GPS 2026, Valutazione Titoli di servizio: punteggio massimo complessivo per anno? In caso di difformità tra titoli dichiarati e titoli effettivamente posseduti si viene esclusi dalla graduatoria?
- La Redazione

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GPS 2026: ciascun titolo di servizio può essere dichiarato una sola volta, come specifico o aspecifico, a scelta del...

Gli aspiranti docenti all’inserimento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) di prima e seconda fascia, valide per il biennio 2026/2028, sono graduati sulla base del possesso dei titoli di cui agli allegati A dell'Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026
Allegati A Tabelle di valutazione
Occorre, a tal fine, soffermarci sulla valutazione dei titoli di servizio.
VALUTAZIONE TITOLI DI SERVIZIO
Ciascun titolo di servizio può essere dichiarato una sola volta, come specifico o aspecifico, a scelta dell’aspirante, per ciascuna GPS di inserimento, e comunque per un massimo di 12 punti complessivi per anno.
Come servizio aspecifico si intende il servizio prestato su altra classe di concorso, tipo di posto o altro grado.
A partire dall’anno scolastico 2024/2025 il servizio prestato su una classe di concorso oggetto di accorpamento da parte del Decreto ministeriale n. 255 del 2023 è valutato come specifico anche sull’altra classe di concorso aggregata.
Il servizio di insegnamento della religione cattolica e il corrispettivo servizio di alternativa sono valutati come servizi aspecifici.
I servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, stipulati nelle scuole paritarie o nei centri di formazione professionale su insegnamenti curricolari o su posto di sostegno, sono valutati, esclusivamente ai fini dell’attribuzione del punteggio nelle graduatorie di cui alla presente ordinanza, per l’intero periodo, secondo i criteri previsti per i contratti da lavoro dipendente.
Il servizio di insegnamento antecedente all’anno 2000, prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, ovvero nella scuola primaria parificata, ovvero nella scuola dell’infanzia pareggiata, è valutato la metà dei punteggi previsti per i punteggi specifici o aspecifici.
Analogamente è valutato il servizio prestato nelle scuole non paritarie inserite negli albi regionali di cui all’articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27. 5.
Il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina.
Al fine di garantire omogeneità di trattamento a livello territoriale, il servizio prestato a seguito di provvedimenti adottati in sede giurisdizionale civile o amministrativa – che abbiano comportato il conferimento di nomine a tempo indeterminato o a tempo determinato sulla base dell’inserimento in graduatorie concorsuali, a esaurimento o di istituto – successivamente caducati dalle relative decisioni giurisdizionali costituisce servizio valutabile ai soli fini del riconoscimento del punteggio nelle graduatorie provinciali e di istituto.
Gli uffici scolastici territorialmente competenti procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni.
In caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici territorialmente competenti procedono alla relativa rettifica del punteggio o all’esclusione dalla graduatoria.
di VALENTINA TROPEA
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