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Docenti e ATA, il CNDDU chiede buoni pasto per le giornate scolastiche oltre le sei ore: “Serve un Fondo nazionale”

Il CNDDU propone un Fondo nazionale per i buoni pasto di docenti e ATA nelle giornate di servizio prolungato. La richiesta al Ministro Valditara punta a un intervento...

"Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani ritiene necessario affrontare in modo organico la questione dei buoni pasto per il personale della scuola, superando una rappresentazione riduttiva che limita il problema alle sole giornate lavorative del personale ATA superiori alle sei ore.


La scuola italiana richiede ormai una presenza professionale che si estende frequentemente oltre l’orario antimeridiano. Aperture pomeridiane, tempo pieno, attività laboratoriali, riunioni collegiali, scrutini, esami, formazione obbligatoria, orientamento, progetti finanziati con risorse nazionali ed europee, percorsi per le competenze trasversali e attività connesse al Piano nazionale di ripresa e resilienza determinano permanenze prolungate negli edifici scolastici tanto per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario quanto per i docenti.


Il dato da cui partire deve tuttavia essere giuridicamente chiarito. L’articolo 8 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 stabilisce che, quando l’orario giornaliero eccede le sei ore, il lavoratore debba beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e durata sono affidate alla contrattazione collettiva. In assenza di una disciplina collettiva specifica, la pausa non può essere inferiore a dieci minuti. La disposizione è finalizzata al recupero delle energie psicofisiche, alla consumazione del pasto e all’attenuazione del lavoro monotono o ripetitivo. Essa riconosce dunque un diritto alla pausa, ma non determina automaticamente un diritto generalizzato al buono pasto.

Per il personale ATA continua a operare la disciplina contrattuale secondo la quale l’orario massimo giornaliero è di nove ore e, qualora la prestazione ecceda le sei ore continuative, il dipendente può usufruire, a richiesta, di una pausa di almeno trenta minuti.


La pausa deve essere comunque prevista quando l’orario continuativo supera sette ore e dodici minuti. Non è quindi corretto sostenere che il superamento delle sei ore produca, da solo, un diritto immediatamente esigibile al buono pasto: il diritto alla pausa e il beneficio sostitutivo del servizio di mensa sono istituti distinti, sebbene funzionalmente collegati.

Il vigente assetto contrattuale del comparto Istruzione e Ricerca, compreso il CCNL 2022-2024 sottoscritto il 23 dicembre 2025, non contiene una disciplina generale dei buoni pasto destinata alle istituzioni scolastiche. Il contratto si applica al personale docente e ATA, ma nella sezione relativa alla scuola regola prevalentemente relazioni sindacali e trattamento economico, senza introdurre un beneficio sostitutivo della mensa paragonabile a quello presente in altri settori pubblici.


Questa assenza non è neutrale. In altri comparti della pubblica amministrazione, e persino in altre articolazioni del medesimo comparto Istruzione e Ricerca, la contrattazione ha collegato il buono pasto alla giornata lavorativa superiore alle sei ore, alla pausa e all’indisponibilità di un adeguato servizio mensa. Ciò dimostra che non esiste un ostacolo generale di natura ordinamentale, ma una lacuna specifica della disciplina contrattuale applicata alla scuola.


La problematica riguarda in primo luogo il personale ATA, il cui orario ordinario è determinato in trentasei ore settimanali e può essere articolato attraverso turnazioni, flessibilità, orari plurisettimanali e rientri pomeridiani. Assistenti amministrativi, assistenti tecnici, collaboratori scolastici, funzionari ed elevate qualificazioni garantiscono l’apertura, la sicurezza, l’assistenza, la gestione amministrativa, il funzionamento dei laboratori e la realizzazione materiale delle attività progettuali. Quando la scuola resta aperta fino al pomeriggio, tale presenza non costituisce un servizio accessorio, ma una condizione indispensabile per l’effettività del diritto allo studio.


Il problema deve però essere esteso anche ai docenti. L’orario di lavoro dell’insegnante non coincide con le sole ore di lezione. Alla prestazione didattica si aggiungono la preparazione delle attività, la correzione degli elaborati, la valutazione, i rapporti con le famiglie, la partecipazione agli organi collegiali, le attività funzionali all’insegnamento, gli scrutini, gli esami, la formazione e gli ulteriori impegni deliberati nel piano dell’offerta formativa.


