Lavorava di notte e supera il limite di assenze: il Tar annulla l'esclusione dalla maturità
- La Redazione

- 1 giorno fa
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Lo studente era stato dichiarato non ammesso all'esame di Stato per aver superato il limite di assenze. Secondo il Tar della Campania...

Uno studente dell'ultimo anno di un istituto superiore aveva frequentato le lezioni alternandole al lavoro notturno. A giugno la scuola lo aveva escluso dall'esame di maturità per aver superato il limite massimo di assenze consentite.
Il ragazzo ha fatto ricorso al Tar della Campania, sezione di Salerno, contro il Ministero dell'Istruzione, l'Ufficio Scolastico Regionale e l'istituto scolastico frequentato.
Al centro della vicenda c'era la pagella dell'anno 2025/2026, pubblicata il 10 giugno 2026, che lo dichiarava non ammesso allo scrutinio. Una rettifica del 13 giugno non aveva cambiato la sostanza della decisione.
Il provvedimento risultava internamente incoerente. Nel documento di valutazione compariva una media finale di 7,6, segno che il profitto scolastico era stato ritenuto sufficiente. Il Consiglio di classe aveva quindi riconosciuto il rendimento dello studente, salvo poi negargli comunque l'accesso all'esame finale.
Per il Tar, il ricorso era fondato. Secondo il Collegio del Tar, infatti, il provvedimento era contraddittorio: da una parte la scuola certificava il buon rendimento del ragazzo, dall'altra lo escludeva dallo scrutinio.
La decisione fa riferimento all'articolo 14, comma 7, del d.P.R. 122 del 2009, la norma che regola la valutazione degli studenti delle superiori. Il regolamento richiede la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, ma prevede "motivate deroghe al suddetto limite a condizione che non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione degli apprendimenti".
Secondo il Tar, il buon rendimento scolastico dimostrava che le assenze non avevano compromesso la possibilità di valutare gli apprendimenti.
Il Tribunale ha quindi annullato la bocciatura e riconosciuto il diritto del ragazzo a sostenere l'esame di Stato. Grazie a un decreto cautelare, lo studente aveva già potuto affrontare e superare la maturità prima della sentenza definitiva.
Il Tribunale ha invece respinto la richiesta di risarcimento danni avanzata dal ricorrente per il periodo trascorso tra la pubblicazione della pagella illegittima e la sospensiva cautelare. Il danno non è stato ritenuto risarcibile, anche perché lo studente aveva comunque sostenuto e superato l'esame.
di Leandro Castagna
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