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Docenti e ATA, punteggio aggiuntivo per quanti prestano servizio nelle scuole montane. La Camera approva l'emendamento suggerito da Anief

"Risultano approvate, inoltre, delle norme sulla super-valutazione del punteggio per chi lavora nelle ... "

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Sulle scuole montane è stato approvato dalla quinta Camera dei Deputati l’emendamento suggerito da Anief n. 7.24 (presentato dall’on. Rosaria Tassinari, FI-PPE) che chiarisce l’attribuzione del punteggio aggiuntivo di servizio anche al personale ATA, pure per la mobilità.


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Risultano approvate, inoltre, delle norme sulla super-valutazione del punteggio per chi lavora nelle pluriclassi (7.23) e per l'utilizzo del 20% del fondo per la promozione dei servizi educativi per l'infanzia nei comuni montani. Sono stati invece ritirati gli emendamenti presentati su bonus residuo credito di imposta per parere negativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze.


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Le modifiche sono state adottate al disegno di legge sul riconoscimento e la promozione delle zone montane, con all’interno degli articoli dedicati specificamente al settore scolastico, con l’obiettivo di incentivare la presenza di sedi e personale in queste aree territoriali: in particolare, nel testo del ddl sono riportati dei passaggi che prevedono anche dei benefici per i lavoratori della scuola che vi prestano servizio.


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Per quanto riguarda le richieste non portate avanti dai parlamentari, il presidente Anief, Marcello Pacifico, comunque, non demorde: “Chiediamo al Governo ulteriori risorse per finanziare una indennità di sede disagiata che possa essere attribuita con criteri stabiliti nel contratto collettivo nazionale di lavoro a beneficio di tutti i lavoratori fuori sede.

ELENCO EMENDAMENTI APPROVATI ART. 7

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane. C. 2126 Governo, approvato dal Senato, C. 699 Girelli e C. 1059 Tassinari.

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PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 7.

  Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Con il decreto di cui al primo periodo, per i medesimi docenti è stabilito un ulteriore punteggio aggiuntivo proporzionato all'anzianità di servizio nelle medesime scuole.

7.23. (Nuova formulazione) Sottanelli, Ruffino.

  Al comma 4, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire le parole: dei docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato che abbiano con le seguenti: del personale scolastico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato che abbia;

  

b) sostituire le parole: i medesimi docenti che hanno con le seguenti: il medesimo personale scolastico che abbia.

Conseguentemente, al medesimo comma, al secondo periodo, sostituire le parole: dei docenti che siano con le seguenti: del personale scolastico che sia.

7.24. (Nuova formulazione) Tassinari, D'Attis, Pella, Manes, Steger.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Promozione dei servizi educativi per l'infanzia nei comuni montani).


1. Al fine di favorire la natalità e lo sviluppo di un sistema integrato di educazione e istruzione dei bambini fino a trentasei mesi di età nei comuni montani, lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, possono promuovere i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, compresi i nidi e micronidi aziendali, mediante soluzioni che soddisfano i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato, tenendo conto delle peculiarità delle zone montane e delle condizioni socio-economiche e produttive del territorio, dell'esigenza di promuovere la conciliazione tra i tempi e le tipologie di lavoro dei genitori e l'educazione e la cura dei bambini e di garantire l'equilibrata presenza dei servizi educativi per l'infanzia nelle diverse aree territoriali nonché l'omogeneità qualitativa nell'organizzazione e nell'offerta educativa.


2. Per le finalità di cui al comma 1, nell'ambito della SMI e in coerenza con la medesima, una quota non superiore al 20 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo della montagna italiana destinate agli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), può essere impiegata per finanziare progetti innovativi volti allo sviluppo di un sistema integrato di servizi educativi per l'infanzia e alla costituzione di poli per l'infanzia nei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, adottato secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nella parte in cui dispone relativamente alla quota destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna, sentito il Ministro dell'istruzione e del merito, nel rispetto delle linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei, adottate con decreto del Ministro dell'istruzione n. 334 del 22 novembre 2021, e degli orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia, adottati con decreto del Ministro dell'istruzione n. 43 del 24 febbraio 2022.

*7.01. (Nuova formulazione) La Relatrice.

*7.33. (Nuova formulazione) Ferrari, Marino, Roggiani, Sarracino, Vaccari, Simiani, Curti, Girelli.

*7.02. (Nuova formulazione) Ruffino

di LA REDAZIONE

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