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Maturità, il Ministero risponde alle FAQ: le regole su pc, alternanza e istituti professionali. Ecco le indicazioni ufficiali

Il MIM scioglie i dubbi sull'Esame di Stato 2024. Dalle deroghe sul monte ore della Formazione Scuola-Lavoro all'uso dei dispositivi personali in classe, fino ai criteri per l'elaborazione delle tracce nei professionali

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha fornito indicazioni per lo svolgimento del prossimo Esame di Stato, pubblicando le risposte alle domande più frequenti (FAQ). Il documento scioglie i dubbi legati alla seconda prova, ai requisiti di ammissione e all'organizzazione tecnica, fornendo direttive precise a cui le istituzioni scolastiche e le commissioni dovranno attenersi. Ecco il teso completo:


Colloquio


  1. Quando è possibile accertare le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL nel colloquio?

    Ai sensi dell’articolo 22 comma 4 dell’OM, il colloquio può accertarle qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della commissione/classe di esame quale commissario interno.

    Correzione e valutazione

    1. La griglia di valutazione (allegato A all’OM) deve essere adottata?

    Sì. Può essere esclusivamente adattata, dove necessario, al PEI e al PDP.

Istruzione degli adulti

  1. Nei percorsi di secondo livello dell’istruzione degli adulti, qualora il patto formativo individuale (PFI) dello studente preveda la fruizione del secondo periodo didattico in due anni scolastici, il credito scolastico viene attribuito distintamente per il primo e per il secondo anno?

    No, il credito scolastico si assegna solo e sempre al termine dell'intero periodo didattico.


  1. Nei percorsi di secondo livello dell’istruzione degli adulti, nel caso in cui ad uno studente al termine del primo anno del secondo periodo didattico sia stato erroneamente attribuito un credito, come occorre procedere?

    Se lo studente permane nello stesso istituto scolastico, questo procede in autotutela ad annullare l’errata attribuzione del credito al termine del primo anno del secondo periodo didattico e attribuisce il credito al termine dell’intero secondo periodo didattico. Se lo studente si è trasferito in altro istituto e vi ha frequentato il secondo anno del secondo periodo didattico, la scuola di successiva frequenza dovrà esprimere una valutazione finale complessiva del secondo periodo didattico, tenendo conto della valutazione intermedia già espressa dall’altro istituto, e poi procedere con l’attribuzione del credito nella modalità ordinaria prevista per i percorsi di secondo livello, ossia sulla base della media dei voti assegnati nella valutazione finale al termine dell’intero periodo didattico.


  1. Come occorre procedere nel caso di uno studente che, dopo aver frequentato la classe terza dell’istruzione “diurna”, conseguendo al termine dell'anno l’ammissione alla classe successiva e il credito scolastico, sia stato poi inserito nel secondo periodo didattico dell'istruzione degli adulti?

    Il percorso già compiuto da questo candidato nella classe terza dell’istruzione “diurna” è stato considerato nell’ambito del PFI, ed ha determinato le modalità e i tempi di frequenza del secondo periodo didattico dell’istruzione degli adulti di secondo livello. Si ritiene perciò che dei voti conseguiti in esito al terzo anno del percorso “diurno” si debba tener conto nell’ambito dell’assegnazione dei voti delle discipline in sede di scrutinio finale del secondo periodo didattico, pervenendo poi, sulla base della media di tale scrutinio finale, all’attribuzione di un unico credito (nella modalità ordinaria per i percorsi di secondo livello).


  2. Come occorre procedere nel caso di uno studente di un corso serale di vecchio ordinamento (ossia l’ordinamento precedente alla riforma introdotta dal DPR n. 263/2012 e applicata dall'a.s. 2013/14) cui sia già stato attribuito un credito distintamente per il 3^ e per il 4^ anno e che abbia successivamente interrotto gli studi, riprendendoli poi in un percorso di secondo livello di nuovo ordinamento?

    In questo caso lo studente ha già assolto la frequenza del terzo e del quarto anno, ed ha frequentato nel nuovo ordinamento solo il terzo periodo didattico. I crediti separatamente conseguiti all’esito del terzo e del quarto anno del percorso di vecchio ordinamento sono da considerare acquisiti.


