ATA precari: sottrarre dagli stipendi il Compenso individuale accessorio è illegittimo. Il tribunale di Modena condanna il MIM a risarcire una collaboratrice scolastica con circa 1.000 euro
- La Redazione

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"La prestazione del personale ATA riveste le medesime caratteristiche di contenuto e utilità quale che sia la ... "

“La prestazione del personale ATA riveste le medesime caratteristiche di contenuto e utilità quale che sia la durata temporale dell’incarico, e non sono ravvisabili – né parte le indica – condizioni oggettive che consentirebbero un differente trattamento retributivo in relazione alla durata dell’incarico”.
A scriverlo, con sentenza del 5 gennaio scorso, è stato il tribunale ordinario di Modena, III sezione Civile – Lavoro e Previdenza, a seguito del ricorso presentato dai legali Anief in difesa di una collaboratrice scolastica che negli A.S. 2020/2021 (per complessivi 54 giorni di servizio effettivo) e nell’A.S. 2021/2022 (per complessivi 220 giorni di servizio effettivo) ha prestato alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione, senza ottenere il compenso individuale accessorio previsto dall’articolo 25 del CCNI del 31.08.1999.
Nel dare ragione alla linea degli avvocati del giovane sindacato, il giudice del lavoro ha spiegato che “trattasi di disciplina diretta al personale ATA del tutto analoga ed assimilabile a quella dettata, per il personale docente, dall’art. 7 CCNL 2001 in tema di retribuzione professionale docenti, in relazione a cui una recente pronuncia della Corte di Cassazione (ordinanza 27/7/2018 n. 20015) ha fornito un’interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, dettato dalla clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE”.
Quindi, il tribunale di Modena ha anche ricordato che “la giurisprudenza della CGUE in relazione alla clausola 4 dell’accordo quadro è consolidata nell’affermare che la stessa esclude in generale qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata, e può essere fatta valere incondizionatamente dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l’obbligo di applicare il diritto dell’Unione e di tutelare i diritti che quest’ultimo attribuisce, anche disapplicando se necessario qualsiasi contraria disposizione del diritto interno; la disparità di trattamento può essere giustificata da ragioni oggettive solo in base ad elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura e caratteristiche delle mansioni espletate”.
In conclusione, il giudice del lavoro si è rivolto all’amministrazione scolastica, spiegando che “non può pertanto accogliersi l’interpretazione adottata dal MIM, che corrisponde il CIA – oltre che al personale a tempo indeterminato – al solo personale ATA a tempo determinato con cui siano conclusi contratti annuali o sino al termine delle attività didattiche escludendo gli assunti a tempo determinato per supplenze brevi o saltuarie: l’emolumento deve ritenersi attribuito a tutto il personale ATA, senza distinzioni tra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze; le modalità stabilite dall’art. 82 comma 5 CCNL debbono infatti intendersi limitate ai soli criteri di decorrenza e durata di corresponsione del trattamento accessorio”.
Pertanto, il Ministero dovrà risarcire la collaboratrice scolastica con 815,62 euro, più interessi: “Il MIM va, quindi, condannato al pagamento in favore di parte ricorrente delle differenze retributive rivendicate, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo”.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ricorda che “il compenso individuale accessorio va assegnato a tutto il personale Ata, senza alcuna distinzione tra lavoratori assunti a tempo indeterminato e determinato e nemmeno rispetto alle diverse tipologie di supplenze.
Questo lo sa l’Anief, i lavoratori e adesso anche i giudici, che lo scrivono nero su bianco. Chi continua ad opporsi è l’amministrazione. Noi, comunque, ancora una volta siamo riusciti a recuperare somme sottratte indebitamente ai precari della scuola. Consigliamo di presentare, a tutti coloro che non vogliono soccombere, il ricorso che abbiamo predisposto per i docenti e il personale Ata non di ruolo, ai quali si continua a negare in modo illegittimo il diritto alla riscossione di RPD e CIA mensili: per ogni anno di supplenze la cifra da recuperare si aggira sui mille euro annui”. diritto alla riscossione di RPD e CIA mensili:
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DI MODENA
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. Dichiara il diritto di XXXXX XXXXX alla percezione del compenso individuale accessorio, previsto dall’art. 25 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato stipulato negli A.S. 2020/2021 e 2021/2022 con il Ministero dell’Istruzione;
2. Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 815,62 oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 22 comma 36 l.n.724/1994, relativo ai crediti dei pubblici dipendenti, dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo;
3. Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 450,00 oltre € 21,50 per contributo unificato, rimb. forf., IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. .
di LA REDAZIONE
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