Il Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) ha pubblicato tutte le FAQ ufficiali relative al Concorso Docenti PNRR 2 della scuola secondaria di I e...
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) ha pubblicato tutte le FAQ ufficiali relative al Concorso Docenti PNRR 2 della scuola secondaria di I e II grado.
Posti messi a Bando: 8.355 posti vacanti nell’anno scolastico 2024/2025
Le domande di partecipazione potranno essere presentate fino alle ore 23.59 di lunedì 30 dicembre 2024.
Riportiamo quindi le FAQ del MIM così da fornire degli utili chiarimenti in merito ad alcuni dubbi che potrebbero sorgere nella compilazione della domanda di partecipazione al Concorso.
1. D. Ho intenzione di iscrivermi per una classe di concorso della scuola secondaria di primo grado e per una della scuola secondaria di secondo grado; devo presentare due domande?
R. No. L’aspirante in ogni caso presenta una sola istanza di partecipazione alla procedura concorsuale, che può contenere le diverse classi di concorso e/o tipologie di posto per le quali il candidato – avendone titolo – intende concorrere, fino a un massimo di quattro (una classe di concorso del I grado; posto sostegno I grado; una classe di concorso II grado; posto sostegno II grado).
2. D. E' valutabile ai fini del punteggio dei titoli il servizio specifico svolto nel triennio fatto valere quale requisito di accesso al concorso?
R. Si.
3. D. Nella procedura relativa al Sostegno, è valutabile, ai sensi del punto B.4.6 della tabella dei titoli, il titolo di laurea/diploma accademico di accesso al corso di specializzazione sul sostegno?
R. No. Anche in questo caso è valutabile soltanto un’ulteriore laurea/diploma accademico.
4. D. Sono un docente tecnico pratico che ha presentato istanza per una classe di concorso della tabella B. Posso dichiarare, nel punto B.1.1. della tabella di valutazione dei titoli, ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio, l’abilitazione per la medesima classe di concorso?
R. Sì, qualora sia stato dichiarato quale requisito di accesso alla presente procedura il solo titolo di studio, secondo quanto previsto dall’art. 22, comma 2, del D. Lgs 59/2017, ovvero il titolo di studio congiunto con il triennio di servizio o con i 24 CFU/CFA. In tal caso, infatti, un’unica abilitazione all’insegnamento sulla specifica classe può essere considerata ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l’accesso. Coloro che invece dichiarano quale requisito di accesso l’abilitazione all’insegnamento, potranno avvalersi del punteggio di cui al punto B.1.1 soltanto qualora siano in possesso di una seconda abilitazione sulla specifica classe di concorso.
5. D. partecipo al concorso in quanto abilitato a seguito del conseguimento dei 60 CFU di cui all’art. 2-ter, comma 1, del decreto legislativo 59/2017. Tale abilitazione rientra tra quelle che danno diritto all’attribuzione del punteggio aggiuntivo previsto dal punto A.1.2 della tabella di valutazione dei titoli?
R. Si, trattandosi di abilitazione conseguita attraverso “percorsi selettivi di accesso”, con riferimento al numero programmato. Allo stesso modo possono essere fatte valere le abilitazioni conseguite presso le SSIS, i corsi biennali COBASLID e BIFORDOC, il Tirocinio Formativo Attivo ovvero il percorso svolto secondo quanto previsto dall’articolo 2-ter, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 59/2017. Non possono invece fruire del punteggio in questione coloro che, già in possesso di altra abilitazione o specializzazione su sostegno, hanno conseguito l’abilitazione attraverso il percorso di cui all’articolo 2-ter, comma 4, del medesimo decreto legislativo, in quanto non soggetti al numero programmato.
6. D. Sono in possesso di abilitazione su una classe di concorso di tabella A, conseguita con 30 CFU in quanto ero già in possesso del titolo di sostegno. Ho diritto a un punteggio aggiuntivo?
R. Sì, il punteggio previsto al punto A.1.3, in quanto il percorso svolto non ha caratteristiche di selettività; allo stesso modo, hanno diritto allo stesso punteggio coloro che hanno conseguito l’abilitazione con 30 CFU/CFA in quanto già in possesso di altra abilitazione.
7. D. Sono in possesso dell’abilitazione specifica attraverso il percorso abbreviato di 30 CFU di cui all’art. 2-ter, comma 4, del D.Lgs. 59/2017, in quanto in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno. Nella procedura di iscrizione devo selezionare quale tipologia di titolo di accesso “Titolo di studio e 30 CFU/CFA”?
R. No, tale tipologia deve essere selezionata dai candidati che hanno conseguito i 30 CFU non come titolo di abilitazione, ma come titolo di accesso al concorso in via transitoria, in attesa di conseguire l’abilitazione ai sensi dell’art. 18-bis del D. Lgs. 59/2017. Nel caso di specie, invece, dovrà essere selezionata la voce “Titolo di studio e abilitazione specifica” e la procedura di abilitazione “Abilitazione conseguita attraverso l’acquisizione di 30 CFU/CFA come previsto dal D.Lgs. 59/17 art. 2-bis, comma 2, e art. 2-ter commi 4 e 4-bis”..
8. D. Come devo indicare i servizi prestati sulle classi di concorso oggetto di accorpamento ai sensi del D.M. 255/2023?
R. La classe di concorso del servizio da dichiarare dovrà riportare il codice relativo alla classe di concorso in cui è stato prestato il servizio, riportando il codice alfanumerico di cui al D.P.R. 19/2016, secondo le tabelle di corrispondenza di cui all’allegato 1-bis del Bando. Il servizio, a prescindere da quale delle due classi di concorso accorpate sia stato prestato, verrà valutato come specifico, anche se precedente alla data di pubblicazione del D.M. 255/2024.
9. D. Quali sono le certificazioni linguistiche riconosciute valide? Sono riconosciute anche quelle conseguite all’estero?
R. Sono considerate valide esclusivamente le certificazioni linguistiche rilasciate dagli Enti riconosciuti dal Ministero dell’istruzione e del merito; NON sono pertanto riconosciute le certificazioni/attestazioni rilasciate dai Centri linguistici di Ateneo. Poiché gli Enti certificatori riconosciuti appartengono a circuiti internazionali, non occorre alcun riconoscimento italiano del titolo conseguito all’estero presso un Ente riconosciuto. Per visualizzare l’elenco degli Enti Certificatori riconosciuti clicca qui. In ogni caso, le certificazioni sono valide soltanto se conseguite nella finestra temporale in cui l’Ente risulta riconosciuto dal Ministero.
di CLAUDIO CASTAGNA