Docenti di Sostegno scelti dalle famiglie 2026/27: i supplenti prevalgono sui docenti di ruolo automaticamente? Quale funzione svolge il Collegio docenti? Facciamo chiarezza insieme
- La Redazione

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Docenti di Sostegno scelti dalle famiglie 2026/27: tale procedura può compromettere i diritti dei docenti di ruolo? Più nel dettaglio può essere inficiata la titolarità del posto dei docenti di ruolo?

La continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno verrà garantita anche per gli anni scolastici 2026/27 e 2027/28, alla luce di quanto disposto dal Decreto Scuola n.127/2025.
La procedura, riguardante i docenti di sostegno scelti su richiesta delle famiglie, ha avuto inizio entro e non oltre il 31 maggio 2026: si tratta del termine perentorio entro il quale la richiesta da parte delle famiglie degli alunni con disabilità certificata è stata inoltrata al dirigente scolastico.
Tale procedura riguarda esclusivamente i docenti che nell’anno scolastico 2025/2026 risultano titolari di una supplenza annuale (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno).
Non possono essere destinatari di conferma, invece, i supplenti brevi e saltuari.
Pertanto, stante la presenza di tali condizioni, possono accedere alla conferma:
a) docenti specializzati sul medesimo grado di istruzione, individuati quali destinatari della supplenza nell’anno scolastico 2025/2026 attraverso qualsiasi procedura di reclutamento, cioè dalle graduatorie ad esaurimento (GAE), dalle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), dalle graduatorie d’istituto, anche relative alle scuole viciniori, e dalle procedure di interpello di cui all’articolo 13, comma 23, dell’ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024; si specifica che il possesso della specializzazione va sempre riferito allo specifico grado e al momento in cui si svolge la specifica fase della procedura;
b) docenti non specializzati inseriti nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), esclusivamente se individuati a livello provinciale quali destinatari della supplenza nell’anno scolastico 2025/2026 dallo scorrimento della seconda fascia stessa;
c) docenti non specializzati non inseriti nella seconda fascia delle GPS, esclusivamente se individuati a livello provinciale quali destinatari della supplenza nell’anno scolastico 2025/2026 dallo scorrimento incrociato delle GAE e delle GPS di posto comune.
LA CONFERMA DEL DOCENTE DI SOSTEGNO SU RICHIESTA DELLE FAMIGLIE PUÒ COMPROMETTERE I DIRITTI DEI DOCENTI DI RUOLO?
Ci si chiede se la procedura di conferma del docente di sostegno su richiesta delle famiglie possa compromettere o meno i diritti dei docenti di ruolo: più nel dettaglio può essere inficiata la titolarità del posto dei docenti di ruolo?
Precisiamo che la normativa di riferimento prevede espressamente che si proceda alla riconferma solo dopo che si sia provveduto alle assunzioni in ruolo, alle assegnazioni provvisorie ed alle utilizzazioni.
Solo successivamente i posti residuati potranno essere utilizzati per l’assegnazione delle conferme su sostegno.
Se da un lato, pertanto, la normativa prevede che il supplente non possa prevalere automaticamente sul docente di ruolo, dall'altro, però, l'organizzazione interna potrebbe diventare complicata nel caso in cui la scuola non stabilisca dei criteri chiari fin dal principio.
Bisogna infatti attenersi ai criteri stabiliti dal Collegio docenti per l’assegnazione alle classi così che la gestione non sia improvvisa.
Sarebbe opportuno, pertanto, discuterne prima nel caso in cui vi siano più plessi o situazioni in cui i docenti di ruolo potrebbero essere ricollocati.
I diritti dei docenti di ruolo non vengono quindi compromessi o violati ma l'organizzazione interna potrebbe determinare alcune problematiche: ecco perché sarebbe opportuno che la questione venisse vagliata dal Collegio docenti così da definire criteri chiari prima ancora dell'inizio del nuovo anno scolastico.
È NECESSARIO ESSERE DESTINATARI DI UNA SUPPLENZA NEL PRIMO BOLLETTINO PER POTER ESSERE CONFERMATI?