Non tutte queste attività vengono svolte all’interno dell’edificio scolastico e non sarebbe corretto trasformare il buono pasto in un beneficio indistinto, svincolato dalla presenza effettiva e dalla durata della giornata lavorativa. Tuttavia, quando il docente è formalmente convocato per attività obbligatorie in presenza e la permanenza complessiva nella scuola supera le sei ore, oppure quando le attività antimeridiane e pomeridiane sono separate da un intervallo destinato alla consumazione del pasto, l’esclusione assoluta da qualsiasi forma di mensa o buono pasto appare difficilmente conciliabile con i principi di ragionevolezza, tutela della salute e buon andamento dell’amministrazione.


Il CNDDU ritiene pertanto che la soluzione non possa consistere in una semplice circolare ministeriale. Una circolare non potrebbe introdurre autonomamente un nuovo trattamento economico in assenza di una base legislativa e delle necessarie risorse. La materia interessa il trattamento economico accessorio e le condizioni di lavoro del personale pubblico e richiede, nel rispetto degli articoli 40 e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001, un intervento coordinato tra legge di bilancio, atto di indirizzo del Governo, contrattazione nazionale presso l’ARAN e successiva regolazione applicativa.


Il Coordinamento propone quindi al Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara di promuovere un “Fondo nazionale per il servizio sostitutivo di mensa nelle istituzioni scolastiche”, istituito con norma primaria nello stato di previsione del Ministero dell’Istruzione e del Merito e destinato a finanziare una specifica sequenza contrattuale del comparto Istruzione e Ricerca.

La norma dovrebbe autorizzare la spesa e demandare alla contrattazione collettiva la definizione dei beneficiari, delle giornate utili, del valore nominale del buono, delle modalità di controllo e delle ipotesi di incompatibilità.


Il diritto dovrebbe maturare esclusivamente nelle giornate di effettivo servizio in presenza nelle quali la prestazione complessiva certificata ecceda le sei ore e comprenda una pausa, senza possibilità di monetizzazione, cumulo con il servizio mensa gratuito, corresponsione durante ferie, assenze, lavoro agile o giornate prive di rientro.

Per il personale ATA il sistema dovrebbe operare nelle giornate risultanti dal piano delle attività predisposto dal direttore dei servizi generali e amministrativi e adottato dal dirigente scolastico, nonché nelle giornate di lavoro straordinario preventivamente autorizzato che determinino il superamento della soglia stabilita. Per i docenti il beneficio dovrebbe essere riconosciuto quando, dopo l’attività didattica, siano previste attività collegiali, scrutini, esami, formazione obbligatoria o altre attività funzionali formalmente convocate, con una permanenza giornaliera complessiva superiore alle sei ore e con una pausa effettivamente fruita.


La rilevazione dovrebbe avvenire attraverso i sistemi informativi già utilizzati dalle scuole, evitando l’introduzione di nuove procedure cartacee. Il dirigente scolastico attesterebbe le condizioni di accesso sulla base degli orari di servizio, dei verbali degli organi collegiali, delle convocazioni e dei registri di presenza. Il pagamento potrebbe essere gestito centralmente mediante buoni elettronici acquistati attraverso convenzioni nazionali, sottraendo le singole istituzioni scolastiche alla necessità di svolgere autonome procedure di gara.


Sul piano finanziario, il CNDDU considera impraticabile e scarsamente responsabile una concessione generalizzata per ogni giornata di servizio, indipendentemente dall’orario effettivamente svolto. È invece sostenibile una misura selettiva, collegata ai rientri reali e introdotta progressivamente.

A titolo di simulazione prudenziale, assumendo una platea potenziale di circa 210.000 unità ATA, un valore nominale massimo di sette euro e una media di 120 giornate annuali ammesse al beneficio, il costo lordo teorico sarebbe pari a circa 176,4 milioni di euro.


Per i docenti, ipotizzando in una prima fase una platea media equivalente a 250.000 beneficiari per trenta giornate annuali di effettiva permanenza prolungata, l’onere sarebbe di circa 52,5 milioni. Il costo complessivo massimo della fase iniziale ammonterebbe pertanto a circa 228,9 milioni di euro annui.

Si tratta di una quantificazione programmatica, non di una previsione automatica di spesa: il costo effettivo dipenderebbe dalle giornate realmente certificate, dalla diffusione del tempo pieno e dei rientri, dal numero di istituzioni dotate di mensa, dall’organizzazione dei collegi e dal prezzo ottenuto tramite la gara centralizzata. Una soglia finanziaria iniziale di 200-230 milioni consentirebbe comunque di costruire una misura concreta, controllabile e valutabile.