  3. Come occorre procedere, in relazione al credito assegnato per il 3^ e 4^ anno, nel caso di uno studente che si è già diplomato in anni recenti in un percorso “diurno” e che, ad esito della procedura di riconoscimento dei crediti da parte della Commissione per la definizione del PFI, è stato ammesso al terzo periodo didattico di un percorso di secondo livello di altro indirizzo?

    Per questo candidato, che ha frequentato nel secondo livello dell’istruzione degli adulti solo il terzo periodo didattico, il credito per gli anni precedenti è quello già assegnato nel percorso “diurno”; esso va sommato al credito relativo al terzo periodo didattico.


Seconda prova

  1. Qual è l’orario di inizio della seconda prova scritta?

    In tutti gli istituti che ricevono il testo della seconda prova scritta tramite plico telematico (licei, istituti tecnici, istituti professionali di previgente ordinamento nei corsi di Istruzione degli adulti) l’orario di inizio della seconda prova è fissato, come per la prima prova, alle ore 8:30. Negli istituti professionali del vigente ordinamento l’orario di inizio della prova è pure fissato alle ore 8:30, salvo che la commissione/classe, nel definire la durata della prova, non abbia deliberato un orario di inizio diverso.


  2. È possibile utilizzare applicativi in cloud per svolgere la seconda prova dell’esame di maturità?

    Esclusivamente nel caso in cui la seconda prova di esame preveda l'utilizzo di applicativi in cloud per poter sviluppare il compito assegnato, e tale modalità sia stata abitualmente utilizzata durante il percorso di studi, gli studenti potranno svolgere la prova con l’impiego di tali applicativi in cloud, purché sia garantito il rispetto delle seguenti condizioni:


1) che si utilizzino i dispositivi forniti dalla scuola connessi a una sottorete creata per l’occasione, con autenticazione del candidato e conseguente tracciamento di tutte le sue interazioni in rete;

2) che la connessione sia attivata all'inizio della prova e disattivata allo scadere delle ore di lavoro;

3) è fatto assoluto divieto di utilizzo di dispositivi personali e di condivisione della rete personale tramite hotspot. È obbligatorio prevedere e specificare questa necessità tecnica nel documento del 15 maggio e/o nelle programmazioni didattiche dei docenti delle discipline di riferimento e predisporre ogni strumentazione necessaria per garantire il regolare svolgimento della prova alle condizioni sopra indicate.


  1. Nel caso in cui un istituto scolastico non disponga di un numero di computer sufficiente per far svolgere la seconda prova d’esame a tutti gli alunni usufruendo di una postazione individuale, è possibile consentire l’uso dei computer personali dei candidati?

    È possibile, ma i computer personali debbono essere lasciati in consegna alla scuola il giorno prima della prova in modo che la commissione, con l’ausilio del personale tecnico della scuola, possa accertare che tali computer contengono solo i programmi e i software necessari allo svolgimento della prova stessa.



Seconda prova negli istituti professionali del vigente ordinamento

  1. Negli istituti professionali del vigente ordinamento, ai sensi dell’articolo 20 commi 3 – 6 dell’OM, l’elaborazione delle proposte di traccia è effettuata dai docenti titolari degli insegnamenti di Area di indirizzo che concorrono al conseguimento delle competenze oggetto della prova. Tra tali docenti può essere compreso anche il docente di lingua straniera?

    No; poiché la seconda prova verte sulle competenze professionali in uscita, e negli istituti professionali non è previsto alcun insegnamento tramite la metodologia CLIL, l’accertamento delle competenze oggetto della seconda prova non può avvenire per il tramite della lingua straniera.


  2. Per gli indirizzi di istruzione professionale Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane, Manutenzione e assistenza tecnica e Industria e artigianato per il Made in Italy sarà consentito l’uso di manuali tecnici durante lo svolgimento della prova?

    Nell’indirizzo Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane la commissione potrà fornire, per consultazione, estratti del manuale e/o del prontuario, o altra documentazione tecnica ritenuta utile per lo svolgimento della prova.

