Bonus Mamme: spetta alle supplenti della scuola, Anief le invita a presentare l’istanza di domanda integrativa entro il 31 gennaio
- La Redazione

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"Il contributo mensile riservato alle mamme che rientrano in almeno una di queste categorie: lavoratrici dipendenti ... "

Ancora novità per quanto riguarda il nuovo Bonus Mamme: l’Inps da alcuni giorni ha aggiornato il servizio online per la richiesta del bonus, pari a 40 euro mensili, rendendo possibile l’integrazione delle domande già presentate. Le lavoratrici interessate possono adesso includere le mensilità eventualmente non richieste inizialmente. La nuova istanza va inviata entro e non oltre il 31 gennaio 2026.
Il contributo mensile riservato alle mamme che rientrano in almeno una di queste categorie: lavoratrici dipendenti, escluso il lavoro domestico; lavoratrici autonome iscritte a una gestione previdenziale obbligatoria, nei periodi di effettiva iscrizione; madri con almeno due figli (il più piccolo sotto i 10 anni con due figli; sotto i 18 anni con tre o più figli); reddito da lavoro annuo entro i 40.000 euro per il 2025.
Il bonus spetta anche alle lavoratrici a tempo determinato, comprese le supplenti della scuola (docenti e ATA), purché nei mesi di riferimento risulti attiva una posizione lavorativa. A questo proposito, il sindacalista Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, invita anche “le mamme precarie a chiedere il bonus che è stato attribuito grazie alle vertenze legali giunte in Corte Costituzionale che hanno spinto il Governo ad ampliare la platea e a ripensare la norma che oggi assegna il bonus mensile dopo l’intervento nell'ultima legge di bilancio. Servono evidentemente più risorse – conclude il leader del sindacato autonomo - per ripristinare lo sgravio contributivo fino a 3 mila euro annui precedentemente pensato".
A tal proposito, il sindacato ricorda che recentemente la Corte Costituzionaleha evidenziato il problema bacchettando pesantemente il legislatore, perché d’ora in poi sostenga economicamente le lavoratrici madri: esprimendosi sul ricorso - del Tribunale di Milano, che dopo aver disatteso le eccezioni preliminari dell’ente previdenziale, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 180 e 181, della legge n. 213 del 2023 - la Consulta - con la sentenza n. 159/2025 - ha spiegato che “i contributi dovuti all’INPS dalle lavoratrici titolari di contratti di lavoro domestico si collocano, nell’ambito di una disciplina speciale che presenta profili di peculiarità, nel calcolo, rispetto a quella concernente le altre lavoratrici dipendenti”, ma “le declaratorie di inammissibilità che precedono, tuttavia, non esimono questa Corte dal sollecitare il legislatore a dare coerenza sistematica dell’intero disegno nel cruciale percorso di sostegno alle lavoratrici madri, in un Paese in cui il tasso di natalità è tra i più bassi d’Europa, identificando interventi strutturali che abbiano capacità di sostenere appieno la maternità”.
Secondo la Corte Costituzionale, inoltre, “non può tacersi che le disposizioni di cui all’art. 1, commi 180 e 181, della legge n. 213 del 2023 presentano – in un contesto di risorse limitate e rispetto al quadro sistematico – diverse criticità. Non è oggettivamente chiara la loro ratio. Esse introducono un esonero totale dalla contribuzione che favorisce le categorie più abbienti, data l’assenza di un limite di reddito o di retribuzione e considerata la sola previsione del tetto massimo di 3.000 euro, ma escludono del tutto la categoria delle madri con contratto di lavoro a tempo determinato; queste ultime, tuttavia, non sono del tutto pretermesse, sul piano sistematico, in quanto comunque beneficiano, fino a una certa soglia di retribuzione, del generale, ma parziale, esonero contributivo di cui all’art. 1, comma 15 della stessa legge, senza però che venga in considerazione la circostanza del loro essere madri”.
La Consulta ha aggiunto che “la sola categoria del tutto esclusa da ogni beneficio è quindi, in realtà, nell’ambito ora considerato, quella delle madri con contratto di lavoro a tempo determinato la cui retribuzione imponibile mensile supera i 2.692 euro, dove, invece, quelle a tempo indeterminato che superano anch’esse tale importo, data l’alternatività tra l’esonero totale e quello parziale di cui di cui all’art. 1, comma 15, della legge n. 213 del 2023, non possono cumularli e usufruiscono solo del primo (pari al massimo a 250 euro mensili)”.
Tuttavia, secondo la Corte Costituzionale, “in questo quadro complessivo sopra descritto, a questa Corte, nonostante le criticità rilevate, è impedito, nel limite dei suoi poteri, intervenire per estendere la platea delle destinatarie. Viene peraltro in rilievo che il legislatore si è gradualmente corretto, fino a giungere alla sostanziale parificazione delle fattispecie delle lavoratrici a tempo determinato e indeterminato. Dato normativo, questo, di sicura rilevanza, coerentemente con quanto statuito nei casi decisi da questa Corte con le sentenze n. 75 del 2025, n. 262 del 2020 e n. 187 del 2016”, hanno concluso i giudici della Consulta.
Gli avvocati del sindacato Anief, nel frattempo, hanno già vinto diversi ricorsi in tribunale invocando l'applicazione del diritto euro-unitario e il principio di non discriminazione facendo assegnare fino a 3 mila di rimborsi contributi alle supplenti precarie del personale della scuola. Per aderire al ricorso Anief cliccare qui.
Daniela Rosano, segretaria generale Anief, ricorda che “le lavoratrici madri con tre figli e un contratto a tempo indeterminato hanno automatico accesso al bonus, se già hanno fatto la domanda l'anno scorso per avere il beneficio che era già previsto, cioè all'esonero contributivo, fino a 3.000 euro. Ricordiamo anche che l'Anief ha comunque in atto sempre un contenzioso, che continua a promuovere per le lavoratrici madri di tre figli con contratto a tempo determinato, dal momento che non si comprende perché debbano essere escluse dal beneficio previsto dalla legge di bilancio dell'anno scorso"
di LA REDAZIONE
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