A tal proposito ci si chiede se sia necessario che il docente risulti destinatario di una supplenza nel primo bollettino per poter essere confermato.
A tale domanda non possiamo che rispondere positivamente: per ottenere la conferma sul precedente incarico di sostegno è necessario che il docente, nella simulazione effettuata dall’ufficio territoriale, risulti destinatario di un incarico.
Si tratta di una previsione già elaborata dal decreto ministeriale dello scorso anno e nulla è cambiato in merito.
Tale elaborazione viene definita “bollettino zero”: facciamo riferimento ad una lavorazione preventiva che è utile per verificare se il docente, partecipando alla procedura ordinaria, avrebbe comunque ottenuto una supplenza nel primo bollettino utile.
Nel caso in cui il docente non risultasse destinatario di alcun incarico in questa elaborazione, allora non potrà essere confermato sul posto precedente.
È importante, pertanto, che il docente abbia titolo a ricevere una supplenza: solo in questo caso, infatti, per garantire la continuità didattica, non riceve un nuovo incarico ma può essere confermato su quello già svolto, qualora il posto sia disponibile e ricorrano specifiche condizioni.
Il riferimento è al primo bollettino perché la procedura di conferma sul sostegno deve concludersi entro e non oltre il 31 agosto. Solo dopo la definizione delle conferme si procede con il primo vero bollettino delle supplenze e con gli eventuali turni successivi.
FASI DELLA PROCEDURA CON RELATIVA SCADENZE
Sottolineiamo, innanzitutto, che la richiesta da parte delle famiglie degli alunni con disabilità certificata è stata inoltrata al dirigente scolastico entro il termine perentorio del 31 maggio.
Successivamente il dirigente scolastico ha valutato l'istanza entro il 15 giugno, potendo acquisire il parere del Gruppo di Lavoro Operativo (GLO).
Il consenso alla conferma da parte del docente interessato è stato manifestato ed acquisito entro il medesimo termine (15 giugno). Si ricordi che il consenso espresso in questa fase rappresenta una disponibilità alla conferma di carattere non vincolante.
Il dirigente scolastico, qualora concluda positivamente la fase istruttoria, sussistendone tutte le condizioni, ne dà comunicazione all’Ufficio scolastico territorialmente competente improrogabilmente entro il 26 giugno attraverso un’apposita funzionalità SIDI che sarà resa disponibile a partire dalle ore 14:00 del 28 maggio.
Il docente potenzialmente confermabile, successivamente a tali adempimenti, dovrà esprimere in via definitiva la volontà di accettare o non accettare l’eventuale conferma, attraverso la piattaforma POLIS e contestualmente alla scelta delle 150 preferenze per le supplenze
Il docente sarà confermato sul posto richiesto e sarà escluso da tutte le procedure per il conferimento delle supplenze di qualsiasi tipologia, ivi compreso la procedura di interpello di cui all’articolo 14, comma 22, dell’Ordinanza. Qualora, invece, esprima la volontà di non accettare, l’aspirante mantiene titolo a partecipare al conferimento delle supplenze sia a livello provinciale che a livello di istituto.
L’Ufficio territorialmente competente procederà alla conferma del docente improrogabilmente entro il 31 agosto 2026, con l’adozione di un formale provvedimento di conferma.
ECCO UN'APPOSITA TABELLA RIASSUNTIVA DELLE VARIE FASI DELLA PROCEDURA CON LE RELATIVE SCADENZE
SCADENZA | FASE DELLA PROCEDURA | SOGGETTO RESPONSABILE |
31 Maggio | Presentazione richiesta di conferma | Famiglia dell'alunno |
15 Giugno | Valutazione positiva ed acquisizione del parere del GLO | Dirigente scolastico |
26 Giugno | Comunicazione esito all’Ufficio scolastico territorialmente competente attraverso un’apposita funzionalità SIDI | Dirigente Scolastico |
Luglio | Espressione in via definitiva della volontà di accettare o non accettare l’eventuale conferma, attraverso la piattaforma POLIS e contestualmente alla scelta delle 150 preferenze per le supplenze | Docente interessato |
31 Agosto | Formalizzazione della nomina | Ufficio Scolastico/Scuola |
di Valentina Tropea




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