Nel bilancio dello Stato per il 2026 la missione “Istruzione scolastica” dispone di stanziamenti nell’ordine di circa 58 miliardi di euro. Un fondo di 228,9 milioni rappresenterebbe approssimativamente lo 0,4 per cento di tale ammontare. La percentuale non rende irrilevante la spesa, ma dimostra che l’intervento può essere progettato senza alterare gli equilibri fondamentali del bilancio scolastico, purché sia finanziato con risorse aggiuntive e non mediante riduzioni del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, del sostegno, della formazione, della sicurezza o delle supplenze.


Il finanziamento dovrebbe essere disposto per legge con uno stanziamento pluriennale crescente. Una prima annualità sperimentale potrebbe prevedere 100 milioni di euro, destinati prioritariamente al personale ATA e alle scuole con tempo pieno, tempo prolungato, convitti, istituti tecnici e professionali con intensa attività laboratoriale e istituzioni coinvolte in progetti pomeridiani strutturali. La seconda annualità potrebbe elevare il fondo a 170 milioni, estendendo il beneficio ai docenti impegnati nelle giornate prolungate certificate.


A regime, dopo il monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato e del Ministero, lo stanziamento potrebbe raggiungere il limite di 220-230 milioni annui.

Le eventuali economie derivanti da giornate non utilizzate dovrebbero restare nel fondo ed essere riassegnate all’esercizio successivo. La relazione tecnica allegata alla norma dovrebbe applicare un criterio di cassa basato sui buoni effettivamente emessi e utilizzati, prevedendo un monitoraggio semestrale e una clausola di salvaguardia che intervenga sulla quantità massima di giornate riconoscibili, e non sul valore del buono né sulle retribuzioni del personale.


Il CNDDU considera essenziale che la misura sia finanziata dalla fiscalità generale e dalle risorse destinate ai rinnovi contrattuali, senza trasferirne il costo sui bilanci delle singole scuole. Le istituzioni scolastiche non dispongono infatti di entrate strutturali omogenee e una soluzione affidata ai fondi d’istituto produrrebbe nuove disuguaglianze tra territori, scuole con maggiore capacità progettuale e istituti collocati nelle aree economicamente più fragili.

Un diritto connesso alla durata del lavoro non può dipendere dalla ricchezza della scuola, dal contributo volontario delle famiglie o dalla possibilità di reperire finanziamenti esterni.


Sarebbe contrario alla funzione nazionale del sistema d’istruzione riconoscere il buono pasto in alcune istituzioni e negarlo in altre a lavoratori sottoposti al medesimo contratto.

Il tema non riguarda una concessione simbolica né un privilegio corporativo. Il Conto annuale della Ragioneria generale dello Stato evidenzia che il comparto Istruzione e Ricerca rappresenta una quota molto rilevante dell’occupazione pubblica e che la scuola ne costituisce la componente largamente maggioritaria. Lo stesso rapporto segnala persistenti divari retributivi e una mobilità territoriale condizionata anche da livelli economici non elevati.


Riconoscere un servizio sostitutivo di mensa nelle giornate effettivamente prolungate significa intervenire sul benessere organizzativo, sulla salute, sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e sulla capacità delle scuole di mantenere aperti i propri spazi anche nel pomeriggio. Significa inoltre riconoscere che il tempo della scuola non è sostenuto soltanto dalle ore visibili della lezione, ma da una rete di attività amministrative, tecniche, ausiliarie e didattiche senza le quali il diritto all’istruzione resterebbe incompiuto.


Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani invita pertanto il Ministro Valditara ad assumere un’iniziativa politica e normativa precisa, inserendo il fondo nel prossimo provvedimento utile di finanza pubblica e trasmettendo all’ARAN un atto di indirizzo che comprenda espressamente il servizio sostitutivo di mensa per il personale delle istituzioni scolastiche.

La scuola insegna quotidianamente che i diritti non sono formule astratte, ma condizioni concrete di dignità.


Non è coerente educare gli studenti al rispetto della persona, alla salute e all’uguaglianza mentre chi garantisce l’apertura, l’amministrazione e la funzione educativa degli istituti è costretto a sostenere lunghe giornate di lavoro senza una tutela prevista per molti altri dipendenti pubblici.

Una Repubblica credibile non chiede alla scuola di moltiplicare attività, progetti e aperture pomeridiane continuando a considerare invisibile il tempo di chi le rende possibili. La pausa tutela il corpo del lavoratore; il buono pasto, quando la giornata si prolunga per esigenze dell’amministrazione, rende quella tutela effettiva. È su questa distanza tra diritto dichiarato e diritto concretamente esercitabile che il Ministero è oggi chiamato a intervenire".

di La Redazione



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