Concorso Docenti PNRR 2, VOTO MINIMO per l'ammissione alla PROVA ORALE: Pubblicazione da parte degli USR? I candidati potranno ricevere comunicazione nell'area riservata? Facciamo chiarezza in merito
- La Redazione
- 28 feb
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Concorso Docenti PNRR 2: il Ministero dell’istruzione e del merito ha provveduto a pubblicare degli opportuni CHIARIMENTI in merito al PUNTEGGIO MINIMO previsto per l’AMMISSIONE ALLA PROVA ORALE relativamente...

Il Ministero dell’istruzione e del merito, attraverso apposita NOTA del 27 Febbraio 2025 n. 50125, ha provveduto a pubblicare degli opportuni CHIARIMENTI in merito al PUNTEGGIO MINIMO previsto per l’AMMISSIONE ALLA PROVA ORALE relativamente ai Concorsi docenti PNRR2 di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria.
L’articolo 14-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, intervenendo sul testo dell’articolo 59, comma 10, lettera a), del decreto-legge n. 73 del 2021, ha introdotto una nuova disciplina per l’ammissione alla prova orale degli aspiranti che partecipano alle procedure concorsuali ordinarie, prevedendo che «Alla prova orale è ammesso, sulla base dell'esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100. Sono altresì ammessi alla prova orale coloro che, all'esito della prova scritta, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi»; al contempo, il comma 2 del medesimo articolo prevede che le disposizioni modificative «si applicano ai concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»
In applicazione della suddetta norma, il decreto ministeriale n. 214 del 24 ottobre 2024 ha modificato i decreti ministeriali nn. 205 e 206 del 26 ottobre 2023, che disciplinano lo svolgimento delle procedure concorsuali ordinarie, recependo all’articolo 8, comma 2, dei medesimi decreti le nuove previsioni di legge.
Tanto premesso, con riferimento ai decreti direttoriali in oggetto, al fine di garantire la massima trasparenza della procedura, sulla base delle risultanze delle prove scritte e del criterio numerico sopra evidenziato codesti Uffici pubblicheranno il punteggio minimo previsto per l’ammissione alla prova orale per ciascuna procedura concorsuale di cui sono responsabili e per ciascuna classe di concorso e regione gestita. I candidati ammessi alla prova orale potranno comunque prendere visione della specifica comunicazione nella propria area riservata della piattaforma concorsi.
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di VALENTINA TROPEA
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