Ferie, docenti e ATA: Differenze, periodi e restrizioni. Tutte le info
- La Redazione

- 15 giu
- Tempo di lettura: 3 min
"Per quanto riguarda il corpo docente di ogni ordine e grado, con contratto a tempo indeterminato, occorre osservare l’art. 13 e l’art.15 del CCNL 06-09 e alla legge 228/12..."

Le ferie sono un diritto a cui non è possibile rinunciare, ma nell’ambito scolastico come sono ripartite tra docenti e ATA, quando è possibile usufruirne? Scopriamolo insieme in questo articolo:
DOCENTI
Per quanto riguarda il corpo docente di ogni ordine e grado, con contratto a tempo indeterminato, occorre osservare l’art. 13 e l’art.15 del CCNL 06-09 e alla legge 228/12. A tal proposito nella normativa viene chiarito che i “giorni di vacanza” dipendono dal calendario scolastico, quindi delle ferie è possibile beneficiarne nei periodi di interruzione, come accade ad esempio in estate o durante le festività. Sono esclusi, da questi, i giorni dedicati a scrutini, commissioni d’esame o valutazioni degli studenti.
In generale questi sono i periodi nei quali è possibile godere delle ferie:
periodo che va dal giorno successivo alla fine delle lezioni (stabilita a livello regionale) fino al 30 giugno, escludendo i giorni dedicati a scrutini, esami o altre attività collegiali;
periodo tra luglio e agosto, opportunità per docenti con contratto a tempo indeterminato o con supplenza annuale con scadenza al 31 agosto, a meno che non siano impegnati con le attività da svolgere per gli esami di Maturità;
i giorni di settembre antecedenti l’avvio delle lezioni;
I giorni di settembre antecedenti l’avvio delle lezioni;
Festività di Natale e di Pasqua;
Nelle attività scolastiche i docenti, sia con contratto indeterminato che determinato, possono richiedere fino ad un massimo di 6 giorni di ferie, da scalare dal monte ferie annuale a patto però che ci sia la possibilità di essere sostituiti da colleghi già in servizio nella stessa scuola e senza spese aggiuntive come potrebbe accadere nel caso di ore eccedenti. In merito a questi 6 giorni, i docenti di ruolo possono convertire i 6 giorni in permessi autocertificati per esigenze personali o familiari, a questi si aggiungono anche i 3 giorni di permesso retribuito previsti dal contratto.
Inoltre, se il docente non riesce ad usufruire delle ferie per : maternità, infortuni o malattia, i giorni restanti saranno recuperati durante l’anno scolastico successivo, ma sempre nei periodi di interruzione.
PERSONALE ATA
Per quanto riguarda il personale ATA la normativa da prendere come riferimento è l’art.13 c.10 e 11 del CCNL 06-09. Il personale ATA, a differenza dei docenti, può usufruire dei giorni di riposo durante tutto l’anno scolastico, organizzando però con la scuola il periodo di sospensione. L’unico vincolo è quello relativo al periodo estivo nel quale si impone al personale ATA un periodo di almeno 15 giorni lavorativi di riposo continuativo tra il 1° luglio e il 31 agosto .
Se si verifica anche in questo caso la mancata fruizione delle ferie entro la fine di agosto è possibile recuperare i giorni rimasti entro il mese di aprile dell’anno successivo, previo parere del DSGA. Inoltre, se le ferie “forzate” dovessero prolungarsi sarà possibile goderne anche oltre i limiti ordinari e l’amministrazione può anche decidere di assegnarle d'ufficio in mancanza di una richiesta da parte del lavoratore.
Inoltre è importante fare ulteriori due precisazioni:
Se l’orario settimanale è strutturato su 5 giorni su 6, il sabato è conteggiano come lavorativo al fine del calcolo delle ferie;
Invece se i giorni di riposo vengono richiesti per periodi inferiori alla settimana intera, ciascun giorno vale 1,2 giorni rispetto al monte ore totale.
di Natalia Sessa




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