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Il supplente breve e saltuario svolge lo stesso lavoro dei colleghi di ruolo, perché niente Rpd nello stipendio? A Trapani 1.700 euro di risarcimento al docente precario che ha fatto ricorso con Anief

Pacifico: "La verità è che la Rpd ai docenti e la Cia al personale Ata va assegnata a tutti coloro che sono in servizio. Chi ha fatto supplenze, anche per pochi giorni è bene che lo sappia”




“La Retribuzione Professionale Docenti” va assegnata “a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze”: lo ha scritto la suprema Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 20015 del 27.7.2018 - alla luce della direttiva 1999/70/CE al fine di non sottrarre diritti agli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste -lo ha ribadito il Tribunale del lavoro di Trapani la scorsa settimana. Con una sentenza secca e ineccepibile, il giudice ha risarcito il supplente difeso dei legali Anief, per tre annualità di supplenze a tempo determinato, con oltre 1.700 euro, perché “i docenti che svolgono supplenze brevi e saltuarie, come chiarito dalla Corte nel detto pronunciamento, rendono una prestazione equivalente se non identica, per qualità, a quella del docente con contratto a tempo indeterminato o con contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno, da cui si differenziano solo per ragioni di quantità o durata della prestazione”.



Il Tribunale siciliano è giunto alla conclusione certa che “non vi è quindi motivo di escludere l’applicazione dell’emolumento per i docenti che hanno svolto supplenze brevi e saltuarie, ferma restando la necessità che la quantificazione della retribuzione professionale avvenga tenuto conto dell’attività effettivamente espletata”. Infine, il giudice del lavoro ha aggiunto che anche “con ordinanza n. 15371 del 6.6.2019 ed altre pronunce successive, la Corte Cassazione ha qualificato la Retribuzione professionale Docenti (che viene peraltro inclusa nella base del calcolo del TFR dall’art. 81 del CCNL 24.07.2003 e art. 83 del CCNL del 29.11.2007) come una componente fissa e continuativa della retribuzione goduta da parte del personale scolastico. In assenza di specifiche contestazioni circa la quantificazione del credito così come operata in ricorso, e considerata, sia pure ad un esame sommario, la congruità della medesima, la domanda può essere accolta integralmente”.



Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “non si comprende perché un insegnante che svolge supplenze, in questo caso tra il 2019 e il 2022 non debba vedersi assegnata la retribuzione professionale docenti: quello che non si comprende è perchè l’indennità prevista dall’articolo 7 del CCNL del 15 marzo del 2001 debba essere corrisposta dal Ministero dell’Istruzione e del Merito solo ai docenti di ruolo e ai precari con contratti a tempo determinato con scadenza 31 agosto o 30 giugno. È un errore maldestro del legislatore, che finché non verrà cancellato potrà essere sanato solo con apposito ricorso in tribunale. La verità è che la Rpd ai docenti e la Cia al personale Ata va assegnata a tutti coloro che sono in servizio. Chi ha fatto supplenze, anche per pochi giorni è bene che lo sappia”, conclude Pacifico.



LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DI PADOVA

PQM

- Condanna l’Amministrazione al pagamento in favore della parte ricorrente di € 1. 705,26 lordi, oltre accessori;

- Condanna la P.A. resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in

complessivi € 1.250,00 oltre iva, CPA e spese generali.

Trapani, 16/04/2024

Il giudice



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di LA REDAZIONE




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