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Docenti e ATA: anno di prova, formazione e stipendio crescente ( tabella )

Aggiornamento: 2 giorni fa

L’anno di prova è rinviabile, senza limiti temporali, qualora per documentati motivi non si raggiungano i requisiti richiesti, in termini di...

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L’ANNO DI PROVA E FORMAZIONE - PERSONALE DOCENTE

L’anno di formazione e prove è propedeutico alla conferma in ruolo e regolamentato dal Decreto ministeriale 226 del 16 agosto 2022 che ne definisce tempistiche e modalità di svolgimento. I requisiti di servizio per superare l’anno di prova sono: 180 giorni nell’anno scolastico (comprensivi di tutte le attività connesse al servizio, esami, scrutini e periodi di sospensione delle lezioni) di cui 120 di attività didattica (insegnamento, attività progettuali, formative e collegiali).

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In caso di maternità il primo mese di astensione obbligatoria è computato nei 180 giorni. Riparametrazione del servizio. È prevista la riduzione proporzionale in caso di part-time. Lo scorso anno, con la nota 1765 del 15 gennaio 2025, il Ministero ha dato indicazione che ai docenti vincitori di concorso immessi in ruolo successivamente al 1/9/24 e non oltre il 31/12/24 il calcolo dei requisiti di servizio necessari per il superamento dell’anno di prova fosse riparametrato proporzionalmente alla durata effettiva del loro contratto a tempo indeterminato.


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L’anno di prova è rinviabile, senza limiti temporali, qualora per documentati motivi non si raggiungano i requisiti richiesti, in termini di periodi di servizio e di formazione, sulla base di quanto previsto nel DLgs 297/94, articolo 438 c. 5.

La formazione ha una durata complessiva di 50 ore, di cui 20 online sulla piattaforma INDIRE. Il DL 19/24 ha introdotto l’obbligo di frequentare, nell’ambito delle attività di formazione e prova, almeno 10 ore sulla didattica digitale integrata e sulle nuove competenze e linguaggi.

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Alle/Ai docenti in anno di formazione e prova viene assegnato un tutor; al termine del percorso, nel periodo compreso tra il termine delle attività didattiche e la fine dell’anno scolastico, la/il docente neoassunta/o sostiene un colloquio/test innanzi al Comitato di valutazione.

La valutazione finale è in capo alla/al Dirigente scolastica/o, sulla base dell’istruttoria del tutor, sentito il Comitato di Valutazione. Il parere del Comitato è obbligatorio, ma non vincolante.

In caso di mancato superamento del test finale e di valutazione negativa del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio, la/il dirigente scolastico emette provvedimento motivato di ripetizione del periodo di formazione e di prova. In questo caso il personale docente effettua un secondo percorso di formazione e di prova, non ulteriormente rinnovabile.


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Il personale docente assunto da GPS 1 fascia sostegno (DL 44/2023), con contratto annuale a tempo determinato, viene confermato in ruolo previo superamento del periodo di formazione e prova e, a seguire, di una ulteriore prova con lezione simulata dinanzi al Comitato di valutazione integrato da un componente esterno, che esprime un giudizio di idoneità/inidoneità.

Qualora il giudizio relativo alla lezione simulata sia negativo, la/il docente decade dalla nomina. Se il giudizio è positivo, la/il docente è assunta/o a tempo indeterminato e confermata/o in ruolo con decorrenza giuridica dalla data di assunzione a tempo determinato.


I vincitori del concorso PNRR non abilitati assunti a tempo determinato, qualora conseguano l’abilitazione entro il 31 dicembre ‘25 possono stipulare il contratto a tempo indeterminato dalla data di abilitazione e sostenere l’anno di formazione e prova. Viceversa saranno assunti a tempo determinato e affronteranno il percorso l’anno scolastico successivo, previo conseguimento dell’abilitazione.

Il DLgs 59/2017, all’art. 13 c. 5 prevede che già a decorrere dalle immissioni in ruolo dell’anno scolastico 2023/2024, al termine dell’anno di formazione e di prova, con la conferma in ruolo, la/il docente sia cancellata/o da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o ad esaurimento, nella

quale sia iscritta/o.


IL TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico base del personale della scuola è stabilito dal CCNL, che prevede una progressione stipendiale legata all’anzianità di servizio. Il personale neo assunto a tempo indeterminato percepisce lo stipendio iniziale. Al momento della ricostruzione di carriera (dopo il superamento del periodo di prova/anno di formazione) sarà inquadrato nello scaglione corrispondente all’anzianità di servizio valutabile.

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) stabilisce anche la misura del salario accessorio per alcune voci a carattere continuativo (retribuzione professionale docente, compenso individuale accessorio per gli ATA, indennità di direzione per i DSGA e per i suoi sostituti, ecc.), mentre il contratto integrativo di istituto stabilisce i compensi per chi è disponibile a svolgere ore in più rispetto all’orario obbligatorio o assume particolari incarichi o partecipa alle attività deliberate nell’ambito del Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) proprio di ogni scuola.

RETRIBUZIONE TABELLARE INIZIALE

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CIA e RPD PER 12 MESI

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di LA REDAZIONE

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