"La docente, difesa dai legali Anief, avrà quindi la sua quota annuale di Carta docente, perché, ha spiegato il giudice ..."

La Corte di Cassazione con la sentenza 29961 del 27/10/2023 ha stabilito che “a chi sia stato incaricato di supplenze di cui all’art. 4, co. 1 e 2, della L. n. 124/1999, [la Carta Docente] effettivamente spetti ed in misura piena” e così statuendo che “La Carta Docente di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell’art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999 (...)”.
Lo ha ricordato il giudice del lavoro di Venezia nell’accordare i 500 euro della card annuale per l’aggiornamento professionale che l’amministrazione ha negato ad una insegnante precaria.
La docente, difesa dai legali Anief, avrà quindi la sua quota annuale di Carta docente, perché, ha spiegato il giudice del tribunale veneto, sulla scia di quanto espresso dal Consiglio di Stato nel 2022 - Sezione Settima, sentenza n. 1842/2022 - “che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l’erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell’insegnamento fornito agli studenti”.
Citando una precedente sentenza emessa dallo stesso Tribunale di Venezia – “da altro giudice di questa Sezione (sentenza in Rg 1560/2022 del 1/2/2022)” – la sentenza ha ricordato anche che sulla questione Carta del docente è pure “intervenuta la Corte di Giustizia dell’Unione europea (ordinanza 10.5.2022 nella causa C-450/2021)”, la quale “ha ritenuto che “la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di EUR 500 all’anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali», mediante la c.d. carta elettronica del docente”.
Il Tribunale del lavoro di Venezia ha quindi concluso che “accertato il diritto del ricorrente a godere del beneficio della Carta elettronica per gli anni indicati in ricorso, il Ministero resistente deve essere condannato a porre in essere tutti gli adempimenti a tal fine necessari, con interessi o rivalutazione come sopra indicato dalla S.C.”.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ha ancora una volta ricordato che “il trittico di espressioni di alto rango giudiziario a favore della Carta del docente da allargare ai precari con supplenze annuali o di almeno 150 giorni l’anno, formato da Consiglio di Stato, Corte di Giustizia Europea e Corte di Cassazione, ha una valenza pesantissima ai fini dei pareri dei giudici del lavoro chiamati in causa direttamente dai supplenti vessati: a questo punto, diventa sempre più importante che i precari con non meno di cinque mesi per anno scolastico di insegnamento svolto presentino ricorso gratuito con Anief, così da recuperare fino a 3.500 euro più gli interessi maturati, sempre facendo attenzione a non fare supere cinque anni dalla stipula del contratto a termine”.
CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DEL LAVORO DI VENEZIA
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando così provvede:
1) In accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della ricorrente
al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per l’anno
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scolastico indicato in ricorso, usufruendo dell’importo di € 500 annui tramite “Carta elettronica” e condanna il Ministero dell’Istruzione all’adozione d’ogni atto necessario per consentirne il godimento nei termini di cui alla parte motiva, con interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L.
n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione;
2) Condanna il Ministero resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 500,00 + 30% (ex comma 1 bis dell’art. 1 DM 55/2014, introdotto dall’art. 1, lett. b) DM 37/2018) per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, come per legge, oltre al contributo unificato corrisposto (€ 21,50), con distrazione in favore dei procuratori della ricorrente dichiaratisi anticipatari.
di LA REDAZIONE