    Negli indirizzi Manutenzione e assistenza tecnica e Industria e artigianato per il Made in Italy, la commissione potrà consentire l’uso dei manuali tecnici; in tal caso, nel predisporre le proposte di traccia, la commissione assicurerà che le consegne non trovino nel manuale stesso puntuale riscontro risolutivo. La commissione potrà comunque fornire ai candidati tabelle, dati, schemi e documentazione tecnica utili allo svolgimento della prova.


  3. Nel Quadro di riferimento dell’indirizzo di istruzione professionale Manutenzione e assistenza tecnica, il Nucleo 2 è così formulato:

    2. Esecuzione e/o descrizione del processo per l’installazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria, secondo le specifiche tecniche e la normativa di settore, degli apparati, degli impianti, anche programmabili, e di veicoli a motore ed assimilati, nel rispetto delle norme di sicurezza e della tutela ambientale:


    a. eventuale selezione dei componenti e/o degli apparati e/o degli impianti da installare;

    b. pianificazione dell’intervento a livello di scelta di strumenti, tempi, costi;

    c. utilizzo della documentazione tecnica;

    d. individuazione di guasti e anomalie;

    e. individuazione dei metodi e strumenti di diagnostica, anche digitali, propri dell’attività di installazione o di manutenzione considerata.


  4. Come va interpretata tale formulazione, in rapporto all’uso del termine “eventuale”?

    La formulazione utilizzata per il nucleo 2, che riguarda principalmente il processo di installazione e manutenzione e abbraccia tematiche di sicurezza e ambiente, va interpretata in questo senso: in base allo specifico codice ATECO individuato dall'Istituto è possibile fare riferimento, nella scrittura della traccia, ad uno o più dei punti indicati alle lettere a, b, c, d, e.


  5. In una classe quinta di istituto professionale del vigente ordinamento gli studenti sono stati divisi in due gruppi e hanno seguito due percorsi formativi diversi (anche se questa possibilità non era contemplata dalla normativa). Come si dovrà procedere in relazione alla predisposizione della seconda prova scritta?

    Poiché i due gruppi di studenti hanno seguito percorsi formativi diversi, occorrerà predisporre distinte proposte di traccia per i due gruppi.


  6. L’articolo 20 comma 5 dell’OM prevede, al punto B), una elaborazione collegiale delle proposte di traccia nelle “classi parallele”. Cosa si intende con questa espressione?

    Con l’espressione “classi parallele” si intendono due o più classi che, nell’ambito dello stesso indirizzo, abbiano seguito lo stesso percorso e abbiano avuto, perciò, il medesimo quadro orario. Quando due classi abbiano dunque condiviso lo stesso percorso per profili e competenze formative, là dove uno o più docenti abbiano approfondito particolari aspetti dell’insegnamento loro affidato, questo non può essere inteso come motivo di distinzione sì da procedere a testi distinti e differenziati di seconda prova.



Formazione scuola-lavoro (FSL)

  1. Nel caso in cui un candidato esterno produca la domanda di ammissione agli esami di maturità senza dichiarare e documentare lo svolgimento, in precedenti anni scolastici conclusi positivamente, di FSL e di attività assimilabili alla FSL, ma dichiarando che si impegna a integrare la domanda con documentazione relativa a esperienze svolte nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda stessa e il 30 marzo dell’anno in cui intende sostenere l’esame, ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del d.m. 12 novembre 2024, n. 226, tale domanda può essere comunque accettata?

    Si ritiene che, in applicazione del principio del favor partecipationis, la domanda possa essere accettata. Ovviamente, la partecipazione all’esame è subordinata alla presentazione di idonea documentazione nei termini previsti dal citato articolo 6, comma 6, e al parere positivo di cui all’articolo 7 del medesimo decreto n. 226/2024.

  1. Nel caso in cui un candidato interno o esterno si trovi in eccezionali e documentate situazioni personali (degente in luoghi di cura, detenuto o, comunque, impossibilitato a lasciare il proprio domicilio per un lungo periodo) che rendano impossibile effettuare/completare il monte ore previsto dal d.m. 12 novembre 2024, n. 226, per le attività di FSL o assimilabili alla FSL, tale candidato può essere comunque ammesso all’esame di maturità?

