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Alunni con disabilità, Cassazione: “L’uscita anticipata per la mancata presenza dell’insegnante di sostegno è discriminazione”

Il diritto alla piena frequenza non può dipendere dalle ore assegnate al docente di sostegno. Il CNDDU richiama scuole e amministrazioni alle proprie responsabilità...

Un alunno con disabilità non può essere costretto a uscire prima dei compagni soltanto perché l’insegnante di sostegno non copre l’intero orario scolastico. Le difficoltà organizzative e la carenza di personale devono essere affrontate dalla scuola e dall’Amministrazione, senza trasformarsi in una limitazione del diritto all’istruzione e all’inclusione.

È il principio riaffermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 23363 del 16 luglio 2026. Una decisione che va oltre il singolo caso e richiama l’intera comunità scolastica a un punto essenziale: l’alunno con disabilità appartiene alla classe e la sua permanenza a scuola non può essere subordinata alla presenza del docente di sostegno. Sul significato e sulle conseguenze della pronuncia interviene il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani. Come sottolinea il CNDDU: "L’eventuale mancata impugnazione del Piano educativo individualizzato non rende legittima la discriminazione concretamente subita.


La decisione non introduce un principio estraneo all’ordinamento, ma rende nuovamente esplicito ciò che la Costituzione, la legislazione scolastica e le convenzioni internazionali impongono da tempo. Gli articoli 2 e 3 della Costituzione affidano alla Repubblica il compito di riconoscere i diritti inviolabili della persona e di rimuovere gli ostacoli che, limitando di fatto libertà ed eguaglianza, impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Gli articoli 34 e 38 tutelano il diritto all’istruzione e all’educazione delle persone con disabilità. Non si tratta, pertanto, di assicurare una presenza meramente formale nell’edificio scolastico, ma di garantire una partecipazione effettiva, continuativa e dignitosa alla vita educativa della classe.


Lo stesso principio è consacrato dall’articolo 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall’Italia con la legge n. 18 del 2009. La Convenzione richiede un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli, vieta l’esclusione determinata dalla disabilità e impone che siano forniti accomodamenti ragionevoli, sostegni necessari e misure personalizzate capaci di favorire il progresso scolastico e la socializzazione. L’inclusione, nel linguaggio dei diritti umani, non coincide dunque con il semplice accesso alla scuola: comporta la trasformazione del contesto affinché ogni persona possa parteciparvi su base di uguaglianza con gli altri.


La legge n. 104 del 1992 riconosce espressamente il diritto all’educazione e all’istruzione della persona con disabilità nelle sezioni e nelle classi comuni e considera l’inclusione scolastica parte essenziale del processo di sviluppo delle potenzialità individuali nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. Il decreto legislativo n. 66 del 2017, successivamente modificato, ha rafforzato questa impostazione, definendo l’inclusione come impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica e individuando nel Piano educativo individualizzato lo strumento attraverso il quale progettare interventi, obiettivi, metodologie, sostegni e risorse in relazione ai bisogni effettivi dell’alunno.


Occorre, tuttavia, evitare un equivoco ancora diffuso. L’alunno con disabilità non è affidato esclusivamente all’insegnante di sostegno. Quest’ultimo è docente della classe, partecipa alla programmazione educativa e didattica ed esercita una funzione di sostegno all’intero processo inclusivo; non è un assistente personale né una figura alla cui presenza possa essere subordinato il diritto dell’alunno a rimanere a scuola.


La responsabilità educativa appartiene a tutti i docenti, mentre alla scuola e agli enti territoriali competenti spetta assicurare, secondo le rispettive attribuzioni, l’assistenza di base, l’autonomia, la comunicazione, l’accessibilità, la sicurezza e gli ulteriori interventi previsti dal PEI.

La carenza di personale, le difficoltà nella formazione dell’organico, l’assenza temporanea di un docente o il mancato coordinamento tra amministrazioni non possono essere trasferiti sullo studente e sulla sua famiglia. Le esigenze organizzative costituiscono problemi che l’Amministrazione è tenuta a risolvere; non possono diventare la ragione per comprimere un diritto fondamentale.


Quando l’offerta formativa rimane integra per la generalità degli alunni e viene invece ridotta per l’alunno con disabilità, la disfunzione organizzativa produce una disparità concreta e può assumere natura discriminatoria.

Il CNDDU sottolinea, nello stesso tempo, che la piena permanenza in aula non esaurisce il dovere di inclusione. Trattenere un ragazzo a scuola senza una progettazione educativa coerente, senza strumenti accessibili, senza personale formato e senza opportunità reali di relazione e apprendimento può generare una forma di esclusione interna, meno visibile ma altrettanto grave.


Il rispetto dell’orario comune è una condizione indispensabile, non il punto di arrivo. L’inclusione richiede una didattica flessibile, ambienti accessibili, continuità educativa, corresponsabilità del consiglio di classe o del team docente, collaborazione con la famiglia e attuazione puntuale delle misure indicate nel PEI.

Il Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione non può essere ridotto a un adempimento burocratico né il PEI può essere compilato come un documento destinato a giustificare risorse già disponibili. La progettazione deve partire dai bisogni della persona e individuare le condizioni necessarie affinché il diritto allo studio sia effettivamente esercitato.


Non è giuridicamente né pedagogicamente accettabile che siano le carenze dell’organizzazione a determinare, a posteriori, la misura dei diritti riconosciuti allo studente.

Il CNDDU invita pertanto i dirigenti scolastici e gli uffici dell’Amministrazione a prevenire prassi di riduzione dell’orario motivate, direttamente o indirettamente, dall’assenza del sostegno o dell’assistenza. La scuola deve attivare tempestivamente tutte le soluzioni organizzative, didattiche e professionali disponibili, coinvolgendo gli enti territoriali quando siano necessarie figure di assistenza all’autonomia e alla comunicazione.


Ogni decisione relativa alla frequenza deve essere fondata esclusivamente sull’interesse educativo e sul benessere dell’alunno, essere adeguatamente condivisa con la famiglia e con il GLO e non può trasformarsi in uno strumento per compensare insufficienze amministrative.

La sentenza della Cassazione impone, infine, una riflessione che oltrepassa il singolo caso. Una scuola che chiede allo studente più fragile di andare via prima perché non è riuscita a organizzarsi trasforma la vulnerabilità individuale nel rimedio alla propria inefficienza.


In quel momento non viene abbreviato soltanto un orario: si riduce lo spazio della cittadinanza, si indebolisce il principio di uguaglianza e si comunica a tutti gli studenti che alcuni diritti possono dipendere dalla disponibilità contingente delle risorse.

Il CNDDU ribadisce che l’inclusione non è una concessione assistenziale, ma un dovere costituzionale e una responsabilità collettiva. Non è il bambino con disabilità a dover diventare compatibile con l’organizzazione scolastica; è l’organizzazione che deve essere costruita per accogliere la pluralità delle persone. Quando la campanella continua a suonare per alcuni e ha già smesso di suonare per altri, la scuola non sta soltanto modificando un orario: sta tracciando un confine tra chi appartiene pienamente alla comunità e chi vi è ammesso a condizioni ridotte. Quel confine deve essere rimosso, perché nessuna esigenza amministrativa può venire prima della dignità di uno studente".

di La Redazione



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