"Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “ancora una volta sulla Carta del docente da dare agli insegnanti ancora non..."
“Sono molteplici i parametri di comparabilità in concreto che possono assumere rilevanza orientativa, quale ad esempio il termine di durata di almeno 5 mesi (150 giorni) di prestazione lavorativa nell’anno scolastico, pari all’entità minima della prestazione di un docente di ruolo part-time ai sensi dell’art. 39 comma 4 C.C.N.L. e dell’art. 4.1 O.M. n. 55/1998 (cioè il 50% dell’orario di docenza dell’insegnante full-time), a cui la normativa riconosce il bonus in misura piena”.
Lo scrive il Tribunale di Padova, sezione Lavoro, nell’accogliere la richiesta di risarcimento, formulata dei legali Anief, in difesa di un insegnante precario che ha svolto cinque supplenze annuali senza ricevere la Carta del docente perché la norma, contenuta nella Legge 107/15, prevede la sua assegnazione solo al personale di ruolo.
Il giudice del lavoro, dopo avere esaminato il contesto normativo e giudiziario, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a risarcire il docente con 2.500 euro, facendo in particolare riferimento alla Corte di Cassazione la quale “investita della questione in via pregiudiziale, con sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023 ha sottolineato come alla luce della “connessione temporale” esistente tra il diritto alla Carta elettronica e la “didattica annuale”, appare ingiustificata la limitazione del beneficio suddetto ai soli insegnanti di ruolo, con esclusione dei “docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico-temporale […] risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili”, ravvisando dunque la necessità di individuare dei criteri sulla base dei quali svolgere tale giudizio di comparazione”.
Come se non bastasse, il giudice del Tribunale veneto ha anche ricordato che “i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell’Unione e a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l’interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione
del diritto interno (sentenza CGUE, C-177/10, Rosada Santana, punti da 46 a 56, cfr. Cass. n. 16096 del 9 giugno 2021)”. Quindi, sempre nella sentenza, è stato ricordato che “sulla questione della compatibilità con il diritto dell’Unione europea dell’esclusione dalla fruizione della Carta elettronica da parte del personale docente a tempo determinato è recentemente intervenuta la Corte di Giustizia a seguito di domanda pregiudiziale ex art. 267 TFUE; la Corte ha ritenuto che “l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della Legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero, e di valorizzarne le competenze professionali.
Infine, il giudice di Padova ha rammentato che “anche il Consiglio di Stato, nella pronuncia n. 1842 del 16 marzo 2022 ha ritenuto che la scelta ministeriale forgi un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l’erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. In particolare, secondo il Consiglio di Stato, “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost.”.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “ancora una volta sulla Carta del docente da dare agli insegnanti ancora non di ruolo, i pareri iper-motivati della Suprema Corte di Cassazione, come pure quella della Corte di Giustizia Europea e anche del Consiglio di Stato, fanno la differenza su qualsiasi altre tesi contraria: l’unico problema è che per garantire il diritto alla formazione a tutto il personale, quindi per non discriminare il personale precario, occorre necessariamente presentare ricorso gratuito attraverso il nostro sindacato Anief: in questo modo sarà possibile recuperare i 500 euro della Carta del docente per ogni annualità di supplenza svolta come insegnante, facendo sempre attenzione a non superare i cinque anni dalla stipula dei contratti perché altrimenti scatta la prescrizione”.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DEL LAVORO DI PADOVA
P.Q.M.
Il giudice, ogni altra istanza rigettata:
- accerta il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all’art. 1 comma 121 Legge n. 107/2015, per ciascun anno scolastico 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023;
- condanna il Ministero convenuto a costituire in favore di parte ricorrente ai sensi degli artt. 2, 5, 6 e 8 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016 una Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1 comma 121 Legge n. 107/2015, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, con accredito sulla detta Carta della somma pari a € 500,00 per ciascun anno scolastico 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023;
- condanna il Ministero convenuto al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 1.210,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A., con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
di LA REDAZIONE