    In considerazione delle eccezionali e documentate circostanze personali che impediscono al candidato interno o esterno di svolgere o completare il monte ore previsto dal d.m. 12 novembre 2024, n. 226, per le attività di FSL o assimilabili alla FSL, il consiglio di classe cui il candidato è assegnato può disporre l’ammissione all’esame di maturità In tale contesto potranno essere valorizzate eventuali attività di FSL o assimilabili alla FSL parzialmente svolte dal candidato nelle precedenti annualità.


  2. Nell’articolo 2, comma 1, del d.m. 12 novembre 2024, n. 226, sono menzionate “le attività di apprendimento svolte in un contesto lavorativo formale e non formale”. Cosa si intende per “contesto lavorativo non formale”?

    Per la definizione di “apprendimento non formale” si rinvia al d. lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, e in particolare all’articolo 2, comma 1, lettera c), che lo definisce come apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi indicati alla lettera b) (sistema di istruzione e formazione, università e istituzioni AFAM) in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese.

  1. L’articolo 2, comma 2, del d.m. 12 novembre 2024, n. 226, stabilisce che le attività assimilabili alla FSL “devono essere non meramente esecutive ed essere finalizzate all’acquisizione di competenze trasversali e tecnico professionali”. Cosa si intende con attività “non meramente esecutive”?

    Le attività assimilabili alla FSL, in quanto finalizzate all’acquisizione di competenze trasversali e tecnico professionali, non possono consistere esclusivamente in mansioni di carattere esecutivo. Pertanto, tali attività dovranno corrispondere – almeno parzialmente – a mansioni di concetto (attività intellettiva svolta con un certo grado di autonomia e secondo un indirizzo di personale responsabilità e di iniziativa).

  1. Quante ore di FSL devono svolgere i candidati interni che sono in quinta quest’anno a seguito di esami di idoneità? Si possono considerare, per tale tipologia di candidati, anche attività assimilabili svolte prima di sostenere gli esami di idoneità?

    L’art. 2 comma 3 del d.m. 12 novembre 2024, n. 226, espressamente stabilisce che “Le attività di cui al comma 1 [attività assimilabili] non sono in alcun modo riferibili a tutti coloro che, a seguito di esami di idoneità, siano stati già ammessi alla frequenza dell’ (…)ultimo anno di corso”. Pertanto, tale tipologia di candidati dovrà svolgere almeno un terzo del monte ore di attività di PCTO del corso di studi in cui risulta iscritta. Tali candidati, al fine della quantificazione delle ore da svolgere, possono valorizzare eventuali PCTO svolti negli anni scolastici precedenti o attività eventualmente svolte nell’ambito dei moduli di orientamento.

  1. Nei percorsi dell’istruzione degli adulti lo svolgimento delle attività di FSL è condizione di ammissione all’esame di maturità?

    Il riferimento alle attività di FSL quale requisito per l’ammissione all’esame di maturità contenuto nel dm 226/2024 non riguarda gli studenti iscritti ai percorsi di istruzione per adulti disciplinati dal dPR 263/2012. Alla luce della formulazione dell’art. 1, comma 33, della legge 107/2015, che ha introdotto l’obbligatorietà della FSL e che fa riferimento esclusivamente agli assetti ordinamentali disciplinati dai dd.PP.RR. 87, 88 e 89 del 2010, è da ritenersi che nei suddetti percorsi di istruzione per gli adulti le attività di FSL, attesa la specificità dell’utenza, contraddistinta da bisogni formativi differenziati, e in quanto metodologia didattica, rappresentino un’opportunità per gli studenti iscritti, rimessa all’autonomia delle istituzioni scolastiche, come già specificato nel documento “Attività di alternanza scuola lavoro – Guida operativa per la scuola” del 2015.

  1. Come si calcola il monte ore della FSL per gli studenti interni ammessi all’esame di maturità con abbreviazione per merito, ai sensi dell’art. 13, comma 4, del d. lgs. 13 aprile 2017, n. 62?

    Si ritiene che per tali candidati, che non frequentano il quinto anno, il monte ore debba corrispondere ai due terzi di quello previsto dal percorso di studi frequentato. Per la validità del percorso del candidato, le attività di FSL complessivamente svolte devono corrispondere ad almeno tre quarti del suddetto monte ore."

di La Redazione




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