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CALCOLO DEL PUNTEGGIO PER IL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE, MOBILITÀ 2023

Mobilità 2023: per il ricongiungimento familiare vengono riconosciuti punti 4 per ogni figlio fino ai 6 anni e 6 punti per il coniuge


L’ordinanza ministeriale del 1° marzo 2023 ha dato il via alle procedure di mobilità del personale docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2023/2024.



QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA


I termini per la presentazione della domanda, riportati nell’articolo 2 dell’ordinanza ministeriale, sono i seguenti:


Personale docente: la domanda va presentata dal 6 al 21 marzo 2023. Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro il 2 maggio. Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 24 maggio.



Il sindacato UIL Scuola ha pubblicato delle FAQ relative al punteggio per il ricongiungimento familiare


Come si assegna il punteggio per il ricongiungimento?

Il sistema assegna 6 punti esclusivamente a ciascuna scuola indicata puntualmente relativa al comune di ricongiungimento o al codice sintetico che lo ricomprende. Il docente dovrà quindi indicare nell’apposita sezione del modulo domanda la provincia e il comune in cui risiede il familiare a cui chiede il ricongiungimento.


Attenzione:

  • il punteggio non si valuta per i trasferimenti all’interno dello stesso comune di titolarità (ad eccezione dei comuni divisi in più distretti) e per i passaggi di cattedra e di ruolo;

  • nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non vi siano preferenze esprimibili, in assenza della scuola o della classe di concorso per cui il docente può presentare domanda, l’interessato dovrà indicare un istituto di un comune viciniore o una scuola che abbia un plesso o una sede nel comune di ricongiungimento;

  • il punteggio si assegna prescindendo dalla residenza del docente. Per cui, il docente che richiede il ricongiungimento può risiedere anche in altro comune, provincia o regione rispetto al familiare a cui chiede di ricongiungersi.


È necessario indicare la scuola del comune di ricongiungimento come prima preferenza per avere assegnato il punteggio?


No. Il ricongiungimento non è una precedenza. Pertanto, le preferenze relative al comune di ricongiungimento non devono necessariamente essere indicate per prime nel modulo domanda. Il sistema assegna il punteggio una volta che analizza la preferenza relativa al comune di ricongiungimento indipendentemente dalla posizione di quest’ultima nel modulo domanda.


È possibile scegliere il familiare a cui ricongiungersi?

Se si è coniugati è obbligatorio indicare il proprio coniuge/parte dell’unione civile come familiare a cui ricongiungersi. Solo se non si è coniugati o si è separati/divorziati è possibile scegliere di ricongiungersi al genitore o al figlio. Non è possibile in nessun caso richiedere il ricongiungimento ad altri familiari.


Cosa bisogna indicare nell’allegato?

Nell’autodichiarazione da allegare alla domanda online devono risultare chiaramente:

  • i dati del familiare e quindi il grado di parentela che intercorre tra il richiedente e la persona cui si intende ricongiungersi (se si richiede il ricongiungimento al genitore o al figlio bisogna che risulti chiaramente che il richiedente sia celibe/nubile/vedovo oppure separato/divorziato);

  • che il familiare risiede nel comune da almeno tre mesi prima rispetto la data di pubblicazione all’albo dell’ufficio territorialmente competente dell’O.M. 36/2023.


Attenzione: dal requisito della residenza si prescinde quando si chiede il ricongiungimento al familiare destinato a nuova sede per motivi di lavoro nei tre mesi antecedenti alla data di emanazione dell’ordinanza. In tal caso, per l’attribuzione del punteggio, deve essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza.


Quale punteggio viene assegnato per i figli e per il coniuge?

Si assegnano:

  • punti 6 per il coniuge;

  • punti 4 per ogni figlio fino ai 6 anni;

  • punti 3 per ogni figlio dai 7 ai 18 anni.


I punteggi si intendono estesi anche al figlio adottivo o in affidamento preadottivo o in affidamento o al figlio maggiorenne che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell’assoluta o permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.


Attenzione: i 6 o i 18 anni possono anche essere stati già compiuti, l’importante è che si compiono nell’anno solare 2023. Per cui, per esempio, i 4 punti sono assegnati per il figlio che abbia compiuto o che compirà i 6 anni dall’1/1/2023 al 31/12/2023. Per l’assegnazione del punteggio si prescinde sia dalla residenza del docente che da quella dei figli


Se chiedo il ricongiungimento al figlio minorenne nei casi consentiti, è possibile valutare anche il punteggio “come” figlio?

Sì. Nel caso in cui si è celibe/nubile/vedovo oppure separato/divorziato, il docente che richiede il ricongiungimento al figlio minorenne può ottenere anche il punteggio relativo all’esistenza del figlio. Per cui, si avranno due punteggi separati anche se si tratta dello stesso figlio: uno per il ricongiungimento e un altro per l’esistenza del figlio. In questi casi il docente dovrà riportare nell’allegato i dati del figlio due volte, una per il ricongiungimento (comune di residenza ecc.) e poi in quanto figlio (fino a 6 anni o dai 7 ai 18 anni).


di VALENTINA ZIN


contatti: redazione@ascuolaoggi.it - info@ascuolaoggi.it


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