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Carta docente, 2.500 euro più interessi ad un insegnante grazie al ricorso Anief. Occorre riconoscere tale diritto anche ai precari, rimuovendo ogni discriminazione

"Nella sentenza si spiega non solo che è stato discriminante privare il docente del supporto utile all’aggiornamento professionale, considerato un diritto-dovere che non può ... "

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Anche a Santa Maria di Capua Vetere il giudice dà ragione ai legali Anief: la card annuale per l’aggiornamento professionale va assegnata anche i docenti precari. Così ha deciso il giudice del lavoro del tribunale campano, condannando l’amministrazione a risarcire un insegnante con 2.500 euro più interessi maturati nel corso degli anni, per la mancata fruizione della Carta del docente a partire dal 2017 fino a settembre 2022, quando poi è stato immesso in ruolo.

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Nella sentenza si spiega non solo che è stato discriminante privare il docente del supporto utile all’aggiornamento professionale, considerato un diritto-dovere che non può venire meno in base al contratto sottoscritto, ma anche che risulta “in sé inidoneo è anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico. Si tratta infatti – ha specifica il giudice del lavoro - di norme riguardanti specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: d. lgs. 297 del 1994, art. 489, comma 1, norma ora peraltro modificata; la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'"annualità" di una "didattica"”.


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Il giudice del tribunale di Santa Maria di Capua Vetere è andato infatti a verificare che l’art. 4, “della L. 124 del 1999” comma 2 stabilisce che "alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche", ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata. Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”. Pertanto, conclude il giudice, “si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo”.

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Come se non bastasse, “con la sentenza C-268/24 - Lalfi, depositata il 3 luglio 2025, la Corte di Lussemburgo ha accolto il ricorso, stabilendo che escludere automaticamente i docenti con supplenze brevi dall’accesso alla Carta del Docente viola il diritto comunitario”. Pertanto, continua il giudice “i docenti con supplenze temporanee svolgono funzioni comparabili a quelle dei colleghi di ruolo e non può essere considerata giustificazione valida il fatto che non partecipino ad alcune attività collegiali o che i loro contratti non coprano l’intero anno scolastico. Inoltre, la Corte ha respinto l’argomentazione del Governo italiano secondo cui l’esclusione sarebbe giustificata da esigenze di bilancio, ritenendo che queste non possano costituire una ragione oggettiva sufficiente a determinare una disparità di trattamento”.




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Inoltre, ha continuato il giudice del lavoro “l'art. 1, comma 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. E' stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno”.


Ma non solo: “Nel valutare il tema dell'interesse rispetto all'adempimento dell'obbligazione oggetto del contenzioso – si legge ancora nella sentenza emessa dal tribunale della provincia di Caserta - deve muoversi dal richiamo, dal lato datoriale, alla natura "continua" del diritto-dovere alla formazione ed aggiornamento ed all'inserirsi di esso nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo (Cass. 28 novembre 2019, n. 31149), ma anche del periodo pre-ruolo in sé considerato (Cass. 7 novembre 2016, n. 22558)”. In conclusione, “i giudici nazionali, quindi, sono ora chiamati a disapplicare norme restrittive, a meno che non siano provate ragioni oggettive, che però non possono fondarsi solo sulla temporaneità del contratto”.


Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “è sempre più evidente ha come ‘fari’ su queste tema la Corte di Giustizia Europea e la Corte di Cassazione ma anche l’impostazione dello stesso attuale legislatore che anche grazie ai nostri tanti ricorsi vinti in tribunale e agli emendamenti presentati sulla stessa materia, da quest’anno ha deciso di aprire alle supplenze annuali anche fino al 30 giugno 2026. Dovranno però continuare a presentare ricorso gratuito con Anief, entro cinque anni dalla stipula del contratto di lavoro a tempo determinato, così da recuperare le somme della carta del docente (fino a 3 mila euro più interessi) non concesse appunto negli ultimi cinque anni”.


LE CONCLUSIONI DEL TRIBUNALE

P.Q.M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

1) accoglie il ricorso e per l’effetto condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione in favore di parte ricorrente della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 con conseguente emissione in suo favore dei relativi buoni

elettronici, di importo di € 500,00 per ognuno di tali anni scolastici, ciascuno dei quali da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016, oltre interessi legali dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione;

2) condanna il Ministero resistente al pagamento di metà delle spese di lite, detta metà che liquida in euro 500,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge con distrazione in favore degli avvocati Giovanni Rinaldi, Walter Miceli, Nicola Zampieri , Fabio Ganci e Paolo Colombo compensando tra le parti la restante metà delle spese di lite.


di LA REDAZIONE




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