dei posti disponibili, gli studenti che non si collocano in posizione utile all’accesso al corso di cui all’articolo 1, comma 1, secondo l’ordine di collocazione nella graduatoria di merito e delle preferenze espresse. È fatta in ogni caso salva la redistribuzione degli studenti presso sedi ulteriori rispetto alle scelte già espresse in fase di iscrizione, tenendo conto, in via prioritaria, della ricognizione dei posti disponibili non assegnati. L’eventuale assegnazione di sedi ulteriori di cui al periodo precedente è definita sulla base di quanto previsto dal decreto ministeriale di cui all’articolo 7, comma 5.
3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71, in prima applicazione del presente decreto, sono derogati, in caso di sovrannumero di cui al comma 2, i requisiti di docenza relativi alla numerosità massima della Classe di cui al decreto ministeriale 14 ottobre 2021, n. 1154 e ss.mm.ii.
Nuova iscrizione al semestre filtro
1. Lo studente può iscriversi al semestre filtro per un massimo di tre volte, anche in anni accademici non consecutivi.
2. In caso di nuova iscrizione al semestre filtro, agli studenti che hanno già sostenuto gli esami del semestre filtro è riconosciuta la facoltà di non utilizzare gli esami sostenuti nel precedente semestre.
Studenti già iscritti
1. Gli studenti iscritti, alla data di pubblicazione del presente decreto, ai corsi di studio di cui all’articolo 1, comma 1, ovvero ai corsi di studio di cui all’articolo 8, anche presso un’università non statale legalmente riconosciuta, che intendono proseguire gli studi in un corso afferente alle Classi LM-41, LM-46 o LM-42, a decorrere dall’a.a. 2025/2026 sono tenuti a iscriversi al semestre filtro e a sostenere i relativi esami di profitto. Gli studenti di cui al primo periodo non sono tenuti a frequentare le lezioni purché producano documentazione idonea a dimostrare il rispetto degli obblighi di frequenza relativi agli insegnamenti di cui all’articolo 4, comma 2, presso il corso di studi di provenienza, fino all’armonizzazione dei piani di studio ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71.
2. L’iscrizione ad anni successivi al primo, a seguito delle procedure di riconoscimento dei crediti e delle necessarie propedeuticità da parte dell’ateneo di destinazione, può avvenire esclusivamente nel limite dei posti che si siano resi disponibili. Gli studenti che intendono essere ammessi ad anni successivi al primo sono tenuti a presentare domanda esclusivamente al momento della pubblicazione degli avvisi o dei bandi delle università relativi ai posti vacanti.
DECRETO
di ISABELLA CASTAGNA
Specializzazione sostegno online Indire/Università per chi ha 3 anni di servizio: da chi può accedere ai 40 CFU entro dicembre 2025 a tutte le info ( SPECIALE )
Docenti di Sostegno scelti su Richiesta delle famiglie: RESPINTO DAL TAR LAZIO IL RICORSO PRESENTATO DAI SINDACATI. Scopriamo insieme le MOTIVAZIONI. Scarica il TESTO dell'ORDINANZA (PDF)
Mobilità Docenti 2025/2026: ecco TUTTI I BOLLETTINI PROVINCIALI PUBBLICATI (COMPLETO). L’elenco di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio dove viene pubblicato?
Comments