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Ferie non godute, a Rovigo quasi 9mila euro più interessi ad una docente precaria: senza “un’informazione adeguata” scatta il risarcimento, ancora vincente la linea Anief

"Le ferie del personale, anche precario, valgono in media oltre 1.000 euro l’anno e sono un diritto “irrinunciabile: non si possono sciogliere come ... "

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Le ferie del personale, anche precario, valgono in media oltre 1.000 euro l’anno e sono un diritto “irrinunciabile: non si possono sciogliere come la neve al sole ed è quindi errato sostenere che nei giorni di “sospensione delle lezioni” vanno considerate fruite d’ufficio.

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Per questi motivi, venerdì scorso, il 24 ottobre, il tribunale del lavoro di Rovigo ha condannato l’amministrazione a risarcire una docente precaria con “8.925,80 euro, oltre interessi di legge e rivalutazione dalla maturazione del diritto al saldo”, dopo che questi aveva svolto ben otto annualità di supplenze – tra il 2015 e il 2024 - senza vedersi assegnare nulla.

Il giudice ha spiegato che “con tre sentenze della Grande Sezione del 6.11.2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C- 570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), pur rese in relazione a rapporti di lavoro diversi da quello di docente pubblico, la Corte, nell’interpretare l’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l’art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell’Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un’indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un’informazione adeguata da parte di quest’ultimo”.


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Lo stesso giudice del tribunale di Rovigo ha quindi ricordato che “la Carta dei diritti fondamentali dell’UE” prevede che “il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l’effetto utile dell’articolo 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo, in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo e la distensione cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato, o non potranno più essere sostituite da un’indennità finanziaria”.

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Anche “la Corte di Cassazione si è più volte pronunciata in materia affermando il principio per cui “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all’indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva”.


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Infine, il giudice del lavoro ha appurato che “quanto all’eccezione di prescrizione quinquennale avanzata dal Ministero resistente, occorre rammentare la giurisprudenza di legittimità, la quale ha precisato che l'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, mentre la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo allorché ne debba essere valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione (Cass. 3021 del 10.02.2020) ed ha individuato nella “cessazione del rapporto di lavoro”, il momento a decorrere dal quale il diritto può essere fatto valere dal docente (Cass. 17643 del 20.06.2023)”.


Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, fa rilevare che “si allunga la lista delle sentenze con somme risarcitorie cospicue favorevoli ai ricorrenti difesi da Anief: è accaduto, ad esempio a Verbania e a Ferrara, ma anche in altri diversi tribunali del lavoro. Stavolta a Rovigo. in tutti questi è stato chiaramente considerato illegittimo il comportamento dei dirigenti scolastici che hanno ‘bruciato’ le ferie del personale precario senza dare loro alcuna possibilità alternativa. Sarebbe bene, dunque, che presentino ricorso con Anief, tutti quegli insegnanti e dipendenti Ata a cui sono state sottratte le ferie e giorni di festività soppresse senza palese richiesta: anche la Corte di Cassazione, ricordiamo, con la sentenza n. 3021 del 10 febbraio 2020, ha spiegato che l'indennità sostitutiva delle ferie non godute è un diritto inalienabile”.


LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DI ROVIGO

p.q.m.

Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 89/2025 promossa da PADOAN ELENA contro il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro tempore, ogni diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, così provvede:

1. accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente alla monetizzazione delle ferie non godute per gli anni scolastici 2015/16, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/24, nella misura indicata in motivazione;

2. per l’effetto condanna il Ministero convenuto al pagamento al ricorrente della somma di €8.925,80, oltre interessi di legge e rivalutazione dalla maturazione del diritto al saldo;

3. compensa le spese.



di LA REDAZIONE




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