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Legge 104, le novità dal 2026 : Conservazione del posto di lavoro, 10 ore di permessi retribuiti aggiuntivi , esami strumentali e cure mediche

“La prestazione è valida anche per i dipendenti con figli minorenni affetti dalle stesse patologie. Si tratta di una tutela ulteriore alle ore di permesso già previste dalla legge 104... ”

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Importanti modifiche alla legge 104/1992 entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2026, le nuove tutele riguarderanno lavoratori del settore pubblico e privato. Le principali novità riguarderanno la conservazione del posto di lavoro e 10 ore di permessi retribuiti per gravi patologie:

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NOVITÀ:

Conservazione del posto di lavoro

L’art.1 della legge riconosce ai dipendenti pubblici e privati, affetti da malattie oncologiche, invalidanti, croniche e rare (invalidità pari o superiore al 74%), il diritto di richiedere un periodo di congedo straordinario, continuativo o frazionato, per due anni, 24 mesi. Durante questo periodo, il lavoratore continua a mantenere il posto di lavoro, ma non percepisce una retribuzione e non può svolgere altre attività lavorative (anche se autonome).

La misura però è compatibile con altri benefici economici o giuridici spettanti al lavoratore e decorre solo dopo l’esaurimento di tutti gli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione. Tale periodo, inoltre, non è computato ai fini dell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali; ma l’interessato potrà riscattarlo attraverso versamenti volontari contributivi.

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Per richiedere la prestazione occorre una certificazione dettagliata rilasciata dal medico curante o uno specialista di strutture pubbliche o private accreditate. Inoltre tale tutela si estende anche ai lavoratori autonomi continuativi, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, della legge 81/2017, per questa categoria è prevista la sospensione della prestazione per un periodo massimo di 300 giorni per anno solare. Se la prestazione lo consente, al termine del periodo del congedo, il dipendente ha il diritto di accedere con priorità alla modalità di lavoro agile, ad esempio lo “smart working”.

Permessi di lavoro per visite, esami strumentali e cure mediche

L’art.2 della legge 106/2025 introduce, a partire dal 1° gennaio 2026, un ulteriore strumento di tutela:

Per i lavoratori affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, ovvero da patologie invalidanti o croniche – anche rare – con grado di invalidità minimo del 74% saranno aggiunte dieci ore di permessi annuali retribuiti.

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Anche in questo caso occorre presentare opportuna prescrizione medica e tale prestazione è valida anche per i dipendenti con figli minorenni affetti dalle stesse patologie. Si tratta di una tutela ulteriore alle ore di permesso già previste dalla legge 104. Queste ore possono essere utilizzate per: cure frequenti, visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche.

Durante questo tempo saranno riconosciute:

  •  L’indennità per gravi patologie che richiedono terapie salvavita ;

  • Copertura figurativa ai fini previdenziali.

PRIVATI : Nel settore privato l’assegno è inizialmente anticipato dal datore di lavoro che successivamente recupera tramite conguaglio con i contributi previdenziali.

PUBBLICI : Nel settore pubblico è prevista anche la sostituzione del personale scolastico, con oneri valutati in 1.240.000 euro annui a decorrere dal 2026, a carico del FMOF.

di NATALIA SESSA

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