Docenti: registro elettronico e reati che si possono configurare per la mancata annotazione degli orari di ingresso degli alunni
- La Redazione

- 7 ore fa
- Tempo di lettura: 3 min
Il registro è un atto pubblico: l’orario reale di ingresso va sempre annotato. Alterarlo o ometterlo non è una prassi organizzativa, ma una violazione giuridica...

Il registro elettronico non è uno strumento organizzativo, né un supporto flessibile da adattare alle esigenze quotidiane della classe. È, a tutti gli effetti, un atto pubblico. Questo significa una cosa molto semplice: deve raccontare i fatti per quello che sono, senza correzioni, aggiustamenti o interpretazioni personali.
La normativa scolastica, da tempo, è chiara su questo punto. Già il Regio Decreto del 1924, poi ribadito da successive circolari ministeriali e dall’introduzione del registro elettronico, attribuisce al registro una funzione precisa: documentare ciò che accade durante la vita scolastica, giorno per giorno. Presenze, assenze, orari, attività svolte non sono elementi “opinabili”, ma dati oggettivi.
Ingresso in ritardo di uno studente
Quando uno studente entra a scuola in ritardo, spesso si tende a confondere due piani diversi: quello organizzativo e quello giuridico-amministrativo. Dal punto di vista organizzativo, il regolamento di istituto può prevedere una tolleranza di 5/10/15 minuti o l’ingresso alla seconda ora. Tutto legittimo. Ma nulla di questo modifica il fatto principale: l’orario reale di ingresso a scuola.
Se uno studente entra nell’edificio scolastico alle 8:15, quel dato esiste, è oggettivo, ed è quello che il registro deve certificare. Non conta se l’alunno accede in aula più tardi, non conta se la prima ora “non vale” dal punto di vista didattico. Il registro non serve a valutare, ma a attestare.
Proprio per questo, l’annotazione rilasciata dal collaboratore non è un dettaglio formale. Segna l’inizio della presenza dell’alunno nell’istituto e, soprattutto, l’inizio della responsabilità di vigilanza della scuola. Dal momento in cui lo studente varca la soglia dell’edificio, la responsabilità non è più della famiglia, ma dell’istituzione scolastica.
Alterare o semplificare questo dato, segnando un’assenza o facendo decorrere la presenza da un orario diverso, non è una scelta organizzativa: è una rappresentazione non fedele della realtà. Ed è qui che la questione smette di essere “pratica” e diventa giuridica.
La giurisprudenza ha più volte chiarito che il registro scolastico gode di fede privilegiata. Questo significa che ciò che vi è scritto viene considerato vero fino a prova contraria. Per questo motivo, il registro non può contenere ricostruzioni soggettive, ma solo fatti storici verificabili.
TOLLERANZA STABILITA
La cosiddetta “tolleranza” stabilita dai Consigli di Istituto non è una zona franca. Serve a regolare l’accesso alle lezioni, non a riscrivere l’orario di ingresso. Un alunno che entra entro la tolleranza è presente a tutti gli effetti; uno che entra oltre resta comunque presente dal momento in cui entra a scuola. In entrambi i casi, il registro deve riportare l’orario reale.
REATI CHE SI POSSONO CONFIGURARE QUANDO NON SI ANNOTA CORRETTAMENTE SUL REGISTRO ELETTRONICO
Il punto finale, quello più delicato, riguarda le responsabilità. Una registrazione imprecisa o non veritiera non tutela nessuno. Al contrario, espone. Espone i docenti, che operano come pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni. Espone il dirigente scolastico, su cui ricade la responsabilità organizzativa e di vigilanza. Ed espone l’istituzione scolastica nel suo complesso, soprattutto in caso di incidenti, contenziosi o richieste risarcitorie.
Quando l’orario reale di ingresso di un alunno non viene annotato sul registro elettronico, o la presenza viene fatta decorrere arbitrariamente dall’ora successiva, non si tratta di una scelta organizzativa. Il registro è un atto pubblico e attestare un fatto diverso da quello realmente avvenuto può configurare il falso ideologico in atto pubblico (art. 479 c.p.). Nei casi in cui l’annotazione dovuta venga sistematicamente omessa, può inoltre rilevare l’omissione di atti d’ufficio (art. 328 c.p.), con responsabilità che coinvolgono docenti e dirigenza.
di LA REDAZIONE
GPS 2026/2028, Dichiarazione di invalidità e legge 104: quali titoli danno diritto ad una riserva dei posti e quali garantiscono precedenza nell'assegnazione della sede? Ecco come procedere utilmente
PNRR3: Gli USR sollecitano lo scioglimento riserva previsto per il 2 febbraio. Guida e Info per procedere correttamente all'inoltro dell'istanza
Bonus mobili ed elettrodomestici 2026: fino a 5mila euro di incentivi grazie alla detrazione del 50%.Ecco come ottenere l'agevolazione e quali acquisti effettuare per poterne beneficiare. GUIDA (PDF)






.jpg)























%20(2).jpg)
.jpg)



















Commenti