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Ricorso al Tar per un 9 all'esame di terza media: i giudici danno torto ai genitori

24 giu
Tempo di lettura: 2 min

La famiglia pretendeva il massimo dei voti nonostante le imprecisioni del figlio. Il Tribunale Amministrativo respinge la richiesta, ribadendo che…

Lettere maiuscole usate a sproposito, frasi fatte e una conoscenza superficiale dell'argomento nel tema di italiano. Nel compito di matematica, invece, un mancato rispetto della quadrettatura del foglio e, soprattutto, l'applicazione errata della formula per calcolare l'altezza, che ha inevitabilmente falsificato i risultati finali di volume e peso.

Nonostante questi evidenti errori registrati durante le prove scritte, i genitori di un ragazzino di terza media erano fermamente convinti che il figlio meritasse un dieci e lode. Non accettando il 9 portato a casa dal minore, hanno analizzato le griglie di valutazione e hanno deciso di portare la scuola in tribunale.

Tutta la vicenda si è svolta nell'estate del 2025, durante gli esami di Stato per la conclusione del primo ciclo di istruzione. Il candidato era partito da un ottimo curriculum e da un voto di ammissione pari a 9,125. Nelle tre prove scritte (italiano, matematica e lingua comunitaria) l'alunno aveva preso tre 9, seguiti da un 10 nel colloquio orale.


La legge prevede che il voto finale scaturisca dalla media aritmetica esatta di questi cinque valori, e il calcolo aveva restituito il 9 ratificato dalla Commissione in seduta plenaria. I magistrati, peraltro, hanno fatto notare che, per una pura questione aritmetica, anche qualora fosse stato assegnato un ipotetico 10 alla prova di lingua straniera come preteso dalla famiglia, la media non avrebbe comunque mai raggiunto la frazione di 0,5, necessaria per far scattare l'arrotondamento al voto superiore.


L'epilogo di questo fatto giudiziario è arrivato con la sentenza numero 1147/2026 del Tar della Campania, che ha respinto la richiesta dei genitori. In aggiunta, il ricorso è stato presentato con un giorno di ritardo rispetto al limite massimo consentito, ovvero il trentunesimo giorno dopo la pubblicazione dei risultati sulla scheda personale dell'alunno. Ma i giudici sono voluti entrare anche nel merito della questione, stabilendo che le valutazioni espresse da una commissione d'esame rappresentano una forma di "discrezionalità tecnica", e un tribunale non può mai sostituirsi al giudizio e alle competenze degli insegnanti. A meno che non vi siano errori macroscopici o fatti palesemente travisati, il voto dei docenti resta assolutamente insindacabile.

di Leandro Castagna




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